Sentenza 24 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14989 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Dве REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 4,55 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2.40 TL 2002 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sundia SEZIONE TERZA CIVILE 149 8 9/02 shoobely. Composta dagli I Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. N. 12927/01 Cron.35106 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. 3881 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud. 07/06/02SEGRETO Rel. Consigliere Dott. Antonio AMATUCCI Consigliere Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTE NZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA SI AN, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, difeso dall'avvocato ETTORE SANTUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI MARANO;
- intimato avverso la sentenza n. 5048/00 del Tribunale di NAPOLI, sezione civile emessa il 29/3/2000, depositata 2002 il 07/04/00; RG.6597/1994; 1320 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- Consigliere Dott. Antonio udienza del 07/06/02 dal SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso pregiudizialmente rinvio a N.R. per rinnovo notifica, in subordine inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 21.10.1988, IM Francesco conveniva davanti al Pretore di Marano, il Comune di Marano, per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro verificatosi il 13.4.1987, in via S.Rocco di Marano, per la presenza di una buca sul fondo stradale, non segnalata e non visibile, ove transitava la sua vettura. Si costituiva il convenuto, che resisteva alla domanda. Il Pretore, con sentenza depositata il 6.4.1993, rigettava la domanda. Proponeva appello l'attore. Rimaneva contumace l'appellato. Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 7.4.2000, rigettava l'appello. Riteneva il tribunale che non risultavano provate né le modalità del fatto né che la buca in questione non costituisse un'insidia stradale, in quanto il teste, vigile urbano, si era presentato sul posto solo il giorno dopo l'incidente ed il teste GU aveva solo confermato un preventivo di spesa, mentre non potevano escutersi in appello gli altri testi, ammessi in primo grado, ma non sentiti, in quanto agli stessi aveva implicitamente rinunziato l'attore, chiedendo la precisazione delle conclusioni, per cui la prova richiesta non era nuova. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l'attore. 3 Non si è costituito l'intimato. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 n. 3,4 e c.p.c., in relazione agli artt. 244 -345 c.p.c., agli artt. 112-115-116-91 c.p.c. ed agli artt. 2043 e 2697 c.c.. che, in violazione delle suddette Assume il ricorrente il giudice di appello da una parte ha ritenuto che norme, non erano provate le modalità dell'incidente e che la buca in questione costituisse insidia stradale e dall'altra non ha ammesso l'escussione dei testi, che, ammessi in primo grado, non erano stati sentiti, erroneamente interpretando l'art. 345 c.p.c.. In ogni caso il ricorrente ritiene che è abnorme, omessa ed la motivazione dell'impugnata sentenza, coninsufficiente cui vengono disattese la domanda e le richieste istruttorie. Secondo il ricorrente era risultato provato che la strada in questione presentava una buca e che la sua macchina era finita nella buca nelle ore notturne.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte infondato ed in parte inammissibile. Anzitutto non si ravvisa l'assunta violazione dell'art. 2043 C.C.. Osserva questa Corte che in tema di responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, 4 secondo l'orientamento predominante, espressamente invocato dall'attore ricorrente e fatto proprio dalla sentenza impugnata, la tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c.. Si osserva, infatti, che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nelle vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto о insidia stradale. Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 C.C., della p.a., per danni riportati dall'utente stradale, allorchè essa non sia visibile o almeno prevedibile (Cass.22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997,n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742; Cass. 16.6.1998,n. 5989 e molte altre).
2.2. La prova del fatto storico del sinistro, dell'esistenza dell'insidia stradale, e del nesso causale tra l'evento dannoso e l'insidia stradale deve essere fornita dall'attore. ཚ་་ 5 In applicazione di questi principi il giudice di merito ha rilevato che, sulla base delle deposizioni dei due testi escussi, non era stata raggiunta la prova dei suddetti elementi, in quanto il vigile urbano escussO si era presentato sul luogo dell'assunto incidente solo il giorno successivo ed aveva riferito dell'esistenza di una buca, ma nulla aveva potuto riferire in merito all'effettivo verificarsi dell'incidente, mentre l'altro teste aveva solo effettuato un preventivo dei danni. Riteneva, inoltre, il giudice di merito che mancava la prova in merito al punto che detta buca avesse le caratteristiche dell'insidia stradale, anche in considerazione dello stato di illuminazione della strada. La motivazione suddetta, quindi, non è errata in diritto né presenta vizi di motivazione, censurabili in sede di legittimità.
3.1.Quanto alla censura relativa alla mancata assunzione dei testi già ammessi in primo grado e non escussi in quel grado, va, anzitutto, osservato che il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Osserva questa Corte che la parte che deduca come mezzo di impugnazione per Cassazione un vizio di motivazione della sentenza imputata, da correlarsi alla mancata ammissione di incombenti istruttori da lei articolati, per il principio di B. autosufficienza del ricorso, ha l'onere di indicare, nel ricorso stesso, il momento del processo in cui ebbe a dedurre l'incombente assunto non ammesso e il contenuto preciso di questo (con la trascrizione dei capitoli di prova, ove si tratti di prova testimoniale), ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, in quanto solo tali indicazioni possono consentire al giudice della legittimità - cui resta precluso l'esame diretto degli - di verificare la decisività della prova atti di causa offerta e denegata, e di accertare, quindi, la fondatezza della censura (Cass. 19 giugno 1995, n. 6927; Cass. 23.11.1994,n. 9928).
3.2. In ogni caso la censura infondata sotto il profilo lamentato della violazione dell'art. 345 c.p.c.. Premesso in fatto che i testi suddetti, per quanto ammessi dal pretore, non furono poi escussi, in quanto a seguito dell'escussione dei primi due testi, l'attore chiese di precisare le conclusioni, senza opposizione della controparte, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che tanto integrasse una rinunzia ai restanti testi. Infatti, qualora la parte che abbia indicato un teste, ' richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la volontà di rinunziare all'audizione del teste e se la controparte aderisce alla richiesta di 7 precisazione delle conclusioni, in sostanza accede alla rinunzia al teste (Cass. 24.1.1981, n. 550). Una volta intervenuta detta rinunzia tacita al teste è inammissibile la richiesta di escussione dello stesso in sede di appello, poiché ciò urta contro il principio della inammissibilità della richiesta di mezzi di prova in appello che non siano nuovi, secondo il disposto dell'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla 1. 26 novembre 1990 n. 353, art. 52 applicabile ai giudizi pendenti in grado di appello alla data del 30 73 aprile del 1995, (Cass. 1 giugno 1999, n. della prova testimoniale,5309), e dell'infrazionabilità detto principio rende inammissibile in appello atteso che la prova testimoniale che verta sugli stessi capitoli di II, 3prova, già dedotti in primo grado (Cass. civ., sez. aprile 1998, n. 3423; Cass. 27 aprile 1989, n. 1953).
4. Infine è infondata la censura di violazione dell'art. 91 c.p.c., in tema di regolamentazione delle spese processuali, avendo il giudice di merito correttamente ritenuto che il contumace non era tenuto al ristoro delle spese sostenute dall'appellante, attesa la soccombenza di quest'ultimo. Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione. 8 Così deciso in Roma, lì 7.6.2002. Il cons. est.Autoris Segret Il PresidentePresieside IL CANCELLIERE C1 SI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT, 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 EN IS ھی лоат 129,11 456 30,9% 160,10 9065 1400 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26.1.2012 177,10 serie 4 al n.4021 versate € 172,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U/n 115 del 30/5/2002) 9