Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 2
Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 cod. proc. civ. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 cod. proc. civ. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti ( quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie ), consentendo ( ai sensi del quarto comma ) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, ne', ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività.
In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale ( per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo ) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA La società Studio A '78 s.a.s. di Cardelli Luciana & C. aveva proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento di euro 252.949,23, a titolo di tributi, crediti previdenziali e sanzioni amministrative, relativi agli anni 2003/2014, riportati in numerose cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 791/04/16, dichiarò il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a crediti previdenziali ed a violazioni del codice della strada, dichiarò la propria incompetenza territoriale per i crediti fiscali vantati dalla Regione Lazio, annullò, in parziale accoglimento del ricorso, i crediti prescritti. L'Agenzia delle entrate propose appello relativamente a due cartelle esattoriali, la n. 12520030023088379, sull'assunto che la pretesa tributaria in essa portata non si fosse prescritta, per l'intervenuta procedura di pignoramento - conseguente al parziale pagamento del condono regolato dalla l. n. 289/2002 - e dunque di validi atti interruttivi; la n. 12520070000778823, perché correttamente notificata nelle forme di cui all'art. 145, secondo comma, c.p.c. Anche la società Studio A '78 s.a.s. di Cardelli Luciana …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11946 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA TO - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS LD LO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO VENEZIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VITALVERNICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore LI BE BO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DESERTO DI GOBI 85, presso lo studio dell'avvocato RITA MASSARO, difeso dall'avvocato LUIGI DE FILIPPIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IO IO (già legale rappresentante pro tempore della SOC.
VITALVERNICI SRL);
- intimato -
avverso la sentenza n. 3086/99 del Tribunale di BARI, depositata il 19/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento primo motivo del ricorso assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.3.97 la Vitalvernici S.r.l. conveniva in giudizio TO RI dinanzi al Giudice di pace di Bari deducendo: che pendeva davanti al pretore di Bari fra l'attrice e l'impresa AT CE EL un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture 3235/93, 5987/93, 6053/93, 412/94 promosso dall'impresa convenuta per contestare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza dell'attrice;
che alcune bolle di consegna relative a mercè di cui alle stesse fatture risultavano sottoscritte dal RI.
Chiedeva, pertanto che il medesimo fosse condannato al pagamento delle somme portate dalle indicate fatture.
Il convenuto costituitosi contestava la domanda asserendo che il contratto .non era stato da lui concluso, ma dall'impresa Rosella ed instava per la chiamata in causa della stessa dalla quale intendeva essere manlevato dalle pretese attrici.
Autorizzata la chiamata, si costituiva l'impresa EL che eccepiva preliminarmente l'esistenza della litispendenza fra il presente giudizio e quello pendente davanti al Pretore di Bari. Espletata l'istruttoria il G.d.P. di Bari, con sentenza 26-30 maggio 1998 n. 1301, respingeva la domanda proposta dalla Vitalvernici contro il RI accogliendo quella proposta nei confronti dell'impresa EL che condannava al pagamento di L.
2.687.213 oltre interessi e spese a favore dell'attrice.
Su impugnazione del EL nei confronti del RI e della Vitalvernici, il Tribunale di Bari con sentenza 19.11.1999 confermava la sentenza del G.d.P.
Respinta l'eccezione di litispendenza fra la causa davanti al G.d.P. e quella davanti al pretore di Bari per la mancanza del requisito dell'identità sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, (per la partecipazione davanti al G.d.P. del RI estraneo al giudizio di opposizione); ritenuta ammissibile la chiamata del terzo effettuata nell'udienza successiva alla prima;
affermava nel merito il Tribunale che non era credibile la tesi del subappalto conferito dal EL al RI per l'importo di L. 11.000.000; somma che sarebbe subito stata consegnata al medesimo senza tuttavia il rilascio di alcuna ricevuta da parte di quest'ultimo; che, viceversa decisiva era la testimonianza di LE AR il quale aveva riferito di aver lavorato insieme con il RI nel cantiere del EL che li pagava a giornata provvedendo ad ordinare il materiale sulle indicazioni del RI che a volte, se si trovava sul posto, firmava le bolle del materiale che veniva consegnato. Esattamente, quindi, il G.d.P. aveva ritenuto che il RI rivestisse la posizione di prestatore occasionale di mano d'opera non tenuto al pagamento della somma richiesta della quale doveva ritenersi debitore il terzo chiamato EL. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il EL. Resiste con controricorso la Vitalvernici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione dell'art. 39 1 c. c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 2, 3, 4 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente escluso la sussistenza della litispendenza tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente davanti al pretore di Bari, fra EL AT CE, opponente e la Vitalvernici S.r.l. opposta ed avente ad oggetto il pagamento delle fatture 3235, 5987, 6053 del 1993 e 412/94, e quella successivamente instaurata davanti al Giudice di pace di Bari dalla Vitalvernici S.r.l. nei confronti di RI TO per il pagamento delle stesse fatture, nella quale la domanda attrice è stata estesa al terzo chiamato costituitosi EL, esclusione affermata sul presupposto della insussistenza della identità soggettiva ed oggettiva fra i due procedimenti;
senza considerare che con la chiamata in causa del terzo (EL) davanti al giudice di pace e con l'estensione espressa della stessa domanda della Vitalvernici nei confronti di questi, si è realizzata una ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. con formazione di due cause autonome e scindibili, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, in ordine alle quali quella relativa alla pretesa vantata dalla Vitalvernici nei confronti del EL aveva oltre che identità di petitum e causa petendi, quella identità di soggetti con la causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al pretore con la conseguente sussistenza della litispendenza.
2) La violazione dell'art. 1673 c.p.c. in relazione agli artt. 166, 269, 311, 320 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto ammissibile la chiamata in causa del LI da parte del RI costituitosi solo alla seconda udienza, quando era già decaduto dalla facoltà di chiamare il terzo, operando in tal modo una indebita rimessione in termini neppure chiesta e senza che rilevi, data la rilevabilità d'ufficio della preclusione la tacita accettazione del contraddittorio da parte del chiamato peraltro da lui contestata fin dal 1^ grado di giudizio con l'eccepire l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti;
3) L'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere il Tribunale erroneamente ritenuto fondata la pretesa creditoria della Vitalvernici nei confronti del EL sulla base esclusivamente, della qualificazione del rapporto intercorrente fra il EL ed il RI, senza esaminare la questione fondamentale della titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio il quale afferiva al negozio di compravendita da cui traeva titolo la pretesa di pagamento avanzata dalla Vitalvernici.
4) La violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla omessa considerazione di prova legale ex art. 2730 c.c. con riguardo all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il
Tribunale erroneamente condiviso la condanna del EL, operata dal Giudice di Pace, al pagamento delle spese giudiziali di 1^ grado sostenute dal RI, nonostante la Vitalvernici fosse stata soccombente nella domanda proposta contro il RI e nonostante quest'ultima in sede di interrogatorio libero avesse ammesso di essere consapevole che il RI non era il vero obbligato. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come, infatti, ha già deciso questa corte (v. sent. n. 5486/1986) "quando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo poiché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi in tale controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto, sia in senso soggettivo perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia in posizione alternativa con il convenuto". Ora, contrariamente a quanto assume il ricorrente, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile, si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause in quanto la decisione della controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente ad essa determinandola, cosicché i diversi rapporti processuali che vengono a costituirsi, come questa corte ha già affermato (v. sent. 3114/99), diventano inscindibili, legati cioè da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause - litisconsorzio alternativo) che non può essere sciolto neppure in sede di impugnazione (sempreché sia ancora in discussione l'individuazione del vero obbligato).
Ne consegue, con riferimento alla presente fattispecie che, non essendo possibile scindere nel giudizio instaurato davanti al G.d.P. di Bari la causa introdotta nei confronti del convenuto, da quella estesa al terzo e permanendo, quindi la non identità di cause fra quella proposta nei confronti del solo EL davanti al Pretore di Bari e quella (estesa) proposta davanti al G.d.P., l'eccezione di litispendenza sollevata è stata correttamente disattesa dal Tribunale di Bari.
È, viceversa, fondato il secondo motivo di ricorso.
Nel processo davanti al G.d.P., infatti, se è vero che l'art. 319 c.p.c. nel disciplinare la costituzione delle parti in giudizio,
consentendo loro di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantisce ad entrambe libertà di forme, cosicché ben può considerarsi il convenuto esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione, è altresì vero che l'assenza di preclusioni in ordine agli atti introduttivi del giudizio non informa il resto del procedimento, come può desumersi dalla disciplina prevista dall'art. 320 c.p.c. che disponendo il cumulo, nella prima udienza, sia dell'udienza di comparizione che di quella di trattazione (v. sent. 4376/2000) concentra nella suddetta prima udienza tutta l'attività delle parti e cioè la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti, le richieste istruttorie, consentendo il rinvio a successiva udienza, ex art. 320, 4 c. c.p.c. solo quando, in relazione all'attività svolta nella prima udienza risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che, in tale seconda udienza, il cui svolgimento può anche mancare (ove non necessario), non è possibile proporre domanda riconvenzionale, come non è consentito al convenuto rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi alla seconda, svolgere altra attività difensiva (v. sent. 5626/99), se non quella di contestazione delle avverse pretese e delle prove addotte a sostegno di esse, e, quindi non può essergli consentito di chiamare in causa il terzo.
Va rilevato, inoltre, che il sistema di preclusioni evidenziato, non è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non può rinviare la prima udienza consentendo alle parti di espletare attività precluse. Lo vieta, infatti, la ratio cui deve ritenersi ispirato anche il procedimento davanti al G.d.P., ratio conforme a quella che detta il sistema di preclusioni previsto per il procedimento ordinario davanti al Tribunale e che mira a garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili a tutela non solo dell'interesse del singolo, ma anche di quello della collettività.
La chiamata in causa del terzo RI da parte del EL è, pertanto, inammissibile.
Il motivo va, quindi, accolto, con il conseguente assorbimento dei motivi terzo e quarto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per spese alla corte di appello di Bari che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi affermati.
P.Q.M.
La corte rigetta il primo motivo;
accoglie il 2^ motivo e dichiara assorbiti il 3^ e 4^ motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, alla corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003