Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento che sostituisce il luogo di privata dimora di esecuzione degli arresti domiciliari, non determinando un'attenuazione o un aggravamento della misura cautelare, né una modifica della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2009, n. 10638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10638 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/02/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 171
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 000879/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) IT EP N. IL 28/10/1959;
avverso SENTENZA del 26/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina proponeva appello avverso l'ordinanza del Tribunale di tale Città, che aveva accolto la richiesta di trasferimento di IS PE, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, presso altra abitazione ove proseguire la esecuzione della misura. Il Tribunale del riesame, con ordinanza emessa in data 26 novembre 2008, dichiarava inammissibile l'appello perché trattavasi di provvedimento non impugnabile in quanto non incideva in concreto sullo status libertatis, limitandosi ad incidere sulle modalità attuative della misura degli arresti domiciliari.
Con il ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deduceva - come è lecito desumere dal testo della impugnazione non essendo indicato specificamente il motivo di ricorso - la violazione di legge perché il provvedimento di trasferimento presso altra abitazione dell'indagato emesso dal Tribunale era impugnabile sia perché non si trattava di una modifica temporanea e contingente, sia perché il trasferimento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari non poteva essere ritenuto irrilevante, dal momento che nel caso concreto il trasferimento a Mangialupi incideva sulla concreta possibilità del IS di rafforzare il suo ruolo di capo clan. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Pubblico Ministero sono manifestamente infondati perché, come correttamente stabilito dal Tribunale, quello emesso dal GIP non era un provvedimento impugnabile.
In effetti il trasferimento del IS da un luogo di privata dimora - casa di vacanze estive - al luogo di abituale residenza non comporta significative ed apprezzabili modifiche del regime degli arresti domiciliari al quale l'indagato è sottoposto. L'art. 284 c.p.p., prevede che, con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescriva all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora che sia stato individuato come idoneo alla detenzione domiciliare.
In tale materia non vi è dubbio che sia prevista una ampia possibilità di appello delle parti, dal momento che mentre l'art. 254 quinquies del codice abrogato consentiva di impugnare le ordinanze che decidevano in ordine alla misura degli arresti domiciliari, e, di conseguenza, in ordine alla applicazione ed alla revoca della misura stessa, con esclusione di ogni questione relativa alle prescrizioni imposte, l'art. 310 c.p.p., si riferisce in modo più lato alla impugnazione delle ordinanze in materia di custodia cautelare, e, cioè, ad ogni provvedimento avente ad oggetto la materia della libertà personale e, quindi, anche a quelli che impongano o neghino determinate prescrizioni (vedi Cass., Sez. 1 penale, n. 1304, 19 maggio 1995 - 26 ottobre 1995, Vecchio). La giurisprudenza ha, però, ragionevolmente precisato che la impugnazione è possibile per tutti quei provvedimenti che prevedano un aggravamento o un affievolimento della misura cautelare, quali ad esempio quelli che consentono all'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, ma che essa non è consentita con riferimento a quei provvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis (SS. UU. 3 dicembre 1996 - 21 gennaio 1997, n. 24, Lombardo). Ciò che è necessario per determinare l'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero è, quindi, una modifica, in peius o in melius, apprezzabile dello status libertatis.
Orbene il trasferimento da un luogo di privata dimora ad un altro non determina una attenuazione o un aggravamento della misura degli arresti domiciliari, ovvero una modifica della stessa, essendo essa sempre caratterizzata dalla impossibilità di allontanarsi dall'abitazione indicata nel provvedimento impositivo, o modificativo, ed eventualmente dal divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con l'arrestato coabitino.
Se il trasferimento ad altra dimora non determina un aggravamento o una attenuazione della misura cautelare, sia perché non determina apprezzabili modificazioni dello status libertatis (vedi motivazione di SS.UU. 3 dicembre 1996 - 21 gennaio 1997, n. 24, Lombardo citata), sia perché trattasi di una mera modalità attuativa della misura stessa, è del tutto evidente che siffatto provvedimento del giudice non possa essere impugnato dal Pubblico Ministero.
Del resto la Suprema Corte ha perfino stabilito che le autorizzazioni ad assentarsi dal domicilio per esigenze di vita o di lavoro non costituiscono una sostituzione o una revoca della misura degli arresti domiciliari, bensì una modalità di applicazione della misura, in conformità a quanto previsto dall'art. 284 c.p.p., comma 3, cosicché sarebbe legittima l'iniziativa officiosa del GIP che a tanto provveda senza richiesta o parere del Pubblico Ministero (così Cass., Sez. 6^ penale, 14 luglio 2003 - 9 settembre 2003, n. 35338, CED 226776).
Ora, pur volendo prescindere da tale ultimo indirizzo, che appare maggiormente conforme al testo dell'art. 254 quinquies del codice abrogato, resta confermato che il semplice trasferimento dell'indagato da una abitazione ad una altra per la esecuzione della misura, come del resto il trasferimento del detenuto da un istituto carcerario ad altro, non comporti nessuna apprezzabile modifica del regime della misura stessa e, quindi, non può essere consentita la impugnazione del provvedimento del GIP da parte del Pubblico Ministero.
L'argomento di quest'ultimo che in contrada Mangialupi il IS potrebbe con maggiore facilità riappropriarsi del suo ruolo di capo clan non può, invero, essere condiviso perché in ogni caso, ovvero in qualsiasi luogo la misura venga eseguita, gli arresti domiciliari costituiscono un vero e proprio stato di detenzione disciplinato dalle prescrizioni del giudice;
il problema allora può consistere in una maggiore o minore necessità di controlli da parte delle forze di polizia, fatto che evidentemente non incide sul regime di detenzione cautelare.
Per le ragioni indicate il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009