Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e di norme sulla condizione dello straniero, l'ordine con il quale il Questore, in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto, intima allo straniero di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato non deve esplicitare le ragioni di tale scelta, allorché questa risulti determinata dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 23793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23793 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/05/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 632
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006346/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
BA KA BA N. IL 04/03/1966;
avverso SENTENZA del 24/01/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.1.2004 la Corte d'appello di Napoli, sezione prima penale, in riforma della sentenza pronunziata il 12.12.2003 dal Tribunale monocratico di Napoli, appellata dall'imputato, assolveva RY ID IA dal reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998, perché il fatto non sussiste.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, il quale lamenta violazione di legge, in quanto non è richiesta alcuna motivazione in ordine alla mancata traduzione dello straniero presso un centro di permanenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come questa Corte Suprema ha avuto occasione di affermare più volte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter del d. lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - consistente nel comportamento dello straniero che, quantunque raggiunto dall'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, vi si trattiene senza giustificato motivo - non è necessario che tale ordine espliciti le specifiche ragioni della scelta, allorché questa risulti determinata dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti (Sez. 1^, 15.10.2004, n. 1085/2004, ric. P.G. in proc. Gaspar;
Sez. 1^, 7.10.2003, P.M. in proc. Fedi, riv. 226063; Sez. 1^, 9.1.2004, ric. Sabati, riv. 227224; Sez. 1^, 28.1.2004, P.M. in proc. Popova, riv. 227560).
Il provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del predetto d.lgs., impartisce allo straniero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non necessita, infatti, di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.
La predetta norma non prevede, infatti, alcun obbligo di fornire tale motivazione, la quale, d'altra parte, non potrebbe neppure assolvere, di fatto, alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dell'interessato, dal momento che, in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello stesso testo unico - da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma 4 dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi in cui si debba disporre il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza - l'ordine in discorso rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene.
La sentenza deve essere, pertanto, annullata e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 18 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005