Sentenza 12 dicembre 2017
Massime • 1
Nel caso in cui il pubblico ministero contesti all'imputato un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen.sulla base di fonti dichiarative raccolte in dibattimento, tali dichiarazioni possono essere legittimamente utilizzate dal giudice per la decisione qualora il difensore si sia limitato a prendere atto della contestazione suppletiva, senza chiedere, ai sensi dell'art. 519, commi 2 e 3, cod. proc. pen., di effettuare un controesame delle citate fonti dichiarative in relazione all'oggetto della nuova contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2017, n. 12345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12345 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
Testo completo
12345-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/12/2017 Antonio Settembre - Presidente - Sent. n. sez. 2854/2017 Luca Pistorelli REGISTRO GENERALE Elisabetta Morosini N.10026/2017 Giuseppe Riccardi -Rel. Consigliere - Roberto Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IM BA, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/10/2016 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, ha confermato l'affermazione di responsabilità di De ON BA per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi in relazione al fallimento dell'omonima ditta individuale, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e rideterminando la pena.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di De ON BA, Avv. Angelo Pignatelli, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 520 cod. proc. pen.: deduce che all'udienza del 19/05/2011 il P.M. aveva proceduto ad una contestazione suppletiva di ulteriori reati;
lamenta tuttavia che il Tribunale abbia disposto la notifica all'imputato contumace del solo atto depositato dal P.M. e non, altresì, del verbale di udienza, che avrebbe consentito all'imputato di apprendere quanto accaduto in udienza e di conoscere la data del rinvio del processo;
chiede, pertanto, dichiararsi la nullità delle sentenze di merito, per violazione dell'art. 520 cod. proc. pen. .
2.2. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 09/10/2008 dalla persona offesa prima della contestazione suppletiva del P.M. del 19/11/2011; per essere utilizzabili anche con riferimento alla contestazione suppletiva, il Tribunale avrebbe dovuto richiamare e riesaminare il testimone, come previsto dall'art. 519, comma 3, cod. proc. pen. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato, in quanto, premesso che l'art. 520 cod. proc. pen. prevede, in caso di nuove contestazioni all'imputato assente (all'epoca, contumace), che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento, e che il verbale sia notificato "per estratto" all'imputato, risulta che la contestazione suppletiva dei due capi di imputazione (indicati con le lettere B e C) sia stata allegata al verbale del dibattimento, e notificata, appunto "per estratto", nella parte contenente le contestazioni suppletive, all'imputato. Al riguardo, pacifico il principio che le norme disciplinanti le nuove contestazioni (artt. 516-522 cod. proc. pen.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, sicché tali norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, e non possono dunque ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione della imputazione pregiudichi la difesa dell'imputato (Sez. 4, n. 6374 del 20/05/1997, Ch 2 Mambrini, Rv. 208224), alcuna compromissione del diritto di difesa può rinvenirsi nel caso in esame, atteso che l'imputato ha ricevuto la notifica dell' "estratto" del verbale, specificamente contenente la contestazione suppletiva dei due capi di imputazione, e con l'indicazione del processo e dell'udienza nel corso della quale il P.M. aveva provveduto alla modifica.
1.2. Il secondo motivo è infondato. La doglianza è fondata sul principio affermato da Sez. 6, n. 1327 del 15/11/1996, dep. 1997, La Rocca, Rv. 208183, secondo cui, nel caso di nuove contestazioni dibattimentali non possono essere utilizzate dal giudice quale prova della colpevolezza dell'imputato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa della quale non sia stato disposto l'esame successivamente alla formulazione dell'accusa suppletiva. Infatti, a seguito della contestazione in udienza di un nuovo fatto-reato e della conseguente introduzione di una nuova "causa petendi" contro l'imputato in un procedimento già in corso per altra imputazione, la fase della istruzione dibattimentale relativa alla nuova accusa è quella che si apre successivamente alla formulazione della contestazione suppletiva, con la conseguenza che le precedenti dichiarazioni della persona offesa non possono essere considerate "legittimamente acquisite nel dibattimento", come prescritto dall'art. 526 cod. proc. pen. in tema di prove utilizzabili ai fini della deliberazione. L'orientamento richiamato risulta, tuttavia, essere rimasto isolato, essendo stato affermato, al contrario, il principio, cui il Collegio intende dare continuità, condividendolo, secondo cui, nel caso di contestazione suppletiva di reato connesso, le prove acquisite precedentemente nel corso dell'istruzione dibattimentale sono legittimamente utilizzabili anche ai fini della decisione relativa ai fatti oggetto della nuova contestazione (Sez. 6, n. 39235 del 25/10/2011, Cortese, Rv. 251062). Peraltro, in assenza di richiesta di riesame del curatore fallimentare da parte del difensore dell'imputato (richiesta avanzata soltanto dal P.M., ma rigettata dal Tribunale), va rilevato che, nel caso in cui il Pubblico Ministero proceda, sulla base di una fonte dichiarativa, a contestare all'imputato un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., è stato altresì affermato il principio che tali dichiarazioni possono essere legittimamente utilizzate dal giudice per la decisione qualora il difensore si sia limitato a prendere atto della contestazione suppletiva, senza chiedere, ai sensi dell'art. 519, commi 2 e 3, cod. proc. pen., di effettuare un controesame della fonte dichiarativa specificamente relativo all'oggetto della suddetta contestazione (Sez. 3, n. 47666 del 08/10/2014, P, Rv. 261159). C 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12/12/2017 Il Presidente/ Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Antonio Sett Giuseppe ficcord Depositato in Cancelleria Roma, li 16 MAR 2018 Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Odilia GALLIANO W O N 4