Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5585
CASS
Sentenza 7 giugno 1999

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Nel rito del lavoro, in cui il tempestivo deposito del ricorso in appello integra la proposizione dell'impugnazione e impedisce la relativa decadenza, l'irregolarità o il difetto della notifica può essere sanato dalla costituzione in giudizio della parte appellata (così come, ove manchi questa costituzione, ai fini della regolarizzazione del contraddittorio, va assegnato al ricorrente un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. e dell'art. 291 applicato analogicamente).

Poiché la sentenza viene ad esistenza giuridica solo attraverso la formalità della sua pubblicazione, in caso di smarrimento avvenuto prima di tale formalità, può ritualmente procedersi - senza neanche necessità di ricorrere alla procedura di ricostruzione - alla confezione di un nuovo documento e alla sua pubblicazione a norma di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5585
    Data del deposito : 7 giugno 1999

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