Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 2
Nel rito del lavoro, in cui il tempestivo deposito del ricorso in appello integra la proposizione dell'impugnazione e impedisce la relativa decadenza, l'irregolarità o il difetto della notifica può essere sanato dalla costituzione in giudizio della parte appellata (così come, ove manchi questa costituzione, ai fini della regolarizzazione del contraddittorio, va assegnato al ricorrente un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. e dell'art. 291 applicato analogicamente).
Poiché la sentenza viene ad esistenza giuridica solo attraverso la formalità della sua pubblicazione, in caso di smarrimento avvenuto prima di tale formalità, può ritualmente procedersi - senza neanche necessità di ricorrere alla procedura di ricostruzione - alla confezione di un nuovo documento e alla sua pubblicazione a norma di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'OV RI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO CERULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA;
- intimata -
e sul 2 ricorso n. 02976/98 proposto da:
D'OV RI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO CERULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via Bruxelles 61/63, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar TESEO SIROLLI MENDARO di ROMA del 23/3/98 rep. n.473793;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22472/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/12/97 R.G.N. 49064/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CERULLI;
udito l'avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del primo ricorso, il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo del secondo ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 luglio 1997/19 dicembre 1997 il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile l'appello proposto da RI D'OV nei confronti della Società Italiana per condotte d'acqua s.p.a. avverso la sentenza in data 3 dicembre 1993 del Pretore di Roma, che aveva accolto parzialmente la domanda del lavoratore condannando la società datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di £.147.934.144 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Tribunale, premesso che a causa del mancato rinvenimento, ai fini della pubblicazione, della sentenza in precedenza estesa, si era proceduto a una seconda redazione di essa sulla base del supporto informatico in possesso dell'estensore, osservava che il D'OV non aveva depositato la relazione di notifica del ricorso in appello depositato in cancelleria e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, di cui aveva chiesto l'anticipazione. Conseguentemente, essendosi costituita la parte appellata tardivamente e al solo fine di eccepire la tardività della notifica, la sanatoria "ex nunc" seguita all'avvenuta costituzione dell'appellata non aveva potuto impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Contro la suindicata sentenza il D'OV ha proposto ricorso per cassazione, prima non notificato e successivamente notificato entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, deducendo due motivi.
La società resistente si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare a norma dell'art. 335 c.p.c. vanno riunite, in quanto proposte contro la stessa sentenza, le impugnazioni proposte dal D'OV con ricorso n.2485 del 1998 e con ricorso n.2976 del 1998 e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso n.2485 del 1998, in quanto ne è stata omessa la notificazione prescritta dall'art.330 c.p.c.. Va, invece, ritenuta l'ammissibilità del ricorso n.2976 del 1998, successivamente proposto e tempestivamente notificato il 19.2.1998 è cioè entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e non notificata, e cioè entro l'anno dal 19 dicembre 1997. Passando all'esame di tale ultimo ricorso va, intanto, dichiarato infondato il primo motivo, con il quale il D'OV denunzia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 primo comma n.4 c.p.c.; o la sua inesistenza in riferimento alla sua seconda redazione, eseguita ai fini della pubblicazione dopo che era stata smarrita la prima come lo stesso Tribunale aveva dato atto nella premessa della motivazione.
A norma dell'art. 133 primo comma c.p.c. la sentenza è resa pubblica mediante deposito di essa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
La pubblicazione viene eseguita (art. 133 secondo comma) a cura del cancelliere che appare in calce alla sentenza la data del deposito e entro cinque giorni dà comunicazione alle parti di tale avvenuto deposito mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo.
Soltanto attraverso la formalità dell'eseguita pubblicazione la sentenza nella sua interezza, composta da intestazione, motivazione e dispositivo sottoscritto dal presidente e dall'estensore o dal solo presidente, se estesa da quest'ultimo, viene ad esistenza. Solo da tale momento, infatti, la sentenza può essere notificata alla controparte ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. e, indipendentemente dalla notificazione può passare in giudicato ai sensi dell'art. 327 primo comma c.p.c. se non impugnata entro l'anno.
Le formalità previste dall'art. 119 disp.att. c.p.c. (all'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente....Il presidente .la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo sotto la sua direzione.........") attengono alla attività interna e preparatoria che precede la pubblicazione e, quindi, l'esistenza della sentenza.
Lo smarrimento dell'atto costituente "minuta" della sentenza ma non la sentenza vera e propria prima che questa venga sottoscritta e pubblicata, è, perciò, un fatto irrilevante ai fini della esistenza o nullità di essa e che non necessita nemmeno di un particolare procedimento diretto alla sua ricostruzione.
Nella specie avendo dato atto il Tribunale che non era stata eseguita la pubblicazione della sentenza, con ciò aveva affermato che era avvenuto il semplice smarrimento della minuta della sentenza, fatto questo irrilevante ai fini della sussistenza di un vizio della decisione impugnata.
Il primo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo il D'OV denunzia la nullità della sentenza impugnata a norma degli artt. 327 e 291 c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c. perché il Tribunale, pur essendo stato depositato l'atto di appello entro un anno dalla pubblicazione della sentenza non notificata (pubblicazione della sentenza impugnata:
13.12.1993; deposito del ricorso in appello:
23 giugno 1994), aveva ritenuto che la decisione fosse passata in giudicato.
Il Tribunale, in particolare, aveva considerato come tardiva la notifica dell'atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, in quanto eseguita dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza e aveva giudicato come inidonea ai fini della sanatoria per i suoi effetti "ex nunc", l'avvenuta costituzione della parte appellata dopo l'anno di pubblicazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale, invece, non aveva tenuto conto della specialità del rito del lavoro, secondo il quale l'appello si perfeziona con il semplice deposito in cancelleria del ricorso relativo. Tale secondo motivo è fondato.
Nel rito del lavoro l'appello viene ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito nei termini previsti dalla legge, del ricorso in appello presso la cancelleria del giudice "ad quem".
Tale tempestivo deposito impedisce la decandenza dall'impugnazione, con la conseguenza che un eventuale vizio o un'eventuale inesistenza giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ormai perfezionatasi, ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di indicarlo all'appellante ai sensi dell'art. 421 primo comma c.p.c., nonché di assegnargli, previa fissazione di altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio, in forza dell'art. 291 primo comma c.p.c., applicabile analogicamente, per provvedere a notificare il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione della nuova udienza (v. Cass. Sezioni Unite n. 6841 del 29 luglio 1996).
La notifica all'appellato del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 435 secondo comma c.p.c. è, perciò, necessaria soltanto per la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti.
L'irregolarità o il difetto della notifica, pertanto, può essere sanata dalla costituzione della parte appellata, sempre che il ricorso in appello sia stato depositato nella cancelleria del giudice "ad quem" tempestivamente e cioè entro trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata o entro un anno dalla pubblicazione della sentenza se non notificata.
Nella specie, premesso che il ricorso in appello era stato tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice "ad quem", il Tribunale non avrebbe potuto dichiararlo "improcedibile" ("rectius": inamissibile) per tardività della notifica ma - ove avesser ritenuto sussistente un difetto o un vizio di notifica - avrebbe dovuto assegnare con decreto presidenziale un termine perentorio ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione o l'esecuzione della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione della nuova udienza di discussione davanti al collegio. Tuttavia, poiché la società appellata si era costituita, sia pure tardivamente, in appello, in tal modo si era regolarmente instaurato il contraddittorio e s'era, perciò, resa superflua qualsiasi rinnovazione di notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione della nuova udienza.
Pertanto in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Civitavecchia per il nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Dichiara inammissibile il ricorso n. 2485 del 1998; relativamente al ricorso n. 2976 del 1998 accoglie il secondo motivo e rigetta il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Civitavecchia.