Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 68115 0 38 6 3 /1 ESTA WENS FDA REGISTRAT EL D.P.R. 26/4/1986 RIA TRIBUTARIA AB ALL. B - N/S NONE DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dolt. Francesco CRISTARELLA ORESIANO Presidente R.G. N. 3097/00 Consigliere Cron. 8501 Dott. Massimo ODDO - Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rep + Dott. Aldo CECCHERINI Bel. Consigliere Ud. 02/07/02 GICLLANI - Consigliere Dott. Paoio ha pronunciato la sequente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 68145 sul ricorso proposto da: MINISTERC DBL Z FINANZE UFF 1 J 0]כ CAMPOBASSO, in persona de] Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 'AVVCCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente if
contro
NT OV;
لا - intimato avversO ia senlenzË II. 556/98 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il2002 3022 18/12/99; -1- udi ta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato delic Stato MELILLO, che si rimette agli scritti;
udito il P.M. in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott. Corlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, sentenza depositaza in date 16 dicembre 1998, COI conformò la decisione di primo grado, che aveva an- nullato la cartella esattoriale notificata a Gio- vanni IN per Irpef ed Ilor 1985. Con la pre- detid cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sulla premessa che erano state સ suo avviso illegittimamente detzalte dalla base imponibile le somme relative alle imposte so- spese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- comma primo 1. 27 bre 1985 n. 791, dell'art. 13, 10 1. 28 febbraio dicembre 1997 n. 449, dell'art. Π. 597 del 1973 € 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; е si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. Π. 791/1985 е l'art. 13 1. Il. 449/1997 nel senso che le stesse sorme non costituiscono un cne- re deducibile per il corrispondente importe ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corle, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- assistenziali e previdenziali "non concorronoti alla formazione dell'imponibile ai firi dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 I. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverle non deve essere confusa con la disciplina della dc- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 m. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- сё a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso percolamità pubbliche, Costituiscononon Il cops pl. est. dr. Aldo Ceccherini LIL onere deducibile per i corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ΠΕ che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte directe non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, rel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do 1'intimato resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. Il Cons. est. Il Presidente. Aldo C (Francesco Cristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) ட Витале ее Опери IL CANCELLIERE CL CANCELLERIA DEPOSITATO 7 MAR. 2003 17 Daci ALLIERE/C1