Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESSEDIERRE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d'oro 157, presso l'avv. Antonio Pellegrini, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Bia, del Foro di Bari, per procura in atti,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appendi Bari, Sezione Prima Civile, n. 767, del 7 settembre 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 19 settembre 2003 dal relatore, Cons. Dott. SCHIRÒ Stefano;
udito per la ricorrente l'avv. Romolo Cipriani, munito di delega;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Essedierre conveniva in giudizio il Ministero delle finanze, chiedendo il rimborso della somma di L. 63.000.000, complessivamente pagata, per gli anni dal 1988 al 1992, a titolo di tassa annuale di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese, prevista dall'art. 3 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convenite nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 e ritenuta in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea.
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 26 marzo 1998, condannava il Ministero delle finanze a pagare alla società la somma suddetta. Proponeva appello l'Amministrazione finanziaria, che contestava l'applicabilità della prescrizione decennale a cui aveva fatto riferimento il primo giudice e chiedeva invece applicarsi la decadenza triennale ex art. 13, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, con riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda della società attrice.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7 settembre 2000, accoglieva parzialmente l'appello, affermando l'applicabilità nella specie della decadenza triennale prevista dal menzionato art. 13, comma 2, del d.P.R. 1972/641, anche alla luce del disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - in forza del quale il rimborso delle somme versate e non dovute è subordinato alla presentazione di specifica istanza nei termini stabiliti dal citato art. 13 - e accertando che la società contribuente aveva presentato tempestive istanze di rimborso, interruttive della decadenza, soltanto per gli anni dal 1989 al 1992, con conseguente condanna del Ministero al pagamento della somma di L. 48.000.000, oltre agli interessi legali determinati nella misura prevista dall'art. 11, comma 3, della legge 1998/448, a decorrere dalla data di presentazione delle istanze di rimborso in via amministrativa e con compensazione totale delle spese relative al grado di appello, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione la Essedierre s.p.a. sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero delle finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 del d.P.R. 1972/641 e omessa o erronea valutazione di un fatto decisivo risultante dalle carte processuali e quindi omessa motivazione su di un punto controverso - deduce che la Corte di appello ha negato il diritto al rimborso anche per la tassa pagata per il 1988, sebbene dagli atti di causa risultasse documentalmente che detta tassa era stata pagata il 30 giugno 1988 e che la relativa istanza di rimborso era stata spedita all'Amministrazione finanziaria il 29 giugno 1991 - e non il 29 giugno 1988, come erroneamente indicato in ricorso (sul punto si veda, infatti, il controricorso del Ministero delle finanze, nel quale, a pag. 4, si riconosce che la domanda di rimborso è stata spedita dalla contribuente il 29 giugno 1991) - e senza tener conto che, per giurisprudenza costante, deve ritenersi tempestiva l'istanza di rimborso spedita con raccomandata postale nel termine triennale previsto dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. 1972/641, anche se ricevuta successivamente a detto termine.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nonché motivazione contraddittoria e comunque insufficiente, per avere la Corte di appello disposto la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado sul presupposto della peculiarità delle questioni trattate e dell'avvenuta applicazione dello jus superveniens di cui all'art. 11 della legge 1998/446, ma con motivazione incongrua sia rispetto all'esito del giudizio, che ha visto l'Amministrazione del tutto soccombente, sia in ordine all'asserita ricorrenza dei giusti motivi, che non possono essere correlati ne' allo jus superveniens, applicato solo per la quantificazione degli interessi, ne' alla peculiarità delle questioni trattate, ormai oggetto di uniforme interpretazione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte enunciato il principio che l'omesso esame di un documento può essere denunciato in sede di legittimità, sotto il profilo della omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, quando si tratti di un documento che sia stato ritualmente prodotto in giudizio (Cass. 29 aprile 1993, n. 5077; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1791; Cass. 22 dicembre 2000, n. 16149) e sia tale da invalidare, secondo criteri di verosimiglianza e sul piano astratto, l'efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice di merito, sì da privare di base la ratio decidendi e da condurre ad una pronuncia diversa da quella adottata (Cass. 12 marzo 2003, n. 3696. In senso conforme Cass. 28 novembre 2001, n. 15113;
Cass. 18 giugno 2003, n. 9701). Compete inoltre alla Corte di Cassazione, in sede di esame del ricorso, il potere-dovere di stabilire se il documento di cui si lamenta l'omesso esame sia idoneo a determinare una decisione diversa da quella assunta dal giudice a quo (Cass. 18 giugno 2003, n. 9701). Si è anche ripetutamente affermato che l'omesso esame di un documento decisivo, comportando, quale vizio della motivazione, un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e quindi un errore di giudizio (Cass. 28 agosto 1997, n. 8118; Cass. 30 marzo 1998, n. 3317), si distingue dall'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e che si sostanzia in un errore di percezione della realtà, ossia in una svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 20 aprile 1995, n. 4431; Cass. 3 dicembre 1996, n. 10794; Cass. 15 maggio 2000, n. 6237; Cass. 3 giugno 2002, n. 8023, ord.) e l'errore del giudice abbia carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Cass. 28 agosto 1997, n. 8118; Cass. 30 marzo 1998, n. 3317). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata (pag. 5) risulta che la Corte di appello di Bari ha riconosciuto che la decadenza della società contribuente dall'azione di rimborso è stata interrotta soltanto con riferimento ai pagamenti effettuati dal 1989 al 1992 - con esclusione quindi di quello eseguito nel 1988 - sulla base di quanto documentato dalla società appellante e di quanto ammesso dall'Amministrazione appellata.
La ricorrente ha invece specificamente dedotto, senza essere contraddetta sul punto dal Ministero delle finanze, che dai documenti versati in giudizio emerge la prova sia del pagamento della tassa relativa al 1988, effettuata per l'importo di L. 15.000.000 "con bollettino postale n. 594 del 30.06.1988", sia dell'istanza di restituzione di detto importo, inoltrata unitamente a quella relativa ai pagamenti effettuati nei successivi anni, "con nota spedita il 29.06.1988", o meglio, per quanto chiarito in precedenza, dal 29.06.1991.
La documentazione sopraindicata e che la ricorrente, senza essere stata smentita dall'Amministrazione finanziaria, assume essere stata versata in atti appare pertanto idonea, almeno astrattamente e sulla base di un giudizio di verosimiglianza, a dimostrare l'avvenuta interruzione da parte della contribuente, nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. 1972/641, della decadenza dal diritto al rimborso delle somme pagate nell'anno 1988 e conseguentemente a costituire il fondamento di una sentenza diversa da quella pronunciata dal giudice di appello, il quale non ha dato conto in motivazione dell'esistenza di detta documentazione e della sua rilevanza probatoria.
Ricorrono pertanto nella specie gli estremi del vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo e quindi per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, dovendosi invece escludere la configurabilità del vizio revocatorio per errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto la documentazione ignorata dal giudice di appello ha riguardato una questione controversa (la decadenza della contribuente dall'azione di rimborso), su cui lo stesso giudice si è comunque pronunciato sulla base di un apprezzamento - anche se eventualmente inesatto o erroneo - delle risultanze processuali.
Trova inoltre applicazione nella fattispecie il principio che l'istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese deve considerarsi tempestiva qualora venga presentata per la spedizione agli uffici postali entro il termine di cui all'art. 13 del d.P.R. 1972/641 (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973; Cass. 15 febbraio 2000, n.
1691; Cass. 11 giugno 2003, n. 9311; Cass. 12 giugno 2003, n. 9450;
Cass. 3 luglio 2003, n. 10476), non avendo rilevanza la data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973). Infatti gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già del destinatario, ma del titolare del diritto che deve essere esercitato entro un certo termine, con la conseguenza che non appare congruo subordinare il verificarsi di tale effetto alla ricezione degli atti da parte di coloro a cui sono destinati (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973; Cass. 3 luglio 2003, n. 10476). Accolto il primo motivo di ricorso, resta assorbito il secondo motivo avente ad oggetto la censura mossa in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio di secondo grado. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in ordine al primo motivo di ricorso, ma gli atti vanno rimessi ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, la quale, oltre a regolare le spese relative alla presente fase del giudizio, deciderà motivando con riferimento a tutta la documentazione ritualmente prodotta in giudizio e applicando il principio in precedenza esposto in tema di tempestività della domanda di rimborso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase del giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004