Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
In tema di ingiuria, la nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo, mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che le due nozioni vanno unitariamente riferite al concetto di dignità della persona che trova fondamento nell'art. 2 Cost.).
Commentari • 3
- 1. Il reato di ingiuriahttps://www.studiocataldi.it/
Il bene giuridico tutelato Soggetto attivo e passivo nel reato di ingiuria Elemento oggettivo del reato La condotta Elemento soggettivo del reato di ingiuria Ritorsione e provocazione La querela e la prova liberatoria Ingiuria come illecito civile Il bene giuridico tutelato La fattispecie incriminatrice tutelava i beni giuridici dell'onore, inteso come l'insieme delle qualità‚ morali che concorrono a determinare il valore di una persona, e del decoro, concernente il rispetto (o il riguardo) di cui ciascun individuo è degno (Cass. n. 34599/2008), da ogni attacco diretto alla dignità personale e sociale dell'essere umano, che ricada sotto la sua percezione. Considerata l'estrema …
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"Lei dice solo stronzate" durante una riunione scolastica lede l'onore e il decoro perchè tende non ad una critica aspra, ma a squalificare la persona. L?onore attiene alle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo, mentre il decoro concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno. Cassazione Penale Sez. V, sentenza 37380 del 17.10.2011 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna in data 21.6.2007, veniva assolto per insussistenza del fatto dall?imputazione del reato di cui all?art.594 cod. pen., contestato come commesso l?11.6.2002 nel corso di una riunione del consiglio di istituto …
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Parere legale, dott.ssa Antonella Manisi. Il caso: Tizio e Caia, entrambi stimati professionisti, hanno una relazione more uxorio. Nel corso della relazione i due adulti, reciprocamente consenzienti, sono soliti filmare i loro incontri amorosi per proiettarli in contemporanea su un maxischermo all'interno dell'abitazione nella quale convivono. Terminata la relazione a causa di asseriti tradimenti che Caia avrebbe subito da parte di Tizio con colleghe di lavoro durante convegni professionali avvenuti in varie parti del territorio italiano, Tizio deciso comunque a mantenere un civile rapporto con la ex compagna, le consegna una lettera di addio accompagnata, nell'intendimento di farle cosa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2008, n. 34599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34599 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
345 9 9 / 08 Sentenza n. 1010 SS Registro generale n. 38097/2007
Camera di consiglio del 4 luglio 2008 (n. 1 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Giuseppe Pizzuti Presidente dott. Arturo Carrozza Consigliere dott. Alfonso Amato Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere
dott. Stefano Palla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza pronunziata in data 8.6.2007 dal Tribunale di Brescia, sezione di Salò,
nei confronti di CO OZ, nato il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di CO
OZ in ordine al reato di ingiuria commesso il 16.2.2001 ai danni dei Carabinieri
LU Ciarocchi e Davide Palmerini, dicendo loro «se fermavate il Sindaco anziché fargli la multa gli leccavate il culo».
1.1. A ragione, il Tribunale osservava che nella relazione di servizio 16.2.2001 le persone offese avevano dichiarato di sporgere querela «per il reato di oltraggio a
Pubblico Ufficiale e per quant'altro la S.V. vorrà ravvisare nell'esposizione dei fatti>>; che tuttavia all'epoca dei fatti il reato d'oltraggio era stato già abrogato (dall'art. 18 legge n. 25.6.1999, n. 205); che non poteva ritenersi «sic et simpliciter» che la condotta già sanzionata ex art. 341 c.p. fosse punibile come ingiuria ex art. 594 c.p.; che nella relazione di servizio, oltre che alla frase riportata in imputazione, si faceva riferimento ad un comportamento di denigrazione dei militari (il Camozzi «scarabocchiava» il verbale), alludendosi ad offesa al "prestigio", non coincidente con i beni "decoro" ed
"onore" tutelati dalla fattispecie dell'ingiuria (secondo gli esempi richiamati da S.U. n.
29023 del 2001). E affermava pertanto non riferibile al reato d'ingiuria la querela proposta.
2. Ha proposto appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d'appello di Brescia con due distinti atti, in entrambi lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il nomen iuris attribuito dai querelanti al fatto a scapito della considerazione del carattere sicuramente ingiurioso delle espressioni contestate oggetto della querela ritualmente proposta, e nel secondo espressamente evocando, altresì, le violazioni dell'art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p.
3. L'impugnazione è stata direttamente trasmessa a questa Corte.
Fatto
1. Va premesso, per chiarezza, che la sentenza in esame risulta pronunciata nel corso degli atti introduttivi del dibattimento e più precisamente nell'ambito delle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., prima che fosse aperto, formalmente o nella sostanza, il dibattimento, poiché alle parti non è stato dato modo di indicare le fonti di prova di cui chiedere l'ammissione, e di illustrarne la rilevanza.
Deve pertanto ritenersi assoggettata al regime dell'art. 469 c.p.p., che consente di dichiarare prima dell'apertura del dibattimento, e se non vi è opposizione di alcuna delle parti, soltanto l'improcedibilità dell'azione penale o l'estinzione del reato (cfr. S.
U. sent n. 3027 del 19/12/2001, Angelucci;
nonchè, tra molte, Sez. 6, sent. n. 23466 del
16/05/2001, Marchetto, ivi richiamata).
Né rileva che il Tribunale abbia intestato la sentenza all'art. 129 c.p.p., poiché la facoltà di pronunziare a norma di tale disposizione non gli era, in quel momento, riconosciuta. Come affermato in relazione a situazione analoga all'attuale (sentenza emessa in pubblica udienza, ma prima della dichiarazione di apertura dl dibattimento) dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, il riferimento ad "ogni stato e grado del processo", contenuto nell'art 129 c.p.p., deve essere infatti inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, in cui s'è instaurata «la piena dialettica processuale tra le parti», e cioè il contraddittorio: cui inerisce innanzitutto il diritto di quelle di selezionare le fonti di prova delle quali chiedere l'ammissione, da assumere nel corso della istruzione dibattimentale (Sez. 6, Marchetto, citata;
Sez. 5, Sentenza n. 12980 del
27/10/1999, Mahlknecht). Sicché, dovendo la regola generale dell'art. 129 c.p.p. essere correlata con quella dell'art. 469 c.p.p. (altrimenti superflua) essa non può trovare applicazione nella fase degli atti introduttivi. E il principio è ribadito da S.U. sent. n.
12283 del 2005, De Rosa, che, richiamando C. cost. n. 91 del 1992, ha in linea generale ricordato come l'immediatezza del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., enunciata peraltro solamente in rubrica, «non denuncia una connotazione di “tempestività temporale" assoluta», ma deve «saldarsi con le specificità della sede processuale>> in cui si iscrive e non può, di conseguenza, né deve «penalizzare il contraddittorio»> che non è solo metodo di formazione della prova, ma insopprimibile «diritto delle parti all'ascolto».
Ripristinata l'appellabilità ad opera del Pubblico ministero delle sentenze dibattimentali di proscioglimento (C. cost. sentenza n. 26 del 2007) la distinzione ha d'altra parte ripreso tono costituzionale, giacché a ritenere la sentenza gravata pronunziata correttamente ex art. 129 c.p.p., e dunque appellabile, il giudice d'appello dovrebbe decidere nel merito (e lo stesso dovrebbe fare, a norma dell'art. 569 comma 4
c.p.p., in sede di rinvio ove avverso tale decisione fosse stato proposto ricorso per saltum). Le parti verrebbero in tal modo irragionevolmente private della garanzia, loro riconosciuta dal vigente ordinamento processuale, del doppio grado di giudizio di merito, che «non va intesa nel senso che "tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise"» (C. cost. ord. n. 316 del 2002 e C. cost. sent. n. 41 del 1965, ivi citata), giacché non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (C. cost. n. 109 del 1971).
Corretta è perciò la qualificazione dell'impugnazione come ricorso.
2. Tanto precisato, risulta dagli atti che il difensore dell'imputato, avvocato
Angelo Carattoni, all'udienza del giorno 8.6.2007, "preliminarmente" (prima che il
Giudice dichiarasse, sempre in limine, l'improcedibilità per mancanza di valida querela) aveva depositato remissione di querela del maresciallo LU HI, formalizzata dinanzi ad Ufficiale di Polizia giudiziaria del Comando dei Carabinieri di
Brescia il 22 maggio 2007. In data 25.10.2007, dopo la proposizione del ricorso, il
3 medesimo difensore dell'imputato ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Brescia atto di remissione di querela del Carabiniere Davide Palmerini, sottoscritto con firma autenticata dal difensore avvocato Maria Alberti all'uopo nominato.
Non risulta formale accettazione delle remissioni, ma entrambe sono state prodotte proprio dal difensore dell'imputato, che così operando ha mostrato l'interesse del suo assistito alla operatività di tale causa di estinzione del reato;
né risulta dagli atti alcun elemento per ritenere una contraria volontà della parte, o a tutt'oggi è pervenuta alcuna ricusa.
D'altronde, a norma dell'art. 155 c.p. per l'efficacia giuridica della remissione di querela non è necessaria l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Sez. 4, n. 13699 del
04/07/1986, Legnetti;
Sez. 2, n. 7568 del 17/03/1986, Dicorato). Può dunque attribuirsi valore di tacita “accettazione" (recte: assenza di ricusa) al comportamento del querelato che si astenga dall'esprimere la sua volontà contraria, purché risulti che egli sia venuto a conoscenza della remissione effettuata dal querelante (Sez. 5, Sentenza n.
2816 del 01/12/1981, Simoncelli;
Sez. 5, ud. 2.7.2007, MOHAMMEAD RAZA).
La estinzione del reato per remissione delle querele non potrebbe tuttavia prevalere sulla declaratoria di improcedibilità per mancanza di valida querela più favorevole
-
all'imputato se non altro per il regime delle spese ove tale pronunzia risultasse
-
corretta.
3. Occorre dunque esaminare il ricorso, che tale correttezza contesta. E il ricorso appare fondato.
La qualificazione giuridica data ai fatti dai querelanti non poteva condizionare il
Giudice, come, giustamente, non aveva condizionato il Pubblico ministero, tanto più in situazione nella quale la richiesta di punizione conteneva la usuale formula aperta per quant'altro [si] vorrà ravvisare nell'esposizione dei fatti», sicché spettava al Tribunale esclusivamente verificare se i fatti esposti in querela corrispondevano, in tutto o in parte, a quelli per i quali il Pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale.
Una volta stabilita tale corrispondenza non poteva, invero, porsi alcun problema di
"esistenza" della querela, ma, semmai, di corrispondenza del fatto contestato al modello legale e, dunque, di sussistenza o meno del fatto-reato.
Il Tribunale invece, ha dapprima correttamente osservato che la condotta del reato di oltraggio, abrogato, non necessariamente coincide con quella del reato ingiuria, evocando S.U. n. 29023 del 27/06/2001, TA (che pure non hanno preso posizione sul rapporto, di specialità ovvero di specialità bilaterale o reciproca esistente tra le due fattispecie), ma ha poi completamente omesso di verificare se la condotta descritta nel capo d'imputazione poteva costituire un ingiuria, e cioè un offesa al decoro o alla reputazione degli operanti, attardandosi invece, non congruamente, ad analizzare altri aspetti della vicenda, non recepiti nella contestazione ex art. 594 c.p. ed estranei al tema devoluto al suo esame.
Può così solo aggiungersi che secondo opinione tradizionale l'onore, protetto dalla norma incriminatrice quale esplicazione della propria personalità “morale”, racchiude in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità "morale", e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (onore in senso stretto); in senso oggettivo, è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che si definisce altrove reputazione (Relazione al governo, parte seconda, pagina 401). Mentre con l'espressione decoro si è inteso richiamare la valutazione di quella somma di beni immateriali che non riguardano la dignità morale, ma la dignità fisica, sociale o intellettuale propria dell'individuo: la valutazione esterna di detti beni essendo parimenti da ricondurre alla reputazione (luogo citato).
Sicché, a rendere attuali tali concetti, può dirsi che onore e decoro vanno unitariamente riferiti al concetto di dignità della persona che trova, oggi, fondamento nell'articolo 2 Cost. E pur dovendosi ancora distinguere quanto a contenuto ciò che è disonorevole (con riferimento alle qualità che concorrono a caratterizzare il valore di un determinato individuo) rispetto a ciò che è indecoroso (con riferimento al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno) davvero non risulta comprensibile come una espressione quale quella riportata in imputazione non sia lesiva di entrambe le forme di dignità.
4. La sentenza impugnata va per l'effetto annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione delle querele e il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione delle querele e condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2008
Il Presidente Il Consigliere estensore
Juliems Depositata in Cancelleria
-3 SET. 2008 Rome,
Petronilla Censi IL
Petronille Ceew આ
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