Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2003, n. 15613
CASS
Sentenza 15 novembre 2003

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Il proscioglimento per divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., non può costituire presupposto per l'applicazione delle disposizioni in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, atteso che esse hanno come presupposto indefettibile il proscioglimento con una delle formule di cui all'art. 314 comma primo cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di proscioglimento per preclusione del giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2003, n. 15613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15613
    Data del deposito : 15 novembre 2003

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