Sentenza 15 novembre 2003
Massime • 1
Il proscioglimento per divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., non può costituire presupposto per l'applicazione delle disposizioni in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, atteso che esse hanno come presupposto indefettibile il proscioglimento con una delle formule di cui all'art. 314 comma primo cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di proscioglimento per preclusione del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2003, n. 15613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15613 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato Presidente del 25/11/2003
Dott. BATTISTI Mariano Consigliere SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere N. 2188
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 004740/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA TO N. IL 27/09/1955;
2) MINISTERO DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 05/12/2002 CORTE APPELLO di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto collimarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, c. 1, c.p.p., sulla parte in cui non prevede il diritto alla equa riparazione anche per la detenzione subita a causa della violazione del divieto di secondo giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corta di appello di Potenza, con ordinanza del 5 dicembre 2002, rigettava la domanda di AN RO di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 19 ottobre 1993 al 2 marzo 1995 perché indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. dalla cui imputazione era stato prosciolto dal tribunale di Matera, con sentenza del 28 febbraio 2000, in applicazione dell'art. 649 c.p.p.. 2 - La corte territoriale rilevava che "la domanda di equa riparazione ha come presupposto indefettibile il proscioglimento con una delle formule indicate nel comma 1 dell'art. 314 c.p.p.", presupposto che nel caso di specie non ricorreva essendo stato prosciolto il Natale non nel merito, ma per preclusione del giudicato.
3 - Il difensore ricorre per Cassazione denunciando "violazione dell'art. 314. comma 2, c.p.p.". deducendo, tra l'altro che "questa norma preveda l'equa riparazione anche in favore del prosciolto "per qualsiasi causa" - come nel caso del Natale - diversa da quelle - proscioglimento nel merito - elencate nel comma 1 dello stesso articolo" e che "la misura della custodia cautelare è stata emessa e mantenuta in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 a 280 c.p.p.". Si costituisce il Ministero dell'Economia e delle Finanze osservando che il Natale è stato prosciolto per motivi processuali a non di merito, donde la necessaria applicazione del comma 2 dell'art. 314 c.p.p. il quale contempla l'equa riparazione, anche in favore del prosciolta per qualsiasi causa, a determinate condizioni che nel caso non ricorrono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
a - Non v'è alcun dubbio che il proscioglimento ai sensi dell'art. 649 c.p.p. non sia il proscioglimento "perché il fatto non sussiste,
per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", in presenza del quale l'art. 314, comma 1, c.p.p. prevede il diritto all'equa riparazione p(sr l'ingiusta detenzione.
Ti proscioglimento ai sensi dall'art. 649 c.p.p., è, invero, proscioglimento per motivi, processuali, per precedente giudicato, per violazione del divieto del ne bis in idem, perché l'azione penale non doveva essere iniziata, come prevede l'art, 529, comma 1, c.p.p., è, quindi, uno dei. casi di proscioglimento per qualsiasi causa, anche ricorrendo il quale, come stabilisce l'art. 314, comma 2, c.p.p., il prosciolto può chiedere, a determinate condizioni,
l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione.
Ed è noto che la condizione posta dal comma 2 dell'art. 514 c.p.p., è che "con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 280 c.p.p.". b - Può obiettarsi che, nel caso di specie, questo accertamento v'è stato, essendo stato prosciolto il Natale per precedente giudicato con sentenza del tribunale di Matera del 28 febbraio 2000. Ma, la giurisprudenza dalle ss.uu. di questa suprema corta - ss. uu. 12 ottobre 1993, Stablum - è nel senso che "la 'decisione irrevocabile', integrante ex art. 314, comma 2^ c.p.p. titolo per il di ritto alla riparazione, va individuata nell'ordinanza, non impugnata, adottata dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento de libertate, ovvero nella sentenza emessa dalla corte di Cassazione a seguito di ricorso contro tale ordinanza, o in sede di ricorso per saltum contro lo stesso provvedimento applicativo della misura".
Ed è innegabile la ragionevolezza di questo principio, ove si rifletta che il comma 2 dell'art. 314 c.p.p. ipotizza che il provvedimento custodirle sia stato emesso senza che ne ricossero le condizioni previste negli artt. 273 - sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - e 280, secondo il quale la misura della custodia cautelare può essere disposta solo per delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massima a quattro anni.
Discutendosi della legittimità della misura, è, dunque, il procedimento delibertate la sede naturale per trattare la questione, sede nella quale può, ovviamente, sollevarsi pure il problema del ne bis in idem, dimostrando, anche se solo ai fini de liberiate, che, in quel momento, sono quelli che rilevano, che il reato che ha determinato la privazione della libertà è stato già giudicato con sentenza irrevocabile e, quindi, che l'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa illegittimamente.
c - Tutto ciò non è avvenuto nella specie, donde la legittimità del provvedimento custodiale, rivelatosi oggettivamente illegittimo solo nel processo a seguito dell'accertamento - e della relativa declaratoria - di precedente, preclusivo, giudicato.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dichiara compensate tra le parti le spese di questo grado.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004