Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1000 16 /0 1 E DJ POPULO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 13763/98 Consigliere Cron.16. Dott. Guglielmo SCIARELLI -- Consigliere Rep. Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giovanni MAZZARELLA Ud. 06/06/00Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta coSO ORE dal Sig. per diritti L 7500 sul ricorso proposto da: ✓ 2 GEN. 2001 MORISCO ANGELINA, elettivamente domiciliata in ROMA ✓✓ IL CANCELLIERE VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso Rilasciata copia legale NAILat sig per diritti L.2000 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2872 delega in atti;
11 4:2:04 IL CANCELLIERE -1- controricorrente avverso la sentenza n. 15493/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/08/97, R.G.N. 32773/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega Catania;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig.A nato per diritti L. || 3.1 GEN 2001.. IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del Processo Il tribunale di Roma, sezione lavoro, dichiarava la inammissibilità dell'appello proposto da MO GE nei confronti dell'Inail per la parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva omesso di liquidare la rivalutazione del The conxuto solo pli interessi. credito (rendita per malattia professionale) accertato dal Pretore) Riteneva il Tribunale che la domanda della rivalutazione non era stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e pertanto doveva considerarsi estranea al thema decidendum, oltre ad essere inapplicabile l'art. 429 c.p.c.,non trattandosi di condanna al pagamento di una somma determinata. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione MO GE censurandola per violazione di legge. Si è costituito l'Istituto intimato. Motivi della decisione Deduce la ricorrente violazione degli artt. 442 e 429 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale erroneamente ha dichiarato la inammissibilità dell'appello, sul punto relativo alla omessa liquidazione di 1 interessi e rivalutazione monetaria, al fine di tale provvedimento non occorrendo una specifica domanda del creditore e, d'altra parte, avendo l'istante proposto impugnazione per l'omessa pronuncia in ordine agli accessori. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto, aderendosi ai precedenti di questa Corte, tra i quali Cass. 6 aprile 1998,n. 9532 e Cass. n. 12857/98, per i quali la disciplina degli accessori differisce da quella di diritto comune, oltre che per altri motivi, ÷ anche perché la liquidazione del maggior danno è effettuata dal giudice di ufficio e senza la necessità di una apposita domanda da parte del lavoratore. limitierela richieste Pertanto la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., dispone come dal seguente dispositivo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
P.Q.M
Richiesta copia esecutiva dal Si per diritti. IL CANCELLIERE La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'Inail al pagamento della rivalutazione monetaria, sui ratei maturati dal 3 gennaio 1986 al 9 giugno 1990, con decorrenza dalle singole scadenze. Condanna l'Inail alle spese del secondo grado che si liquidano in complessive . 1.500.000, oltre alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in LA15.00, oltre a L.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 6 giugni 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Victure Fr a две IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2 GEN. 2001 IL C ABORATORE, DI CANCELLERIA E T R O C E L L E D A G L E G - 1 7 1 8 - N 3 5 . 3 3 0 1 . L R T A L ' I S D E N S I A E T T O I R D I O T S A S D A A , , T G S S S A O E I R R O D E S T T , A D I E L M L P N O I E S E