Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, la sottoscrizione del presidente del Collegio attesta l'avvenuto riscontro di conformità della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio; ne consegue che, nel caso in cui la sentenza sia stata sottoscritta dal solo estensore e non anche dal presidente, ricorre ipotesi di nullità relativa della sentenza (che deve essere tempestivamente eccepita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2002, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Carlo COGNETTI - Presidente -
Dott. Alfonso AMATO - Consigliere -
Dott. Angelo DI POLOLO Rel. - Consigliere -
Dott. Emilio MALPICA - Consigliere -
Dott. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Camerino;
nei confronti di
NI EL, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 20/06/2000 emessa dal Tribunale di Camerino. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Angelo DI POPOLO;
Lette le conclusione del P.G., in persona del Sost. Proc. Generale designato, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Camerino di correzione del prospettato errore materiale della sentenza collegiale n. 39/2001, rappresentata nella mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del presidente del Collegio. Si è considerato, infatti, che non si verte propriamente in ipotesi di mera omissione materiale suscettibile di correzione, trattandosi di fattispecie processuale di nullità relativa (per quanto la sottoscrizione della sentenza attenga "al momento formativo della documentazione e non a quello della decisione"), la cui prospettazione può essere eccepita, "a pena di decadenza, nell'atto di gravame avverso la sentenza stessa".
Il P.M. ricorrente, a sostegno della dedotta violazione della disciplina di cui all'art. 130 c.p.p., richiama il diverso orientamento giurisprudenziale (che, peraltro, riconosce essere "minoritario"), adducendo che non si verte in ipotesi di mancanza assoluta delle necessarie sottoscrizioni dei giudici che hanno omesso il provvedimento e che si tratta propriamente di "mancanza incompleta" (e, cioè, di situazione ascrivibile all'ambito delle mere irregolarità materiali, alle quali può porsi rimedio appunto col ricorso al procedimento disciplinato dall'art. 130 c.p.p.). Ma la censura risulta destituita di fondamento, pur se accreditata dalle conformi conclusioni del P.G. di questa Corte e da recente enunciato giurisprudenziale (Cass. Sez. III, 13 dicembre 2001, n. 44657), che, in identica fattispecie, ha ipotizzato l'esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali, prefigurando la categoria della mancanza "incompleta" della sottoscrizione della sentenza collegiale.
Prevale, infatti, la considerazione che la sottoscrizione del presidente del collegio immedesima il riscontro dell'espletamento della funzione essenziale e sostanziale, demandatagli dalle previsioni ordinamentali, di controllare la conformità della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio (Cass., Sez. I, 26 giugno 1996, n. 8077, D'Aversa, CED n. 205731). Per modo che la mancanza correlativa non consente di verificare se tale funzione di garanzia sia stata effettivamente espletata e non realizza, per ciò, fattispecie di mera omissione materiale emendabile ex art. 130 c.p.p. (piuttosto integra, come è stato ritenuto correttamente anche nell'ordinanza impugnata, ipotesi rilevante di nullità relativa della sentenza non completamente sottoscritta dal presidente del collegio giudicante, si sia riconosciuta _ Cass., Sez. V, 5 novembre 19989, n. 1794, Vitaloni, CED n. 212517 - la sussistenza di mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la procedura di correzione degli errori materiali, proprio desumendosi dalla presenza della sottoscrizione del presidente l'espletamento del predetto necessario controllo sostanziale di conformità della motivazione redatta alle deliberazioni consolidatesi in camera di consiglio). Il ricorso reita, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003 .