Sentenza 2 aprile 1998
Massime • 1
Qualora la parte civile sia assistita da due difensori, non ricorre alcuna ipotesi di nullità, non essendo una tale conseguenza comminata dall'art. 100 cod. proc. pen., ne' potendo farsi discendere dall'art. 178 lett. c)-, che è norma finalizzata esclusivamente a garantire l'assistenza a ciascuna delle parti private, e non già ad evitare che si verifichino squilibri tra le parti stesse, rispetto a quanto previsto dalla legge, sotto tale profilo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/1998, n. 5305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5305 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 2/4/98
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 417
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N. 5252/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RC SI CH, n. a Sesto S. Giovanni il 3/2/73
avverso la sentenza emessa il 4/7/97 dalla Corte di appello di Potenza Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Osserva
RC SI CH è stata citata a giudizio davanti al pretore di potenza per rispondere di molestie, prottrattasi dall'estate del 1992 sino al maggio 1994, commesse in quella città anche a mezzo del telefono in danno di ER NC (capo A), di ingiurie continuate per avere rivolto alla stessa epiteti offensivi nel corso delle suddette telefonate (capo B), di un episodio di danneggiamento dell'autovettura della ER NC avvenuto in Potenza tra il 5 e il 6/8/93 (capo C) e di altri due episodi di danneggiamento di tale autovettura e di una barca e costei appartenente avvenuti in Paestum nell'aprile 1994 e in Agropoli il 22/5/94 (capo D).
L'ipotesi di accusa è che l'RC abbai posto in essere una sorta di persecuzione - con telefonate, lettere, seguendo in auto la ER e assillandola con le sue profferte- per ritorsione di fronte al rifiuto della predetta di avere con lei una relazione amorosa. La linea difensiva dell'imputata è diametralmente opposta, nel caso che sarebbe stata la ER a prendere l'iniziativa e a querelarla in data 9/4/93 e poi ancora in data 18/6/94 per vendicarsi del suo rifiuto.
Con sentenza in data 23/9/96 il PR ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui a i capi A, B e C per difetto di valida querela, essendo l'atto del 9/4/93 stato presentato da difensore non munito di procura speciale, e ha assolto l'imputata dagli addebiti di cui al capo D per non aver commesso i fatti ritenendo dimostrata solo la sua presenza nei luoghi dove erano avvenuti i danneggiamenti ma non che ne fosse stata l'autrice. La pronuncia è stata riformata dalla locale Corte di appello che, accogliendo in parte il gravame del P.M., con sentenza in data 4/7/97 -rilevata la perseguibilità di ufficio dei reati di cui ai capi A e C, considerata valida quanto alle ingiurie la querela del 9/4/93 e ritenuto che tale reato formasse oggetto anche della querela del 18/6/94- ha dichiarato l'RC colpevole dei reati di cui ai capi A e B unificati nel vincolo della continuazione e l'ha condannata a 200.000 lire di multa nonché a risarcire i danni cagionati alla ER costituitasi parte civile, assolvendola invece da tutti gli addebiti di danneggiamento.
Ha ritenuto la Corte di appello che le accuse della ER abbiano trovato conferma nelle dichiarazioni rese da una sua dipendente, AL SA, e da tale CE MA, proprietari di un bar frequentato dall'RC, le quali hanno entrambe riferito di avere ricevuto sue confidenze sul comportamento della stessa RC, e la CE anche di avere assistito a una discussione tra le due donne nel corso della quale l'imputata aveva manifestato il suo risentimento battendo i pugni sull'autovettura della ER e aveva in sostanza ammesso di avere infastidito costei con continue telefonate per evitare che mostrasse a sua madre lettere con proposte amorose che le aveva inviato (lettere che la teste aveva avuto modo di leggere); ed attribuito inoltre la Corte rilievo indiziante ad altre risultanze come l'accertamento che da un cellulare in uso a un'amica dell'imputata erano partite telefonate dirette alla querelante.
Avverso la pronuncia di condanna l'RC ha personalmente proposto ricorso per cassazione con il quale ha dedotto: la nullità dei giudizi di primo e secondo grado per essere la ER stata assistita da due difensori, mentre l'art.100 comma 1 C.P.P. ne consente per la parte civile solo uno e le nomine ulteriori si sarebbero dovute considerare senza effetto ai sensi dell'art.24 disp.att.;la nullità assoluta del giudizio di primo grado ai sensi degli artt.179 e 525 C.P.P. per essere nel corso del dibattimento stato sostituito il magistrato che l'aveva iniziato senza che venissero rinnovati gli atti già compiuti;
la mancanza di valida querela per i fatti di ingiurie;
vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i suddetti fatti e per quelli di molestie;
ed ancora vizio di motivazione in punto diniego del beneficio della non menzione della condanna.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art.616 C.P.P. Questa Corte ha invero già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza della VI Sezione 15/2/95, Corradin) che, qualora la parte civile sia assistita da due difensori, non ricorre alcuna ipotesi di nullità, non essendo una tale conseguenza comminata dall'art.100 C.P.P. e non potendo farsi discendere dall'art.178 lett.c) che è
norma che ha esclusivamente lo scopo di garantire l'assistenza a ciascuna delle parti private e non già di evitare che si verifichino squilibri tra le parti stesse, rispetto a quanto previsto dalla legge, sotto tale profilo.
Quanto all'intervenuta sostituzione del magistrato giudicante, non vi è stata violazione dell'art. 525 C.P.P. poiché risulta dal verbale delle udienze del 17/10/95 e del 15/1/96 che degli atti precedentemente assunti che sono poi stati utilizzati per la decisione venne data lettura, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art.511 C.P.P. L'atto di querela del 9/4/93 deve ritenersi valido, essendo stato sottoscritto dalla ER con firma ritualmente autentivata dal difensore ai sensi dell'art.39 disp.att. C.P.P. ed avendo poi lo stesso difensore provveduto a recapitarlo come incaricato a norma dell'art.337 comma 1 C.P.P.; ne' occorreva ratifica, essendo già stata inequivocamente manifestata nell'atto medesimo la volontà di perseguire penalmente i colpevoli.
I motivi di gravame attinenti all'affermazione di responsabilità per i reati di ingiuria e molestie sono inammissibili, poiché investono esclusivamente il merito delle conclusioni che la Corte di appello, con esaurienti argomentazioni immuni da vizi di carattere logico e pertanto non sindacabili in questa sede, ha tratto dal già esposto materiale probatorio acquisito.
La sentenza impugnata si sottrae infine a censura anche per ciò che riguarda il diniego del beneficio della non menzione, correttamnete giustificato dalla Corte di merito con la pervicacia dimostrata dall'imputata negli illeciti comportamenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998