Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
La Corte di cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo, ma deve anche individuare l'Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che tale soluzione è coerente con la disciplina in tema di competenza nonchè con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2015, n. 17027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17027 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/03/2015
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 649
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 29629/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIGEST IMMOBILIARE S.R.L.;
avverso l'ordinanza n. 9/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 23/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 aprile 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata dalla s.r.l. "Nigest Immobiliare", volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione di creditore in buona fede dell'importo di 450.000 Euro nei confronti della s.r.l. "Grigoli Distribuzione", società sottoposta il 28 gennaio 2008 a sequestro preventivo e, successivamente, a confisca, disposta con sentenza del Tribunale di Marsala del 31 gennaio 2011 (divenuta irrevocabile), nonché, in data 12 novembre 2008, a sequestro di prevenzione.
Il giudice dell'esecuzione osservava che l'ordinamento non prevede una particolare tutela per i creditori di un soggetto sottoposto a confisca di prevenzione e/o penale ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies, che non siano assistiti da garanzia reale e ciò
sulla base di una precisa opzione legislativa, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 190 del 1994). Argomentava, inoltre, che il D.Lgs. n. 159 del 2011 che, per la prima volta ha preso in esame la posizione dei creditori chirografari, subordina la tutela del diritto - nell'ambito di un sub-procedimento di ispirazione concorsuale - a rigide condizioni che, nel caso in esame, non sussistevano.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il legale rappresentante della "s.r.l. Grigoli Distribuzione", il quale formula le seguenti censure.
Deduce violazione delle regole sulla competenza funzionale da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Marsala, giudice competenze per l'esecuzione ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199. Prospetta questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117, comma 1, laddove introduce una ingiustificata discriminazione tra i creditori non assistiti da garanzia reale e creditori chirografari che, in base alla nuova disciplina, possono far valere le loro pretese in un apposito procedimento concorsuale sia pure subordinato a rigide condizioni.
OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri, è fondato.
1. Dal combinato disposto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 199, 198 e 194, si evince che i creditori muniti di ipoteca,
iscritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, devono, a pena di decadenza, proporre, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge, domanda di ammissione del credito del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ex art. 58, comma 2, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.
2. Nel caso in esame la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, è stata disposta con sentenza del Tribunale di Marsala,
confermata dalla Corte d'appello di Palermo e divenuta irrevocabile. È, quindi, evidente la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, integranti un vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La sussistenza del vizio, rilevato nel giudizio di cassazione, comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (Sez. U., n. 4419 del 25 gennaio 2005, n. 17053 del 2 aprile 2012 - Rv. 252928).
3. Si tratta, a questo punto, di stabilire se la rilevazione del vizio d'incompetenza funzionale da parte di questa Corte determini unicamente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata o imponga anche la contestuale trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente (nella specie il Tribunale di Marsala). Ad avviso del Collegio, il giudice di legittimità che rilevi un vizio di tale natura non deve limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato dal giudice funzionalmente incompetente, ma deve individuare anche l'Autorità giudiziaria competente alla quale trasmettere gli atti.
Una conclusione del genere si fonda su una serie di argomenti logico- sistematici.
Dalla lettura congiunta degli artt. 620 e 621 c.p.p., emerge che la sentenza di annullamento senza rinvio può assumere diversi effetti e, in relazione a questi, una duplice fisionomia. Come osservato da un'autorevole dottrina, si configura come decisione a puro effetto rescindente o a prevalente effetto rescindente quella che si limita a cassare il provvedimento e a cancellare il giudizio, lasciando impregiudicate le successive vicende della res in iudicium deducta e a non toccare gli effetti regolativi del rapporto controverso. Si atteggia, invece, a decisione rescindente con contestuale giudizio rescissorio quella con cui il giudice di legittimità annulla il provvedimento impugnato, sostituendolo con una sua decisione. Tutte le suddette categorie dell'annullamento senza rinvio trovano, comunque, il loro fondamento e la loro ragione giustificativa nel tradizionale criterio della superfluità del rinvio della regiudicanda al giudice di merito, principio che trova, a sua volta, copertura costituzionale nel principio di ragionevole durata del processo, destinato ad assumere contenuti diversi a seconda del peso che si attribuisce a tale canone nel bilanciamento con altri valori di rilevanza costituzionale.
Nell'ambito dell'art. 620, il criterio della superfluità del rinvio assume una duplice connotazione: da un lato, infatti, rappresenta l'elemento unificante delle varie ipotesi disciplinate dalle lettere a-h e, dall'altro, si atteggia a canone di chiusura, secondo quanto espressamente sancito nella lett. l) di tale disposizione. La scelta di conferire autonoma valenza al criterio in parola si riverbera nell'interpretazione del successivo art. 621 c.p.p. che, come si desume dalla relativa rubrica, disciplina gli effetti dell'annullamento senza rinvio. In tale ottica, la previsione contenuta nella prima parte dell'art. 621, che prevede la trasmissione degli atti da parte della Corte di cassazione all'autorità competente "nel caso previsto dall'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. b)", ha valore meramente esemplificativo e non esaurisce la tipologia dei casi in cui il giudice di legittimità, investito del ricorso e rilevata la sussistenza di un'invalidità processuale (nel caso di specie l'inosservanza delle regole sulla competenza funzionale), può, quale conseguenza della statuizione di annullamento senza rinvio, ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità competente.
Tale approdo esegetico appare, altresì, coerente con l'impianto complessivo della disciplina in tema di competenza (artt. 22, commi 1 e 3, 23, 24, 27), dal quale si evince che la rilevazione di un vizio di tale natura non si esaurisce nella declaratoria della sua sussistenza, ma comporta sempre la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente.
Diversamente, dopo la pronunzia di annullamento senza rinvio non accompagnata da ulteriori statuizioni, la parte istante sarebbe onerata della riproposizione dell'istanza al giudice funzionalmente competente con evidente dispregio dei più generali principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
4.Se la questione delle conseguenze scaturenti dalla rilevazione, in sede di legittimità, di un vizio attinente la competenza funzionale che comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato deve essere inquadrata nel contesto dei principi enucleali dagli artt. 620 e 621 c.p.p. e dalle regole processuali dettate dal libro 1^, titolo 1^, capo 4^ del codice di rito, non appare pertinente il riferimento all'art. 568 c.p.p., comma 5, presente in alcune pronunzie di questa Corte (Sez. 6^, n. 2964 del 2 ottobre 1996 in tema di istanza di revoca o sospensione di ordine di esecuzione di pena detentiva per affidamento in prova proposta tempestivamente al Tribunale di sorveglianza e pervenuta alla competente Procura della Repubblica tardivamente;
Sez. 4^, n. 29246 del 18 giugno 2013 relativa ad una fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, per incompetenza funzionale, l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva deciso, in luogo della Corte di cassazione, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione).
5. Conclusivamente, è possibile affermare, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., il seguente principio di diritto: il giudice dì
legittimità, investito del ricorso per cassazione avverso un'ordinanza emessa da un giudice funzionalmente incompetente, ha il potere-dovere di disporre, contestualmente all'annullamento senza rinvio del provvedimento, la trasmissione degli atti al giudice individuato come competente a provvedere.
6. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015