Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
È affetta dal vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17053 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/04/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 960
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 36145/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO UC AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, emessa il 05/04/2011 e depositata il 27/04/2011;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Santaiucia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale Roma ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine di UC AR TO, volta all'impugnazione della sentenza contumaciale emessa il 23 marzo 2010 dallo stesso Tribunale. Ha in particolare rilevato che l'estratto della sentenza contumaciale è stato notificato presso il difensore di fiducia domiciliatario, benché la sentenza non rechi l'indicazione del domicilio eletto ne' del secondo difensore di fiducia, appunto quello domiciliatario. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore di fiducia avv.to Domenico Battista, UC AR TO, deducendo:
- inosservanza o erronea applicazione della legge processuale e vizi della motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione se il condannato, al di là del profilo formale della notifica dell'estratto al difensore domiciliatario, abbia avuto effettiva conoscenza della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le argomentazioni in fatto del ricorso non sono meritevoli di considerazione ma, ciò nonostante, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio.
2. Esso è stato, infatti, assunto da un giudice funzionalmente incompetente, quale è il giudice che ha emesso il provvedimento per la cui impugnazione si propone richiesta di restituzione nel termine. Ai sensi del disposto di cui all'art. 175 c.p.p., comma 4, sulla richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione. La competenza decisoria spetta pertanto alla Corte di appello, trattandosi di sentenza appellabile emessa dal Tribunale. Si è di fronte, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, ad un'ipotesi di competenza funzionale, la cui violazione è rilevabile ex officio anche nel giudizio di legittimità - così, tra le altre, Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, dep. 04/12/1998, Vespero, Rv. 212018. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per difetto di competenza funzionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012