Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato in seguito all'impossibilità di acquisire la prova dell'avvenuta notifica del predetto decreto a causa dell'inerzia dell'organo notificatore, atteso che tale ipotesi non è equiparabile a quella, normativamente disciplinata, dell'impossibilità di procedere alla notifica per l'irreperibilità dell'imputato e dunque il provvedimento di revoca determina un'indebita regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2008, n. 37530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37530 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 01/07/2008
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1471
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 5804/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di RIMINI;
nei confronti di:
1) RA JA, N. IL 14/06/1981;
avverso ORDINANZA del 23/01/2008 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. OSSERVA
Su richiesta del PM, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini ha emesso, in data 26 ottobre 2004, decreto penale di condanna nei confronti di RA Jamal, imputato di guida in stato di ebbrezza alcolica.
Con provvedimento del 23 gennaio 2008, lo stesso Gip, richiamato l'art. 460 c.p.p., comma 4, ha disposto la revoca di detto decreto e la restituzione degli atti al PM, avendo ritenuto che non vi fosse "prova dell'esito fruttuoso delle operazioni di notificazione del decreto penale atteso che, nonostante il consistente lasso di tempo trascorso ed i solleciti della cancelleria, l'ufficiale notificatore non ha mai trasmesso all'ufficio la prova dell'avvenuta consegna del provvedimento all'imputato nel domicilio dichiarato o letto". Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini il quale deduce la violazione dell'art.460 c.p.p., comma 4, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e l'abnormità dello stesso in ragione dell'indebita regressione del procedimento dalla fase processuale a quella delle indagini preliminari.
Il ricorso è fondato.
Erroneamente interpretando il 4 comma dell'art. 460 c.p.p., il Gip ha ritenuto di equiparare l'impossibilità ad eseguire la notifica del decreto penale per irreperibilità dell'imputato, che legittima, per il disposto della norma richiamata, la revoca del decreto stesso, al caso, del tutto diverso, e non riconducibile al dettato normativo, della ritenuta impossibilità di acquisire la prova dell'avvenuta notifica allo stesso imputato del predetto decreto per l'inerzia dell'organo notificatore, che non risulta, nel caso di specie, avere accertato alcuna irreperibilità e, addirittura, aver tentato alcuna notificazione. In tale condizione, il giudice, prima di emettere il provvedimento in questione, avrebbe dovuto verificare la possibilità della notificazione, eventualmente disponendone la rinnovazione, e solo in esito all'accertata irreperibilità dell'imputato la revoca sarebbe stata legittima.
Il provvedimento impugnato, d'altra parte, si presenta, come correttamente deduce il ricorrente, abnorme in ragione dell'indebita regressione del procedimento determinatasi e della sua estraneità rispetto al sistema processuale, alla stregua della condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui: "La revoca del decreto penale adottata al di fuori del caso in cui sia impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell'imputato è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per Cassazione, atteso che tale revoca è consentita - per l'appunto - solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per la indicata ragione" (Cass. n. 7385/00). Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di revoca del decreto penale ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008