Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede per l'appunto l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna. (V. C. Cost. n. 504 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2009, n. 48913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48913 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
SECONDA SEZIONE PENALE CONSIGLIO DEL 26/11/2009
SENTENZA N.• 1605/op Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - Dott. FILIBERTO PAGANO REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 11259/2009 Dott. GIULIANO CASUCCI
- Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO
- Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CHINDEMI
- Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) PA SS N. IL 05/03/1984
avverso il decreto n. 6998/2007 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del 19/11/2007
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
In fatto
PA MA proponeva ricorso o per cassazione chiedendo la revoca del decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di
Brindisi, in data 19/11/2007 in relazione alla reato di ricettazione di un telefono cellulare, compendio di furto.
A fondamento del ricorso deduceva la nullità del decreto penale di condanna non essendo mai venuto a conoscenza dello stesso (non essendo mai stato notificato presso la sua abitazione di via Ferrara 70, Ostuni, dove aveva eletto domicilio, ma solo al difensore di fiducia, avv. Francesco Sozzi) dovendosi equiparare tale situazione a quella dell'imputato irreperibile, per il quale l'articolo 460 c.p.p. prevede la revoca del decreto penale e la trasmissione degli atti al P.M..
Con memoria ex art. 121 c.p.c. ribadiva la dedotta eccezione
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'ufficiale giudiziario, dopo aver tentato di notificare il decreto presso l'abitazione del PA, nel domicilio eletto di via Ferrara 70, Ostuni, ove il destinatario risultava, invece, trasferito, notificava il suddetto decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 161 c.p. P., al difensore di fiducia dell'imputato avv. Francesco Sozzi.
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 18/11/2000, n. 504 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen.
Nell'ambito del procedimento per decreto - che si configura come rito a contraddittorio eventuale e differito connotato dall'anticipazione della pronuncia di condanna rispetto all'esperimento dei mezzi di difesa la notificazione del decreto stesso assume un ruolo centrale, come si desume dalla speciale disciplina adottata in riferimento agli imputati irreperibili secondo la quale in tale caso non è possibile consegnare l'atto al difensore, ma, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., è imposto al giudice di revocare il decreto e restituire gli atti al pubblico
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ministero che dovrà procedere nelle forme ordinarie.
La mancata previsione di un'analoga deroga per l'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notificazione del decreto penale per inidoneità o insufficienza della dichiarazione di domicilio si risolve in una menomazione del diritto di difesa anche in relazione all'art. 3 della Costituzione (per irragionevole disparità di trattamento tra le due descritte situazioni) in quanto non garantisce adeguatamente che il destinatario del decreto penale sia posto in condizione di effettuare personalmente la scelta in merito all'eventuale proposizione dell'opposizione.
Va pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti presso il Tribunale di Brindisi,
PQM
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti presso il Tribunale di Brindisi
Così deliberato in camera di consiglio, il 26.11.2009
Presidente
| Consigliere estensore нишOfer Cair DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2009
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