Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2009, n. 48913
CASS
Sentenza 26 novembre 2009

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L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede per l'appunto l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna. (V. C. Cost. n. 504 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2009, n. 48913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48913
    Data del deposito : 26 novembre 2009

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