Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 2
La previsione di cui all'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) è norma speciale rispetto alla previsione dell'art. 479 cod. pen. e si applica solo nei casi espressamente previsti; pertanto non trova applicazione per le operazioni elettorali relative al difensore civico, il quale non può considerarsi 'organo' comunale, trattandosi di autorità di garanzia ovvero di controllore e mediatore tra cittadino e Amministrazione.
Ai fini della configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di una negligenza, ritenendo configurabile il dolo, in un caso di autenticazione di firme come apposte in presenza dell'agente, mediante la utilizzazione di un modulo in cui, oltre ai nomi dei sottoscrittori, erano riportati anche gli estremi dei documenti di identità).
Commentari • 4
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La massima In tema di abuso di ufficio per violazione di legge, nonostante l'abolitio criminis di cui all' art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 , persiste la rilevanza penale delle condotte viziate da incompetenza cd. relativa, ove il potere di adottare l'atto emesso dall'agente sia attribuito ad altro soggetto, in maniera specifica e cogente, da norme di legge o da atti aventi forza di legge. (Fattispecie relativa ad atto di ricognizione di debito emesso dal sindaco di un comune, in violazione di quanto prescritto dagli artt. 50 e 107 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2018, n. 12547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12547 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
12547-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI Sent. n. sez. 2878/2018 Presidente -UP 08/11/2018 FRANCESCA MORELLI R.G.N. 24247/2018 GRAZIA MICCOLI Relatore - AN SETTEMBRE ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NN NZ nato a [...] il [...] NT AL nato a [...] il [...] AP NC AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NC SALZANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore aur. Man throne anche in sostituzion der an. BarbienQ t • ed alter l' all ge ar Palerm Il difensore presente si riporta ai motivi di gravame. Q RITENUTO IN FATTO 1. In data 3 ottobre 2017 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia del Tribunale di Lamezia Terme, con la quale è stata affermata la responsabilità degli imputati AP RA ON, NI EN, TO AL e LL LA per i reati loro rispettivamente ascritti di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, riferiti ad atti pubblici fidefacenti, rilevanti ai sensi L'art. 476, comma secondo cod. pen.
2. I fatti cui la condanna si riferisce risalgono al 2006, allorquando era stato aperto l'iter amministrativo preliminare alle elezioni per la nomina a difensore civico del Comune di Lamezia Terme, procedura snodata in diverse fasi, tra cui quella concernente la presentazione delle candidature, che dovevano essere sorrette da un determinato numero di sottoscrizioni da parte dei cittadini, le quali ultime necessitavano di essere apposte dinanzi ad un pubblico ufficiale che, infine, ne garantiva l'autenticità. Il potere di autentica spettava, nello specifico, al Segretario Comunale di Lamezia Terme che, a sua volta, ne aveva delegato l'esercizio ai dipendenti comunali AP RA, TO AL e LL LA. Per la raccolta delle sottoscrizioni era stato adoperato un modellino su cui venivano riportati i dati anagrafici del sottoscrittore e gli estremi del documento identificativo, a fianco dei quali doveva essere apposta la firma, che doveva avvenire sempre in presenza dei delegati, per come testualmente riportato sui modellini. Cionondimeno, talune sottoscrizioni indicate sui moduli prestampati come autenticate dal AP, determinato-istigato dal NI, erano risultate false. Quanto a TO AL e a LL LA si era accertato che le sottoscrizioni da loro autenticate, benché corrispondenti ai relativi nominativi, non fossero state apposte in loro presenza, contrariamente a quanto specificato sui modelli prestampati.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati AP RA ON, NI EN e TO AL.
3.1. Il AP, con un unico motivo, denuncia erronea applicazione L'art. 479 cod. pen., in luogo del quale avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 90, comma 3, DPR n. 570/1960, dal momento che, come emerso nell'istruttoria dibattimentale, la modulistica utilizzata per la raccolta delle firme corrispondeva a quella adoperata per le elezioni amministrative. Si sottolinea dunque, sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità in tema di falsa autenticazione di sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati ad elezioni amministrative, la specialità del suddetto articolo 90 rispetto all'art. 479 cod. pen. in tutti i casi di operazioni elettorali assimilabili ad elezioni amministrative. Si denuncia, pertanto, l'incompleta motivazione del giudice di appello circa il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 479 cod. pen.
3.2. Tre sono le censure mosse dal ricorrente NI.
3.2.1. Con il primo motivo lamenta che l'affermazione di responsabilità si riferisce a un fatto diverso rispetto a quello oggetto di contestazione, giacché nel capo di imputazione non compare riferimento alcuno alle posizioni di DA AN e LA RI, utilizzate dai giudici di merito al fine di addivenire alla condanna del NI, in termini di contributo determinatore ed agevolatore dallo stesso apportato.
3.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano vizi motivazionali in relazione alle argomentazioni contenute nell'atto di appello, essendosi limitata la Corte territoriale a richiamare la sentenza di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi. Con lo stesso motivo si denunzia la manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte territoriale ha operato una strumentalizzazione delle dichiarazioni L'LA e L'DA, nonché L'UD, riguardanti, rispettivamente, fatti diversi da quelli oggetto di imputazione e circostanze del tutto generiche.
3.2.3. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie determinata dal combinato disposto degli artt. 479 e 476, comma secondo cod. pen., anziché la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 90, comma terzo, DPR n. 570/1960 e all'art. 100 DPR 361/1957. 3.3. Il ricorso presentato dal difensore di TO AL denunzia in primo luogo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui, pur riconoscendo la difformità del modulo prestampato rispetto al regolamento L'ente comunale, ha confermato la penale responsabilità della TO sul presupposto che sulla modulistica, autenticata dal dipendente comunale a ciò delegato, era presente la dicitura "le firme apposte in mia presenza”. Elemento che, tra le altre cose, ha consentito alla Corte di ritenere provato l'elemento psicologico del reato di falso, così incorrendo - secondo la ricorrente - anche in violazione di legge. Deduce, infine, la illogicità della motivazione nella parte in cui non ha considerato che ciascun cittadino ha avuto il diritto di ottenere i moduli-scheda su cui raccogliere le sottoscrizioni, non dinanzi alla competente figura pubblicistica ma parimenti autenticate dagli uffici comunali senza alcuna contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati.
1. Possono essere trattati unitariamente il motivo del ricorso proposto nell'interesse di AP e il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del NI.
1.1. Entrambi sostengono che nella specie sia configurabile il reato di cui all'art. 90, comma 3, DPR n. 570/1960, dal momento che, come emerso nell'istruttoria dibattimentale, la modulistica utilizzata per la raccolta delle firme corrispondeva a quella adoperata per le elezioni amministrative. Va detto che la censura è reiterativa di motivi proposti con l'appello e, di conseguenza, va verificato se la Corte territoriale abbia risposto in maniera corretta e con motivazione esente da vizi logici e di metodo. كلا 1.2. Tale motivazione (rinvenibile a pag. 8 della sentenza) fa riferimento alla fattispecie di cui all'art. 90 del citato D.P.R. n. 570 del 1960, che è da ritenersi speciale rispetto alle norme in materia di falso documentale previste dal codice penale e in particolare rispetto al delitto di cui all'art. 479 cod. pen. Con la legge n. 61 del 2004 è stato modificato l'art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 570 del 1960, estraendo le falsità relative alla formazione delle liste dei candidati o alla loro autenticazione ed inserendole nel terzo comma dello stesso articolo (nel quale era in precedenza configurata solo un'aggravante del reato) allo scopo di riservare loro un trattamento più mite, ossia trasformandole da delitti in contravvenzioni punibili con la sola ammenda e quindi oblazionabili. Nel periodo di vigenza di tali modifiche, questa Corte ha comunque ribadito che la condotta del pubblico ufficiale il quale attesti falsamente l'autenticità delle firme contenute nella presentazione della lista dei candidati integrasse esclusivamente il reato previsto dall'art. 90 D.P.R. n. 570 del 1960 e non anche quello di cui all'art. 479 cod. pen. (Sez. 5, n. 10377 del 10/11/2005, Raveggi, Rv. 233764).
1.3. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 394/2006, ha dichiarato l'illegittimità del novellato terzo comma della norma speciale, ritenendo irragionevole la menzionata trasformazione da delitto in contravvenzione delle fattispecie isolate dall'intervento riformatore del 2004. Nel giungere a tali conclusioni il giudice delle leggi ha peraltro evidenziato (sub 7.1 del "considerato in diritto") come la prima delle due fattispecie in cui si articolavano le disposizioni censurate e cioè quella concernente le falsità relative alla "autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati" si cogliesse "una palese dissimmetria fra trattamento - sanzionatorio) riservato a dette falsità e quello previsto, in termini generali, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate a fini di descrizione delle condotte incriminate", trasformando in una contravvenzione ad oblazione c.d. obbligatoria "un fatto riconducibile, nella generalità dei casi, al paradigma punitivo del delitto di falsità ideologica di pubblico ufficiale in atto pubblico, represso dall'art. 479 cod. pen. con la reclusione da uno a sei anni (salvo il possibile aumento previsto dall'art. 476 cod. pen., comma 2, in rapporto al falso in atti c.d. fidefacenti)". Proprio in tali argomentazioni si coglie ulteriormente la natura di norma speciale L'art. 90 e del suo rapporto con la disciplina codicistica che regola la stessa materia.
1.4. All'esito L'intervento demolitorio del giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte si è posta il problema di verificare quale fosse la norma incriminatrice applicabile ai fatti commessi non solo dopo la riforma del 2004, ma altresì successivamente all'intervento della Corte Costituzionale. Si è quindi sostenuto che rivive il trattamento sanzionatorio antecedente alle modifiche operate dalla L. n. 61 del 2004, giacché la pronunzia di incostituzionalità che ha interessato l'art. 90 del D.P.R. n. 570 del 1960 (e l'art. 100 del D.P.R. n. 361 del 1957, di cui si parlerà più avanti) non ha riguardato l'illiceità penale dei fatti rispettivamente incriminati, ma solo il trattamento sanzionatorio irragionevolmente più favorevole introdotto dalla citata novella rispetto alla normativa codicistica (così Sez. 5, n. 22023 del 24 aprile 2013, P.G. in proc. Pizzitola, Rv. 255386 e Sez. 3, n. 36334 del 7 luglio 2009, Bombacigno, Rv. 244965). Si è altresì precisato che, all'esito L'opera demolitoria della Corte Costituzionale, non può rivivere l'originaria formulazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2, giacché questo è stato validamente modificato dalla L. n. 61 del 2004 e tale modifica non è stata travolta dalla pronunzia del giudice delle leggi, che si è limitata ad espellere dall'ordinamento la diversa disposizione ulteriormente specializzata collocata dal legislatore nel terzo comma L'articolo citato. Si è quindi evidenziato che rapporto tra la fattispecie prevista dal "nuovo" secondo comma e quella contenuta nella disposizione dichiarata incostituzionale era all'evidenza di genere a specie, atteso che il primo fa riferimento alle falsità (ideologiche o materiali) commesse nelle schede o "in altri atti...destinati alle operazioni elettorali", mentre la seconda concentrava l'incriminazione sui falsi realizzati nelle liste di elettori o di candidati. La scomparsa di tale ultima disposizione ha dunque determinato la riespansione della previsione del secondo comma L'art. 90 D.P.R. n. 570 del 1960, nel testo modificato dalla L. n. 61 del 2004 (che prevede tra l'altro una forbice edittale di pena compresa tra uno e sei anni di reclusione e non tra due e cinque come nel testo previgente), dovendosi ritenere che nella nozione di "atti destinati alle operazioni elettorali" rientrino anche le suddette liste di elettori o candidati. Pertanto, in un caso di falsa autenticazione di sottoscrizioni di una lista di candidati presentata alle elezioni regionali, si è affermato che la condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall'art. 90, comma secondo, del d.P.R. n. 570 del 1960, nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di cui all'art. 479 cod. pen. (Sez. 5, n. 14342 del 12/03/2014, P.M. in proc. Rossi, Rv. 25896801).
1.5. La giurisprudenza citata si è dunque occupata di casi relativi a falsità relative a elezioni amministrative e ha dato atto della specialità delle disposizioni indicate rispetto alla normativa codicistica in materia. E' corretta quindi l'affermazione della Corte territoriale con la quale si è sottolineato come l'art. 90, inserito nel D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, intitolato quale Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, non può trovare applicazione per le operazioni elettorali relative al Difensore civico, che indubbiamente non può considerarsi "organo" comunale, trattandosi come è noto di una figura di autorità di garanzia - - ovvero di controllore e mediatore tra cittadino e Amministrazione. Altrettanto correttamente nella sentenza qui in esame si evidenzia che il legislatore ha previsto anche ulteriori e specifiche disposizioni per altre tipologie di operazioni elettorali, come nell'art. 100 DPR n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati). Si tratta con evidenza di norme speciali, applicabili solo per i casi espressamente previsti. Q E, in proposito, è bene ricordare che la materia del concorso tra norme penali è disciplinata dall'art. 15 cod. pen. (principio di specialità), secondo il quale, nei casi in cui la "stessa materia" risulti regolata da più leggi penali o più disposizioni della medesima legge, la legge o la disposizione di legge speciale deroga a quella generale, salvo che sia altrimenti stabilito. L'espressione "stessa materia" deve riferirsi alla stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l'ipotesi di reato. In tal senso si sono pronunziate le Sezioni Unite di questa Corte, precisando che «il riferimento all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini L'applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l'ingiuria, offensiva L'onore, e l'oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio L'amministrazione della giustizia» (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, in motivazione;
Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, in motivazione;
Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, P.G. in proc. Di Lorenzo, in motivazione). Alla luce dei principi appena evidenziati va ribadito che la norma speciale prevista dall'art. 90 del DPR n. 570/1960 per le condotte di falso relative alle operazioni elettorali degli organi comunali non si applicano nel caso di specie, giacché è pacifico che la suddetta norma non si riferisce alla stessa fattispecie astratta cui si può ricondurre la falsità delle autenticazioni di firme cui si riferiscono le imputazioni ascritte ai ricorrenti.
2. Il primo motivo del ricorso NN è pedissequamente reiterativo di quello proposto in appello e comunque finalizzato ad una rivalutazione delle prove. La Corte territoriale ha risposto in maniera logica ed esaustiva al motivo, dando atto delle prove che hanno giustificato l'affermazione di responsabilità del ricorrente ed evidenziando l'irrilevanza del fatto che nel capo di imputazione non siano riportati in maniera specifica anche i nominativi L'DA e L'LA come ulteriori soggetti le cui firme erano state falsamente autenticate (pag. 15 della sentenza).
3. Inammissibile per genericità è il secondo proposto nell'interesse del NN. Peraltro, va rilevato che la Corte territoriale non si è affatto limitata a richiamare la sentenza di primo grado in termini meramente ripetitivi, avendo dato atto e avendo risposto specificamente alle censure proposte avverso tale sentenza nell'atto di appello. Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata - da leggersi unitamente a quella di primo grado per la omogeneità delle conclusioni raggiunte e la irrilevanza delle questioni poste nel motivo di ricorso.
4. Versata in fatto è la prima censura proposta con il ricorso di NT AL. Peraltro, correttamente la Corte territoriale ha sottolineato come la dicitura apposta sui moduli non lasciasse spazio ad interpretazioni alternative, in quanto non si trattava, come sostenuto dalla difesa, della "autentica della presentazione del modulo", ma L'autenticazione delle firme. Ciò che rileva è il fatto che la NT abbia falsamente attestato di aver autenticato le firme che, in realtà, non erano state apposte in sua presenza. In proposito va ricordato che il falso è irrilevante solo quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria L'atto e non anche quando l'atto stesso potrebbe esplicare una qualche efficacia pure in assenza della falsificazione, in quanto la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza L'interessato in una certa data od in un certo luogo (Sez. 6, n. 6885 del 10/01/2002, Alasia ed altri, Rv. 222246; si veda pure Sez. 5, n. 24872 del 31/01/2005, Sacchini, Rv. 231852). Quanto all'elemento soggettivo, poi, in alcun modo può avere rilievo la prassi in concreto seguita per la raccolta delle firme, nonché la circostanza che ciascun cittadino avesse avuto il diritto di ottenere i moduli-scheda, su cui raccogliere le sottoscrizioni, non dinanzi alla competente figura pubblicistica ma parimenti autenticate dagli uffici comunali senza alcuna contestazione. Va ribadito in proposito che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza L'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero dovendosi, invece, - verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza L'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa - attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha evidenziato che nella specie non si possa configurare mera negligenza da parte della NT, giacché ella ha attestato di aver autenticato delle firme apposte in sua presenza sebbene ciò non fosse accaduto e utilizzando un modulo sul quale, oltre al nome dei sottoscrittori, erano riportati anche gli estremi dei documenti di identità degli stessi.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. poc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2018. Il consigliere estensore Il presidente RI Vessichelli Grazia Miccoli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR. 2019 ماشا um ALFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise