Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2014, n. 14342
CASS
Sentenza 12 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall'art. 90, comma secondo, del d.P.R. n. 570 del 1960, nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di cui all'art. 479 cod. pen. (Fattispecie in tema di elezioni regionali, relativa ad una violazione commessa dopo la riforma del 2004 e la sentenza Corte cost. n. 394 del 2006).

I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal cod. pen., perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2014, n. 14342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14342
    Data del deposito : 12 marzo 2014

    Testo completo