Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 2
La condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall'art. 90, comma secondo, del d.P.R. n. 570 del 1960, nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di cui all'art. 479 cod. pen. (Fattispecie in tema di elezioni regionali, relativa ad una violazione commessa dopo la riforma del 2004 e la sentenza Corte cost. n. 394 del 2006).
I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal cod. pen., perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2014, n. 14342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14342 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 12/03/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 302
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 44257/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
nel procedimento nei confronti di:
OS TE, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 5/6/2013 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per l'imputato l'avv. Bruni Roberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 giugno 2013, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Bergamo proscioglieva OS TE per il reato di falso elettorale, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 479 c.p., per essersi lo stesso estinto per il compimento del termine di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica di Bergamo deducendo l'erronea applicazione della norma speciale citata, anziché dell'art. 157 c.p., nonché l'errata qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, anziché dell'art. 479 c.p., nonché eccependo in subordine l'illegittimità costituzionale per la violazione dell'art. 3 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, dell'art. 100 del cit. Decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati. In particolare fondato è il primo motivo di ricorso il cui accoglimento determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta dal pubblico ministero con il terzo.
2. Al OS è contestato di avere, nella sua qualità di consigliere della Provincia di Bergamo e quindi di pubblico ufficiale, falsamente autenticato le sottoscrizioni di una lista di candidati presentata alle elezioni regionali della Lombardia del 2010.
2.1 Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento della fattispecie descritta, atteso che nel tempo si sono succeduti interventi legislativi e del giudice delle leggi che ne hanno significativamente modificato i tratti.
2.2 In tal senso deve dunque ricordarsi che la disciplina delle elezioni regionali è contenuta nella L. n. 108 del 1968, il cui art. 1, comma 3, per quanto non specificamente previsto dalla stessa legge, rinvia però alle disposizioni dettate per le elezioni comunali dal D.P.R. n. 570 del 1960. L'art. 90 del suddetto decreto, al comma 2, puniva, nella sua originaria formulazione, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa chiunque avesse formato falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti destinati dal suddetto testo normativo alle operazioni elettorali ovvero avesse alterato uno di tali atti veri oppure sostituito, soppresso o distrutto in tutto in parte uno degli atti medesimi. Tale disposizione, nel periodo in cui è rimasta in vigore nella illustrata formulazione, è stata costantemente ritenuta speciale rispetto alle norme in materia di falso documentale previste dal codice penale ed in particolare rispetto all'art. 479 c.p., sulla base del presupposto che la fattispecie dalla stessa configurata avesse ad oggetto anche le falsità ideologiche relative ad uno degli atti in precedenza ricordati (Sez. 5, n. 6489 del 3 aprile 1979, Rainone, Rv. 142545). In tal senso, nella sua vigenza, volendo seguire l'illustrata interpretazione, il fatto addebitato al OS avrebbe integrato esclusivamente e specificamente il reato previsto dal citato D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2. Conclusioni peraltro in linea con quelle assunte dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad un fatto analogo integrante la diversa fattispecie - però di identico contenuto - prevista dal D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100, comma 2 in materia di elezioni per la Camera
dei Deputati, in riferimento al quale è stato per l'appunto escluso il concorso formale con il reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. (Sez. 5, n. 15001 del 13 gennaio 2004, Zerbinotti, Rv. 228489).
2.3 La L. n. 61 del 2004 ha però modificato il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2 (e nello stesso senso il corrispondente comma del D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100), estraendo le falsità relative alla formazione delle liste dei candidati o alla loro autenticazione ed inserendole nel terzo comma dello stesso articolo (nel quale era in precedenza configurata un'aggravante del reato) allo scopo di riservare loro un trattamento più mite, ossia trasformandole da delitti in contravvenzioni punibili con la sola ammenda e quindi oblazionabili. Nel (come subito si vedrà, breve) periodo di vigenza delle illustrate modifiche, questa Corte ha comunque ribadito che la condotta del pubblico ufficiale il quale attesti falsamente l'autenticità delle firme contenute nella presentazione della lista dei candidati integrasse esclusivamente il (nuovo) reato previsto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90 e non anche quello di cui all'art. 479 c.p. (Sez. 5, n. 10377/06 del 10 novembre 2005, Raveggi, Rv.
233764).
2.4 Come noto, successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 394/2006, ha dichiarato l'illegittimità del novellato terzo comma della norma speciale (così come del terzo comma del D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100), ritenendo irragionevole la menzionata trasformazione da delitto in contravvenzione delle fattispecie isolate dall'intervento riformatore del 2004. Nel giungere a tali conclusioni il giudice delle leggi ha peraltro evidenziato (sub 7.1 del "considerato in diritto") come la prima delle due fattispecie in cui si articolavano le disposizioni censurate - e cioè quella concernente le falsità relative all'"autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati" - si cogliesse "una palese dissimmetria fra il trattamento sanzionatorio) riservato a dette falsità e quello previsto, in termini generali, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate a fini di descrizione delle condotte incriminate", trasformando in una contravvenzione ad oblazione c.d. obbligatoria "un fatto riconducibile, nella generalità dei casi, al paradigma punitivo del delitto di falsità ideologica di pubblico ufficiale in atto pubblico, represso dall'art. 479 c.p. con la reclusione da uno a sei anni (salvo il possibile aumento previsto dall'art. 476 c.p., comma 2, in rapporto al falso in atti c.d. fidefacenti)".
2.5 Si pone a questo punto il problema di stabilire quale sia, all'esito dell'intervento demolitorio del giudice delle leggi, la norma incriminatrice applicabile ai fatti, come quello contestato all'imputato, commessi non solo dopo la riforma del 2004, ma altresì successivamente all'intervento del giudice delle leggi.
2.5.1 Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in proposito come riviva il trattamento sanzionatorio antecedente alle modifiche operate dalla L. n. 61 del 2004 e ciò in quanto la pronuncia di incostituzionalità che ha interessato il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90 e D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100 non ha riguardato l'illiceità penale dei fatti rispettivamente incriminati, ma solo e per l'appunto il trattamento sanzionatorio irragionevolmente più favorevole introdotto dalla citata novella (così Sez. 5, n. 22023 del 24 aprile 2013, P.G. in proc. Pizzitola, Rv. 255386 e Sez. 3, n. 36334 del 7 luglio 2009, Bombacigno, Rv. 244965).
2.5.2 Entrambe le pronunzie testè richiamate giungono così alla conclusione che tale "trattamento" debba essere desunto dalle disposizioni previgenti alle modifiche apportate dalla L. n. 61 del 2004, rilevando come nel caso di specie non si assisterebbe al fenomeno della declaratoria di incostituzionalità della norma abrogatrice di una preesistente, proprio perché la norma preesistente non sarebbe stata abrogata dal legislatore, il quale si sarebbe limitato a trasformare in contravvenzione un delitto. Peraltro la sentenza Bombacigno ha altresì sottolineato che, qualora volesse comunque ritenersi che per effetto della novella del 2004 il fatto originariamente previsto dalla norma speciale in materia elettorale non sarebbe più previsto come reato, lo stesso dovrebbe in ogni caso essere ricondotto nell'alveo dell'art. 479 c.p., norma incriminatrice generale per le ipotesi di falso ideologico, la quale, a seguito della sopravvenuta espulsione dal sistema delle disposizione speciali introdotte dalla menzionata legge, riespanderebbe la sua operatività anche alle falsità commesse in materia elettorale.
2.6 In definitiva le sentenze menzionate hanno lasciato un velo di ambiguità sulla esatta qualificazione giuridica delle falsità nell'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati. Profilo che richiede invece una più precisa soluzione.
2.6.1 All'esito dell'opera demolitoria della Corte Costituzionale non può infatti rivivere l'originaria formulazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2, giacché questo è stato validamente modificato dalla L. n. 61 del 2004 e tale modifica non è stata travolta dalla pronunzia del giudice delle leggi, che si è limitata ad espellere dall'ordinamento la diversa disposizione ulteriormente specializzata collocata dal legislatore nel terzo comma dell'articolo citato.
2.6.2 Peraltro il rapporto tra la fattispecie prevista dal "nuovo" secondo comma e quella contenuta nella disposizione dichiarata incostituzionale era all'evidenza di genere a specie, atteso che il primo fa riferimento alle falsità (ideologiche o materiali) commesse nelle schede o "in altri atti....destinati alle operazioni elettorali", mentre la seconda, come già detto, concentrava l'incriminazione sui falsi realizzati nelle liste di elettori o di candidati. La scomparsa di tale ultima disposizione ha dunque determinato la riespansione della previsione del secondo comma del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90 nel testo modificato dalla L. n. 61 del 2004 (che prevede tra l'altro una forbice edittale di pena compresa tra uno e sei anni di reclusione e non tra due e cinque come nel testo previgente), dovendosi ritenere che nella nozione di "atti destinati alle operazioni elettorali" rientrino anche le suddette liste di elettori o candidati. Ed in tal senso va dunque affermato il principio per cui "la condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 61 del 2004, e non quello di cui all'art. 479 c.p.". Conclusione questa che comporta l'infondatezza del secondo motivo del ricorso del pubblico ministero.
3. Nel caso di specie, a fronte dell'originaria qualificazione del fatto ex art. 479 c.p., comma 2 contenuta nell'atto imputativo, il G.u.p. di Bergamo ha reputato che lo stesso dovesse essere più correttamente ricondotto alla previsione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2 (senza peraltro precisare a quale formulazione di tale disposizione abbia inteso riferirsi), ritenendo che l'illegittimità costituzionale del terzo comma di tale articolo dichiarata dal giudice delle leggi con la citata sentenza n. 394/2006 abbia investito soltanto la speciale disciplina sanzionatoria introdotta nella disposizione dalla L. n. 61 del 2004. Conseguentemente, per lo stesso giudice, il reato così riconfigurato si sarebbe estinto per il compimento dello speciale termine biennale di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100, ritenuto tuttora vigente.
3.1 Al di là di alcuni passaggi discutibili della motivazione adottata sul punto dal giudice di merito, la qualificazione giuridica dallo stesso attribuita al fatto per cui è stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato deve ritenersi, alla luce del principio in precedenza affermato, corretta, pur con la necessaria precisazione che la norma incriminatrice di riferimento si identifica nel D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2 così come riformulato dalla L. n. 61 del 2004. 3.2 Non altrettanto corretta è invece la conseguenza che la sentenza trae dall'esatta individuazione della norma incriminatrice applicabile nel caso di specie. Ed infatti l'interpretazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100 accolta dal G.u.p. di Bergamo deve ritenersi superata dal più recente e oramai consolidatosi orientamento assunto da questa Corte al quale il Collegio intende aderire. In proposito deve infatti ribadirsi che i reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, perché il termine biennale di prescrizione dell'azione, di cui al citato art. 100 ha riferimento esclusivo alla decadenza dall'azione che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile in riguardo a qualunque reato previsto dall'indicato Testo Unico (Sez. 3, n. 5603 del 11/01/2011 - dep. 15/02/2011, Pg in proc. Leonarduzzi, Rv. 249417; Sez. 3, n. 1153/13 del 7 novembre 2012, Strano e altri, Rv. 254155).
3.2.1 In tal senso, va da un lato evidenziato che il sintagma "azione penale" impegnato nell'art. 100, comma 1 in esame non può assumere significato diverso nel comma 2, dovendosi quindi circoscrivere il suo riferimento all'iniziativa popolare e non all'azione penale del pubblico ministero. Conforta tale coerenza letterale, a monte, il rilievo che l'azione popolare è strumento la cui peculiarità trova adeguata giustificazione nella natura degli illeciti contro cui può essere esercitato;
ma al tempo stesso proprio per questa natura, potendo essere attivato in maniera strumentale, il legislatore vi ha apposto un rigoroso e restrittivo limite temporale teso a prevenire eventuali abusi "di parte" nella sua utilizzazione, garantendo al contempo stabilità agli organi eletti e certezza agli esiti della loro azione amministrativa.
3.2.2 D'altro lato, sussiste un ancor più pregnante argomento sistemico, in rapporto al principio di ragionevole durata del processo che la Corte Costituzionale, con la già citata sentenza 23 luglio 2010 n. 281, ha di recente considerato. Non si può non ricordare che l'intervento della Consulta è succeduto a un decennio, per così dire, di fermentazione giurisprudenziale del principio costituzionalizzato nel 1999, che lo ha collocato al centro dell'ermeneutica processuale, percependolo come intrinseco alla giustizia del processo (in sintesi, ora il giusto processo è il processo che si effettua nel contraddittorio in un tempo ragionevole). Della ragionevole durata, tuttavia, in misura più che predominante è stata percepita - anche in rapporto con la contestualizzazione comunitaria - la significanza acceleratoria, ovvero l'incidenza riduttiva (per non dire negativa) sulla protrazione temporale del giudizio. La Corte Costituzionale ha peraltro rilevato che il principio de quo assicura anche che il processo "duri per il tempo necessario a consentire un adeguato spiegamento del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa":
e la necessarietà del tempo introduce nella sostanza ancipite della "ragionevole durata". Questa, infatti, presenta pure una facies positiva nel senso di cautelativa della effettività dello strumento processuale, per stornare una indiretta deprivazione di effettività della norma sostanziale cui è finalizzato. In tal senso l'ha valorizzata, dunque, la citata ultima giurisprudenza di questa Corte, evidenziando come il processo debba svolgersi in un lasso di tempo sufficiente all'espletamento del contraddittorio tenuto conto della complessità degli incombenti processuali necessari per la conformazione della fattispecie sostanziale, in rapporto anche alla gravità di quest'ultima. Sarebbe pertanto confliggente con il principio della ragionevole durata del processo una prescrizione biennale del reato in esame, e altresì (pur tenendo conto della discrezionalità del legislatore ordinario come rilevata da Corte Cost. 30 dicembre 1998 n. 455 e Corte Cost. ord. 9 luglio 1999 n. 288) contrasterebbe con l'ulteriore principio dell'eguaglianza, inteso come ragionevolezza, in riferimento alla normativa prescrizionale dettata dall'art. 157 c.p. per reati anche di assai minor disvalore.
3.2.3 Non può che concludersi, pertanto, come accennato, per la inapplicabilità della prescrizione biennale alla fattispecie in esame in questa sede.
3.3 Il reato contestato dal pubblico ministero, sebbene diversamente qualificato come precisato in precedenza, non poteva dunque ritenersi prescritto al momento della decisione impugnata, dovendosi fare riferimento all'ordinario termine previsto in tal senso dall'art. 157 c.p.. Dunque, essendo il reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2, punito ora con la reclusione da uno a sei anni di reclusione, il termine ordinario di prescrizione è quello pari al massimo edittale di pena previsto (e cioè sei anni) e quello "prorogato" di anni sette e mesi sei, entrambi non ancora compiuti nel caso di specie.
3.4 La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014