Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di falsità, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dall'art. 77 del d.lgs. 28 dicembre 2000 n. 445), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'irrilevanza penale del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, che non può definirsi "inutile" o "innocuo", attesa la peculiare valenza probatoria dell'atto così formato, anche ed eventualmente a fini diversi da quello per il quale il documento è stato predisposto. (In motivazione la Corte ha chiarito come il falso sia irrilevante quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria dell'atto, e non anche quando l'atto stesso potrebbe esplicare una qualche efficacia pure in assenza della falsificazione, in quanto la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza dell'interessato in una certa data od in un certo luogo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2002, n. 6885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6885 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 10/01/2002
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 41
3. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - 6502/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AL Dario n. Cervignano del Friuli il 16/08/1954 2) ER EL n. Polonia il 01/10/1942
3) DI FL Franco n. Lendinara il 28/02/1949
avverso la sentenza del 27/3/2000 della Corte d'Appello di Trieste udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi
udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. Febbraro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito, per la parte civile, l'Avv. Crucil che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Uditi i difensori avv. Bianca per TO, avv. M. Conti per Di RI e avv. R. Cattarini per IA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
Nel corso di indagini svolte dalla Questura di Udine su cospicui finanziamenti concessi a varie cooperative edilizie della Bassa Friulana e del Goriziano da parte di certa società "Romatrading" di Roma, emergeva, tra gli altri fatti, che tali cooperative, in generale create dallo stesso gruppo di persone, operavano in sostanza come vere e proprie organizzazioni lucrative, avvalendosi di quella veste formale per chiedere alla Regione i contributi previsti per la edilizia residenziale pubblica;
inoltre, a seguito di denunzie e querele presentate da privati (ai quali era stata chiesta l'adesione alle cooperative con la falsa prospettazione, tra l'altro, della già avvenuta concessione dei contributi e che invece avevano visto crescere notevolmente le spese di acquisto degli alloggi), affioravano i termini di una vera e propria associazione per delinquere - composta, tra gli altri, dagli attuali ricorrenti (IA, Di RI e TO) come promotori - dedita a truffe in danno della Regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi di dette cooperative di pura facciata e legate a delle altre società a r.l. (la "Consult Coop" e la "CO.GE.CO") che di fatto operavano le scelte decisionali e soprattutto gestivano i flussi di denaro provenienti dall'ente pubblico o dagli associati ovvero movimentati dall'una all'altra delle cooperative secondo il puro arbitrio dei tre predetti: costoro, operando come amministratori legali ovvero di fatto, si appropriavano o comunque distraevano considerevoli somma di denaro, così come provvedevano alle indispensabili manipolazioni e falsificazioni di bilanci e di scritture contabili in genere. La complessa vicenda - che aveva preso avvio all'incirca a metà degli anni ottanta - si concludeva verso i primi anni novanta con la messa in liquidazione coatta o con la dichiarazione di fallimento di sette delle cooperative e delle predette Consult Coop. e Co.Ge.Co.:
dalle relazioni dei curatori e dei commissari giudiziali seguite da consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, emergevano nei dettagli numerosi fatti penalmente rilevanti.
Tra i vari soggetti per i quali in esito alle indagini, fu chiesto il rinvio a giudizio gli attuali ricorrenti e alcuni altri scelsero la via del giudizio abbreviato nel quale furono appunto chiamati a rispondere, oltre che del delitto di cui all'art. 416 C.P., di una serie di reati scopo consumati in concorso tra loro e, per quanto qui ancora interessa, così in estrema sintesi articolati: truffe e tentate truffe, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P., in danno della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla quale per il conseguimento dei contributi veniva di volta in volta falsamente prospettato il regolare funzionamento delle cooperative edilizie ovvero la partecipazione di soci aventi i requisiti di legge, requisiti documentati attraverso dichiarazioni sostitutive di atto notorio ideologicamente o materialmente false;
truffe, aggravate a sensi dei n.ri 7 e 11 dell'art. 61 C.P., a danno di soggetti via via indotti all'acquisto di alloggi;
numerose falsità - a sensi degli artt. 476 cpv e 479 C.P. - nelle cennate dichiarazioni sostitutive autenticate;
plurimi episodi di false comunicazioni sociali, nonché di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione di somme riferite a ciascuna delle società assoggettate a procedura concorsuale.
Con sentenza del 28/2/1998 il GUP - Tribunale di Udine dichiarò i predetti IA, Di RI e TO colpevoli dei reati ascritti (salve alcune eccezioni all'interno di ciascuno dei capi di accusa e assoluzione di IA per le truffe a privati) e - con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, la continuazione fra tutti i reati e la diminuente del rito - condannò: IA alla pena di quattro anni, tre mesi e venti giorni di reclusione, Di RI a sette anni e dieci giorni, TO cinque anni undici mesi e dieci giorni di reclusione;
li condannò inoltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Regione Friuli e società cooperative "Friuli Costruzioni", "Primavera Palmanova" e "Casa", tutte in liquidazione. La decisione, impugnata dagli imputati, era confermata dalla Corte d'appello di Trieste salva riduzione del risarcimento a favore della regione nel limite delle conclusioni rassegnate in udienza. Nei ricorsi per cassazione proposti dai difensori si deduce:
Per IA -
1. Violazione della legge penale (art. 416 C.P.) "per difetto e contraddittorietà della motivazione": vi è travisamento degli indici strutturali del reato di associazione per delinquere, là dove si trae dalla consumazione dei reati scopo la prova dell'affectio societatis (tra l'altro la Corte d'appello ritiene che inizialmente il sodalizio operò in modo lecito per trasformarsi in epoca successiva ma quando IA almeno dal 1991 non svolgeva più alcuna attività); la gestione delle due società Consult coop. e CO.GE.CO da parte di IA e degli altri due potè anche non essere "in linea con le finalità cooperative" ma fu di certo il modo per procurarsi un guadagno in sè lecito a compenso di una imponente attività che IA e gli altri andavano svolgendo per le cooperative edilizie;
quanto alla "inoppugnabile prova documentale alla quale accenna la Corte si tratterebbe di una semplice lettera di incarico a NA, dalla quale certo non si evincono spiegazioni sulle modalità di consumazione di "alcuni dei reati specifici";
2. Violazione della legge penale (artt. 110 e 640 C.P.) "per difetto e contraddittorietà della motivazione": non una sola parola spende la sentenza impugnata sul contributo causale di IA alle truffe, non bastando all'uopo l'affermazione che il "ricorrente partecipò alla condotta degli altri condividendone i fini e conoscendone l'attitudine criminosa"; non si spiega inoltre quali sarebbero le affermazioni confessorie di IA così come nulla si dice circa l'acquisizione di un profitto per sè o per altri;
3. Violazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza del danno patrimoniale grave che non si può desumere dal complesso dei reati posti in continuazione e senza per giunta tener conto della condizione economica di ciascuna persona offesa;
4. Violazione della legge penale quanto ai reati di falso: anche qui manca la prova di un qualsiasi apporto causale del ricorrente e si ricorre ancora al "sostegno reciproco" fra delitto associativo e reati scopo;
5. violazione delle legge penale quanto ai reati societari e fallimentare e in punto di materialità di questi e in ordine alla partecipazione del ricorrente: costui era stato assolto in primo grado da tutti i reati fallimentari successivi alla sua uscita dalla Consult coop.; ebbene la Corte, per dare per provata la responsabilità di lui, rivisita il proscioglimento, facendo anzi diventare quei fatti supporto motivazionale della conferma della condanna per tutti i rimanenti;
in mancanza poi di altri argomenti la Corte arriva ad affermare che il concorso materiale e morale deriverebbe dal sol fatto che reati sono stati commessi (non si spiegherebbe altrimenti la frase "se non fosse stato consapevole come avrebbe potuto nasconderla?"); con riguardo alla gran parte dei fatti contestati IA non era amministratore ma sindaco della società e si sa che questo ruolo è limitato a un controllo su atti e documenti prodotti da altri, mentre la consapevolezza di situazioni delittuose andrebbe di volta in volta rigorosamente provata;
6. Violazione della legge penale per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P.: anche qui la valutazione va fatta con riguardo a ciascuno dei fatti-reato addebitati, non al complesso degli stessi;
6(bis). difetto e contraddittorietà della motivazione nel giudizio di comparazione fra le circostanze: se in denegata ipotesi IA avesse ammesso le sue colpe, sarebbe contraddittorio equipararlo nel trattamento sanzionatorio al TO che invece non ha fatto ammissioni.
Per Di RI -
1. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 C.P. e mancanza di motivazione: per superare il problema della liceità iniziale delle condotte degli imputati si è arbitrariamente fatta coincidere la nascita dell'associazione per delinquere con la data di costituzione della Consult coop., per giunta con un errore di dieci anni;
si individua come obiettivo criminoso l'appropriazione di denaro altrui senza indicare alcuna fonte probatoria;
si finalizza l'associazione anche ai reati fallimentari senza considerare la ontologica inconfigurabilità di tale nesso in rapporto alla natura dei reati concorsuali;
2. violazione ed erronea applicazione degli artt. 640 e 640 bis C.P., illogicità manifesta e mancanza di motivazione: non vi è stato danno ingiusto per la Regione giacché - al di là di alcuni artifizi che eventualmente possono avere autonoma rilevanza penale, com'è per gli elenchi di soci fittizi - vi è da considerare che questi documenti furono trasmessi solo per avviare l'istruttoria, mentre il contributo veniva assegnato ad altre persone nel frattempo reperite e aventi i requisiti di legge, cosa del resto verificato dall'I.A.C.P.;
si evince dalla stessa imputazione che le ed. cooperative "false" o "inesistenti" hanno in realtà costruito almeno centocinquanta alloggi fruendo di un contributo inferiore ai 50 milioni per ciascuno;
3. omessa pronunzia sul motivo di appello riguardante insussistenza di artifizi e raggiri in punto di truffe in danno dei soci;
4. erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 C.P.. dal momento che la stessa sentenza di primo grado aveva avvertito che ogni versamento effettuato da ciascun socio costituisce autonomo reato di truffa, l'aggravante doveva essere valutata in rapporto a ciascun versamento, non sul complesso di questi o, peggio, sul totale di tutte le somme versate dai soci;
5. violazione dell'art. 61 n. 11 C.P. per incompatibilità logico- giuridica tra la intromissione abusiva del Di RI e degli altri nella gestione delle cooperative, situazione ritenuta elemento costitutivo delle fattispecie delittuose, e lo stesso fatto valutato come fondamento del rapporto fiduciario dalla cui violazione dipende appunto l'aggravante;
6. violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 476 C.P. per avere la Corte ritenuto la partecipazione del Di RI a tutti i reati di falso sul rilievo che costui avrebbe ammesso di "avere instaurato" quella prassi (d'altra parte non è possibile inferire il concorso nei reati scopo dalla partecipazione all'associazione per delinquere);
7. violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 C.P. e 216 L.F.: già in sede di appello il Di RI aveva rilevato di aver dismesso ogni carica societaria in epoca ben anteriore all'assoggettamento alle procedure concorsuali, "mantenendo solo un ruolo defilato di consulente e di procuratore speciale e non partecipando più alla gestione e alle scelte strategiche"; ma anche su questo il giudice di appello non ha risposto, preoccupandosi soltanto della materialità dei fatti;
8. violazione degli artt. 69 e 133 C.P. con contraddittoria motivazione sul punto: si è negata la prevalenza delle generiche sulle aggravanti, come la riduzione, della pena senza valutare la personalità del soggetto e le motivazioni che lo spinsero a commettere taluni dei reati contestati: il "buco" di 18 miliardi è un'enfasi della sentenza là dove l'imputazione indica in circa 5 miliardi i contributi erogati dalla Regione.
9. omessa applicazione degli artt. 1 DP n. 75/1990 e 157 C.P.: dal momento che la Corte d'appello ha ritenuto insussistente il vincolo della continuazione rispetto alla prima truffa in danno della Regione (risalente al 1984), se ne sarebbe dovuta dichiarare la estinzione per prescrizione ovvero per amnistia.
Per TO -
1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione per reiterazione dei vizi della sentenza di primo grado che si affermava di voler correggere: essendosi con l'appello denunziato l'uso strumentale del reato associativo ai fini della prova dei reati- scopo, la Corte territoriale riconosce inesatto quel modus procedendi ma poi finisce col desumere ripetutamente il concorso morale del TO nei reati da altri commessi dalla sola partecipazione al reato associativo (si cita in proposito una serie di pagine della sentenza gravata dalle quali si trarrebbe conferma della ricaduta nell'errore commesso dal GUP);
2. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per omesso esame delle deduzioni dell'appellante: uno dei punti da costui vivamente contestati riguardava il preteso persistente coinvolgimento nelle vicende per cui è causa in epoca successiva all'avvio della CO.GE.CO, le cui redini erano state prese, unitamente al Di RI, da Pascut e Ianaccone mentre egli si era del tutto allontanato dalle cooperative;
la questione viene ignorata dai giudici di appello che si limitano a richiamare delle irrilevanti richieste telefoniche di informazioni, rivolte dal TO al teste CI;
3. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale: premesso che compito affidato alla Corte di cassazione è anche quello di vigilare sul possibile travisamento dei fatti da parte dei giudici del merito e che travisamento si verifica anche quando si attribuiscono a un teste dichiarazioni mai rese ovvero parzialmente riportate e precisato ancora che un'accurata rimeditazione del materiale probatorio da parte della Corte triestina era tanto più necessaria in ragione del fatto che essa stessa aveva affermato di non tenere alcun conto delle dichiarazioni del coimputato Di RI e del cd. amministratori di facciata, il ricorrente passa ad elencare (nelle pagine da 22 a 28 delle 42 del ricorso) una serie di deposizioni, coi relativi dettagli, non correttamente valutate o non considerate nelle loro completezza, come quelle di SC EN, IN ON, IN OR, IA, CI, PA, NA, NO LI RU, IN e De LL;
quindi lamenta che la Corte avrebbe operato un generico riferimento alle chiamate in correità di RD e di IA, là dove è evidente che IA assegna al TO un ruolo via via decrescente e marginale, soggiungendo che le persone che disponevano della gestione almeno negli ultimi due anni erano IA e Di RI. In sostanza, tutte tali dichiarazioni non riguardano il TO o ne ridemensionno, se compiutamente lette, il ruolo ovvero limitano nel tempo a di lui partecipazione ai fatti contestati;
4. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 192 CPP estrinsecatasi: a) in omessa "esplicitazione di tutti i risultati acquisiti nella valutazione delle prove" e mancata indicazione dei criteri valutativi adottati;
b) mancata valutazione della credibilità dei chiamanti in correità, in particolare di IA e RD: non è vero quanto affermato in sentenza, cioè che TO non le avrebbe mai criticate e, d'altra parte, quelle chiamate non hanno una decisa valenza accusatoria, risultando persino favorevoli al ricorrente, mentre le accertate false dichiarazioni di Di RI (nell'altro processo per corruzione da lui originato) pur dalla Corte non direttamente considerate, non possono non trasmettersi a quelle eventualmente coincidenti;
c) errata valutazione delle prove indiziarie relativamente alla ritenuta responsabilità del TO per le violazioni più strettamente inerenti alle cariche sociali: almeno per le società nelle quali l'imputato non ne rivestiva non gli possono essere ascritte responsabilità neppure per amministrazione di fatto, se non si prova un'attività materiale di gestione;
non si può, d'altronde, tener conto a questi fini di eventuali procure speciali a lui rilasciate se non si prova che in concreto se ne sia avvalso;
5. Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 81, 110 e 416 C.P.: non è possibile ritenere la sussistenza del reato associativo sulla sola base della reiterazione di una pluralità di reati senza accertare la presenza di un effettivo accordo criminoso, indagine tanto più delicata in considerazione del fatto che gli interessati erano già da tempo tra loro associati per scopi certamente leciti (la stessa costituzione della Consult coop. fu motivata dalla esigenza di tenuta delle contabilità per le cooperative stesse); ne' il momento di nascita del comune disegno criminoso può farsi coincidere, seguendo la linea del giudice di merito, con l'inoltro dei primi documenti inesatti alla Regione, in quanto dalla consumazione di un primo o di un secondo reato fine non si può certo desumere un pactum sceleris (si confonde ancora una volta il concorso in un reato con l'associazione per delinquere);
6. violazione e/o erronea applicazione degli artt. 42, 43, 110, 416 C.P., 2621 C.C., 203, 216 e 223 L.F.: il discorso appena svolto vale ancor di più per i reati che come quelli fallimentari hanno caratteristiche di reati propri. A questo proposito anzi, ammesso il presupposto che le cooperative non esistessero, sarebbe stato logico dedurne che la semplice assunzione di una carica sociale non comportasse l'esercizio di poteri gestori ovvero obblighi di controllo sull'osservanza di prescrizioni di legge: di qui la conseguenza che i situazioni siffatte rispondono degli illeciti soltanto coloro che si sono tanto ingeriti da diventare amministratori di fatto e, per concorso morale, coloro che ne abbiano condiviso l'altrui operato, con le modalità richieste per il dolo specifico (tutti elementi dei quali non è traccia nella sentenza impugnata);
7. inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 129 CPP, 157, 158 e 640 secondo comma C.P.: una volta escluso il vincolo della continuazione per la prima truffa (risalente al 24 gen. 1984), il reato all'epoca previsto come tale dal secondo comma dell'art. 640 C.P., era da dichiarare comunque prescritto;
8. Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 640, 2^ co. e 640 bis C.P.: del tutto insoddisfacente è la sentenza di secondo grado sul punto della mancanza di prova dell'ingiusto profitto che si sarebbe ritratto in danno della Regione, profitto non ingiusto dal momento che i finanziamenti sono stati erogati soltanto per i soci "vagliati" dalle apposite commissioni presso l'IACP;
9. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 n. 11 e 640 C.P.:
posto che gli artifizi e raggiri in danno di privati sarebbero consistiti nel far loro credere che andavano ad associarsi a cooperative in realtà inesistenti, già per questo l'aggravante sarebbe una contraddizione in termini;
inoltre è la stessa Corte a riconoscere che i soci erano effettivamente tali, sicché non si capisce neppure in che cosa sarebbero consistiti gli artifizi e i raggiri.
Sono stati depositati nelle more un atto di intervento della parte civile Regione Friuli - nel quale si precisa, tra l'altro, che il danno è stato liquidato dalla Corte d'appello, come da richiesta, in L. 675 milioni - e memoria difensiva con motivi nuovi da parte del difensore del TO.
Motivi della decisione
1) È da respingere subito il tentativo, proveniente soprattutto dal ricorso TO, di introdurre censure non ammissibili in questa sede. E così si cerca di prospettare come mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione (motivo n. 3) quella che in sostanza è una doglianza circa la valutazione della prova testimoniale a sua volta mascherata sub specie di travisamento del fatto. Questa Corte rammenta che compito suo proprio è quello di verificare se i giudici del merito abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano argomentato con applicazione delle regole della logica, mentre non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più favorevole valutazione delle risultanze processuali (SS.UU. 13/12/1995, Clarke e 30/4/1997, Dessimone). In questo quadro resta preclusa alla Corte di legittimità ogni possibilità di riesame degli atti (a meno che non si tratti di verificare che il giudice di appello abbia preso in esame tutti i motivi di impugnazioni sottopostigli) persino quando vi sia doglianza formale di travisamento del fatto.
Quest'ultima categoria era stata elaborata, come si sa, nella vigenza del vecchio codice di rito, tanto da consentire, come talora si è autorevolmente osservato, quella operazione di passaggio dalla contraddittorietà della motivazione in sè alla valutazione del possibile contrasto tra la realtà processuale e il contesto motivazionale, con tutto il corteo di impropri ampliamenti dell'area tipica del giudizio di legittimità; oggi che il vizio motivazionale è esplicitamente limitato ai casi, oltre che di omessa motivazione, di illogicità della stessa risultante "dal testo del provvedimento", è solo in funzione di questo che il vizio di travisamento può divenire rilevante: quindi nei soli limiti della doglianza che il giudice della precedente fase di impugnazione non abbia preso in esame il dedotto travisamento o che lo stesso giudice abbia proceduto a una certa ricostruzione fattuale degli eventi, ma poi ne abbia tratto conclusioni manifestamente confliggenti con la stessa (cfr. RV 215291; 212091; 213252, oltre la già citata Dessimone). La sintesi del detto motivo n. 3 fatta in premessa rende assolutamente evidente come il ricorrente pretenderebbe in sostanza nuovo esame di dichiarazione di testi o di coimputati, così venendosi a valutare ulteriormente il merito fino al conseguimento di una conclusione più rispondente a certe aspettative.
Del pari, il motivo n. 4 dello stesso TO, deducente violazione dell'art. 192 CPP, non è ammissibile in questa sede (RV 195306), essendo consentite, per la lett. c) dell'art. 606 CPP, soltanto censure riguardanti inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, là dove l'art. 192 non risulta in tal modo presidiato (della parte di motivo riguardante la responsabilità connessa all'esercizio di poteri di amministratore di fatto - che a ben guardare nulla ha da spartire con la violazione della specifica norma - si accennerà a suo luogo).
2) Associazione per delinquere (motivi n. 1 di IA e di Di RI, n. 1, 2 e 5 di TO)- È bensì vero che questo reato - caratterizzato, tra l'altro, sul piano oggettivo dalla presenza di una organizzazione, stabile ed operativa, diretta alla realizzazione di un programma criminoso protratto nel tempo - si distingue dal concorso di persone nel reato-scopo proprio perché quest'ultimo è costituito da un accordo meramente occasionale e destinato di norma a esaurirsi col reato stesso. Questo, però, non significa che la prova del reato associativo non possa essere desunta dalla consumazione di una serie di reati scopo (di questa possibilità, già ritenuta da Cass. sez. 6^ 4.1.1999, Tinnirello, sez. 2^, 21.12.1998, Avezzano e prima ancora da sez. 1^, 23.5.1988, Abbinante, i giudici del merito hanno peraltro fatto uso molto limitato), ne' che la prova di tali reati debba necessariamente essere costituita da elementi diversi da quelli utilizzati per la prova dell'associazione (in questo senso va letto e interpretato il rilievo che in apertura di motivazione viene mosso dal giudice di appello a quello di primo grado, tanto che a pag. 69 si parla esplicitamente di "autonomia" della prova per i reati-scopo).
Altro equivoco che occorre dissipare è quello che, essendo l'originario rapporto associativo sorto per scopi non illeciti, occorrerebbe stabilire con assoluta precisione la data nella quale tali rapporti avrebbero virato verso l'illecito, in guisa da dar luogo al vero e proprio reato di cui all'art. 416 C.P. Intanto - come si dirà anche in appresso - la stessa primissima iniziativa, quella motivata dalla lecita esigenza di trovare ciascuno una soluzione per la propria abitazione, aveva già in sè il germe dell'illecito (tanto che vi è stata condanna per la truffa che ne consegui), ma soprattutto va considerato che la Corte d'appello, addirittura andando al di là del proprio compito di motivazione, ha quella data voluto individuare nel 29 Maggio 1985 (di fatto indicando "1995" per evidente errore materiale), epoca di costituzione di quello strumento operativo che fu la soc. Consult coop. Ma la cosa sulla occorre intendersi è che la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è affatto necessaria (cass. 24/9/1998, Burgio e 25/9/1998, Villani) e non potrebbe neppure essere direttamente dimostrata, mentre è sufficiente la prova della consapevolezza dell'associato di partecipare a quel certo programma, prova che, a sua volta, può ben trarsi da comportamenti esteriori dotati di un proprio significato: ponendosi poi l'adesione a quel programma in termini, come si diceva, di stabilità e di durata, ne rimane dimostrata la stessa affectio societatis scelerum, elemento che, dunque, non va in sè enfatizzato fino a richiederne la caratterizzazione con connotati definibili una volte per tutte. Ciò posto, va rammentato come le decisioni di merito - che essendo conformi ben possono tra loro integrarsi sul piano motivazionale - abbiano ravvisato l'associazione per delinquere - costituita dai tre soggetti qui ricorrenti ma estesa anche ad altri separatamente giudicati - sulla base di elementi di indiscutibile valenza, quali:
la stabilità della organizzazione diretta alla costituzione e alla utilizzazione di un numero rilevante di società cooperative, fatto del resto sostanzialmente riconosciuto dagli stessi imputati quando affermano che, dopo la realizzazione dei rispettivi alloggi, decisero di mettere a frutto l'esperienza maturata (e si consideri che le società elencate nel catalogo delle imputazioni sono solo una parte di quelle coinvolte nella complessa vicenda); la rete di intermediari, anche se poi assolti per mancanza di elemento soggettivo, incaricati di ricercare persone alle quali offrire la possibilità di partecipare a cooperative ovvero all'assegnazione di contributi e quindi di alloggi;
la creazione di appositi strumenti operativi (la Consult coop. e poi la Co.Ge.Co) sui quali a lungo si sofferma il giudice di primo grado per ritenere, in sostanza, che la prima si occupava prevalentemente della ricerca delle persone interessate all'acquisto di alloggi fino a conferire incarichi stabili per la pubblicità ad agenzie come la "Kronos", l'altra fungeva da "stanza di compensazione" per indebiti spostamenti di somme da una società all'altra ovvero verso gli "amministratori" (si trattava, come ognun vede, di comodi schermi dietro i quali si nascondevano le persone realmente interessate e, prima ancora, le stesse società cooperative che certo non potevano nel frangente apparire operanti come imprese lucrative); i ruoli fondamentali assegnati a ciascuno dei tre (TO per i rapporti coi politici, oltre che naturalmente con gli uffici regionali ed altri enti pubblici;
IA per la gestione amministrativa e la tenuta della contabilità; Di RI per la ricerca delle persone, ma in sostanza per il coordinamento delle complesse operazioni) anche se nel quotidiano si registrava di fatto interscambiabilità dei compiti;
la persistenza in vita della organizzazione come entità a sè, pur dopo la consumazione dell'uno o dell'altro dei numerosi episodi criminosi, risultando esemplari al proposito le ricerche di finanziamenti col ricorrere a speculazioni di mercato (vi è prova di acquisto- rivendita di almeno un suolo) ovvero, nell'ultimo periodo, a un nuovo associato come NA che avrebbe dovuto assicurare l'apertura di nuovi canali di finanziamento, intervento poi risoltosi nella disastrosa operazione con "Romatrading".
Gli imputati affermano che la Consult coop. era niente altro che una società commerciale che si occupava professionalmente della tenuta della contabilità per terzi, ma trascurano di considerare quel che si è accertato in sede di merito: e cioè che la struttura mancava di ogni attrezzatura utile o necessaria, mentre IA ha ammesso quanto meno che la società era stata creata per garantire qualche compenso ad essi amministratori (delle cooperative) che spendevano tanto del proprio tempo (ma a questo punto, ammesso che l'iniziale intento non fosse dei più illegali, resterebbe da spiegare da parte degli imputati quali vie abbiano preso le rilevanti somme ricevute dalla Regione, al di là delle facili affermazioni sulla costruzione di ben 150 alloggi).
Nè si può da parte degli imputati sostenere ancora che si è criminalizzata la partecipazione a delle società cooperative sol perché queste hanno talora abbandonato lo scopo mutualistico: a parte quanto si dirà appresso sulla rilevanza di questo dato nel sistema di truffe in danno della Regione, qui va soltanto sottolineato che in presenza di reati come le falsità in atti pubblici o le bancarotte documentali o per distrazione vengono evidentemente in rilievo fatti e condotte ben più gravi delle semplici partecipazioni a società cooperative.
Meno che mai può TO sostenere che i giudici del merito non abbiano considerato quanto da lui dedotto in appello circa il suo allontanamento dalla vita delle cooperative dopo l'avvio della soc. Co.Ge.Co.: c'era poco da considerare, volta che dalle sentenze - a cominciare, si può dire, dall'epigrafe - risultava come TO, al pari degli altri, avesse continuato ad assumere dei ruoli precisi nell'una o nell'altro delle società, tanto da rimanere, per esempio, procuratore speciale in cooperative come "S. Maria La Longa" o "Primavera" fino alla dichiarazione di insolvenza, o consigliere di amministrazione della stessa Co.Ge.Co., costituita nel 1987, fino al 17 ott. 1991 e addirittura liquidatore di Consult coop. a partire dal 19.2.1992 (dati di fatto che il prevenuto, per quanto risulta, si è ben guardato dal contestare).
Del tutto specioso è infine il rilevo della incompatibilità concettuale fra associazione per delinquere e reato fallimentare: che questo si componga anche di un elemento (dichiarazione di fallimento o, per le società cooperative tipiche, di insolvenza) non dipendente direttamente dalla volontà degli associati, non significa affatto che non possa rientrare nel generico e indeterminato programma di una societas scelerum, essendo oltretutto perfettamente prevedibile dai partecipi che la gestione di un'impresa in modo a dir poco sregolato non può di norma condurre altro che a quell'epilogo; per non dire che in un caso come quello di specie, dove l'associazione criminosa risulta finalizzata alla consumazione anche di altri delitti, la esclusione del reato fallimentare dal programma condurrebbe di necessità alla rottura del disegno criminoso (ritenuto) unico ai fini della continuazione e, in definitiva, ad un peggioramento della posizione giuridica degli imputati.
3) All'esame delle questioni sui reati scopo va anteposto un rilievo di carattere generale, cioe che - a parte quanto si dirà per le cd. "truffe in datino dei soci", per i reati fallimentari e per le specifiche problematiche giuridiche sollevate in rapporto all'uno o all'altro di questi o dei rimanenti reati - gli imputati non contestano alcuna delle numerose realtà fenomeniche che di volta in volta - e sulla base della consulenza tecnica e delle altre fonti di conoscenza accennate in premessa - sono stati in sede di merito ritenuti elementi fattuali dei singoli addebiti. Esprimono, piuttosto, dei rilievi - per lo più parziali ovvero generici o in fatto, quindi già di per sè inammissibili in questa sede di legittimità - circa le rispettive partecipazione sub specie di concorso.
Il primo giudice, in verità, ha svolto - con lavoro certamente encomiabile ma non scevro di ridondanze - indagine puntuale circa la partecipazione o meno di ogni imputato a ciascuno dei numerosi reati addebitati, tanto da pervenire in non pochi casi a delle pronunzie assolutorie. Si tratta di decisioni che - liberatorie o di condanna - risultano congruamente e logicamente motivate (cfr., per es., le distinzioni per TO a proposito delle truffe in danno della Regione;
quelle per di RI per i falsi;
quelle per IA a proposito di alcuni reati fallimentari relativi alla Consult. Coop. e alla s.c.r.l. "Primavera") e che come tali si sottrarrebbero a censure come quelle proposte.
Preme peraltro sottolineare che bene il giudice del merito avrebbe potuto prescindere, in una vicenda come questa, da ogni distinzione tra i singoli partecipanti, considerando che:
- è indubitabile che il reato di associazione per delinquere vada tenuto ben distinto, quanto a prove, dal problema della partecipazione dell'associato a ciascuno dei reati scopo quando ci si trovi in presenza di organizzazioni aventi base personale molto vasta e finalizzate alla consumazione di delitti a priori individuabili soltanto in modo molto approssimativo o per categorie e richiedenti in genere risoluzioni specifiche da adottare di volta in volta (si pensi alla grande criminalità organizzata per la consumazione di reati contro il patrimonio e/o contro la persona);
- diverse sono le situazioni associative che, come quella all'esame, risultano di limitate dimensioni, per quanto dotate di vita autonoma e perdurante rispetto ai reati-scopo, e si muovono nell'ottica della consumazione di un certo tipo di reati, con modalità identiche e ripetitive, normalmente in danno dello stesso soggetto (nel caso la Regione Friuli) e sulla base di un complessivo disegno che per sua natura non richiede specifica risoluzione per ciascuno dei delitti scopo e che esige tuttavia, tenendo conto della complessità delle operazioni necessarie il contributo di soggetti aventi certi ruoli fondamentali, fatta salva la interscambiabilità delle mansioni minori;
- chiaro è che in questa seconda fattispecie i reati scopo sono riferibili a una situazione plurisogettiva funzionale nella quale ciascuno agisce con la sicurezza o facendo affidamento sul fatto che altri si inseriranno utilmente nell'iter criminoso, avendo dato una volta per tutte consenso (non solo al programma, ma a certe modalità di attuazione di questo) ovvero prova di totale disponibilità: ed è quanto basta, in applicazione della teoria monistica del reato e del principio di equivalenza delle cause che il nostro legislatore ha adottato nella soggetta materia, per ritenere rilevante il contributo di ciascuno, quindi il concorso.
D'altronde le stesse decisioni qui all'esame si sono talora poste, forse in modo ellittico, in questa prospettiva tanto da accennare a consapevolezza, in capo all'uno o all'altro dei soggetti interessati, delle attività criminose che si andavano svolgendo: ma con questo non hanno affatto equiparato connivenza e concorso, avendo piuttosto ritenuto quest'ultimo in presenza di precisi contributi causali da ciascuno dati (se non è necessario il cd. previo concerto, è comunque indispensabile che il contributo, oltre che rilevante, sia cosciente): per restare al caso che ci occupa, si potrebbe, esemplificando, ricordare col giudice del merito il contributo (concorso) dato da ciascuno ai reati di falso anche mediante la semplice materiale consegna dei moduli predisposti al pubblico ufficiale che doveva procedere all'autenticazione. 4) Falsità ideologica in atti pubblici (motivi n. 4 di IA e 6 di Di RI) - Dopo quanto si è appena detto - e incontestata la materialità dei fatti sostanzialmente consistiti nell'autenticazione, da parte del pubblico ufficiale e in calce a dichiarazioni rese a sensi della legge n. 15/1968, di firme di persone non contestualmente presenti - nulla è da aggiungere rispetto ai motivi, per giunta espressi in termini generici e assertivi, tanto che è riuscito perfino difficile stabilire quali siano in qualche modo da riferire a queste contestazioni. Va solo precisato - questione rilevabile d'ufficio anche in questa sede - che la punibilità dei fatti a sensi dell'art. 476 C.P. non è discutibile neppure oggi che l'intero sistema della legge n. 15/1968 risulta abrogato dall'art. 77 d.lgt. 28/12/2000 n. 445. Invero, contrariamente a quanto sembra ritenere Cass. 8/2/2001, Stipa, il fatto che non sia più prevista l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio non rende "inutile" il consumato falso, giacché in dottrina si è opportunamente precisato che "la inutilità che discrimina è quella del falso, non quella dell'atto", mentre nella stessa giurisprudenza di legittimità (sez. 5^, 5/7/1990, Casarola) è stato precisato che falso inutile è soltanto quello che cade su un atto assolutamente privo di valenza probatoria (nello specifico, la lesione del bene protetto provocata dalla falsa autenticazione di una sottoscrizione ad opera del pubblico ufficiale non viene certo meno se quell'atto, non sia più considerato necessario ai fini del compimento di una certa attività da parte del privato e tuttavia - lungi dal venire cancellato come categoria dal mondo del giuridico - conservi il suo valore probatorio a ogni altro possibile effetto (si pensi alla dimostrazione che la persona partecipante era in vita o si trovava in un certo luogo al momento della redazione dell'atto).
5) Truffe e tentate truffe in danno della Regione Friuli-Venezia Giulia (motivi n. 2 e 3 di IA, n. 2 di Di RI, n. 8 di TO) - Schematicamente si rileva sulle questioni proposte (in qualche caso con riguardo al reato associativo, anche se appare più corretto discuterne qui):
- gli artifizi e raggiri attuati nei confronti dell'Ente per l'indebita assegnazione e il pagamento di mutui agevolati o comunque di contributi per la costruzione di alloggi (legge regionale 1/9/1982 n. 75, per quanto riguarda i fondamenti oggi rilevanti) sono essenzialmente consistiti, per come ampiamente illustrato soprattutto dal primo giudice, nel fare apparire come operatori nei vari interventi di edilizia via via programmati delle società cooperative (artt. 21 e 23 della legge) formalmente costituite come tali ma in realtà del tutto prive degli scopi mutualistici voluti dall'art.2511 C.C. e dalle leggi speciali regolanti la materia: nel senso che
- al di là degli illeciti anche penali consumati dagli amministratori nel corso della vita di ciascuna - di fatto sorgevano e vivevano coi fini di lucro propri delle imprese commerciali tanto che gli amministratori ricercavano, dopo la formale costituzione tra soggetti in genere disinteressati o addirittura inconsapevoli persone diverse effettivamente disponibili all'acquisto di alloggio del quale, quindi, si veniva di fatto a trattare sul libero mercato (si accennerà poi alla possibile diversa incidenza di questo dato sulle truffe a danno dei privati) e in genere dopo la costruzione e la corresponsione delle somme da parte della Regione. Ne risultavano così stravolti essenziali principi ispiratori del sistema normativo anzitutto perché, com'è intuitivo, si facevano partecipare ai concorsi (art. 45 della legge) soggetti privi di titoli, finendosi col sovvenzionare la speculazione a scapito della mutualità (ved. riferimenti anche alle ispezioni come a pag. 90-93 della sentenza di primo grado) e inoltre perché le persone successivamente scelte come cessionari degli alloggi non venivano selezionate attraverso bandi appositamente pubblicati (art. 43 della legge) e verificati: su questo piano, perde significato il richiamo che i ricorrenti fanno ai formali controlli fatti a posteriori sui titoli di ogni assegnatario ad opera della speciale commissione presso l'IACP;
- se questo è, risulta del tutto vano che i ricorrenti si attardino a discutere di "ingiusto profitto" e di danno, chiaro essendo che, da un lato, sono state riscosse somme da parte di soggetti che non avevano affatto titoli (ancora nell'ultima memoria la Regione ne enumera, senza contrasto, alcuni) ovvero non erano stati selezionati attraverso concorso (quindi in ogni caso arricchitisi sine causa);
dall'altro l'Ente territoriale ha erogato somme sulla base di presupposti diversi da quelli previsti dalla legge, quindi ha sofferto - a parte i pochi casi nei quali l'attività truffaldina si è arrestata a livello di tentativo - un preciso danno patrimoniale. Che poi l'Ente - preso atto della imponenza del fenomeno che aveva travolto anche persone di modeste condizioni e soltanto colpevoli di avere aspirato a una sistemazione abitativa - abbia, per scelta di carattere politico qui non certo sindacabile, deciso di operare, per quanto possibile, una sorta di sanatoria (legge n. 5 del 1994) e quindi richiesto in sede giudiziale risarcimento dei danni in misura notevolmente ridotta rispetto agli effettivi esborsi illegittimi, non è certo situazione che, come correttamente ritenuto dai giudici del merito, possa incidere sull'essenza del reato;
- altrettanto correttamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P.: intanto perché nel caso di somme maturate periodicamente e quindi erogate di tempo in tempo ad opera del soggetto offeso si è in presenza di reato cd. a consumazione prolungata (cfr. già sez. 2^ 3/5/1989 n. 12319), caratterizzato appunto da un evento che continua a prodursi nel tempo, con la conseguenza che ai fini di una valutazione come quella in esame si deve tener conto del complessivo ammontare delle somme indebitamente percepite;
in secondo luogo perché in sè corretta è la valutazione di rilevante gravità di un danno che, per ogni intervento (cioè per ogni progetto presentato da ciascuna cooperativa), è ammontato sempre a centinaia di milioni e in un caso soltanto a 55 milioni.
6) Tutti i motivi finora esaminati - non pochi invero ai limiti dell'ammissibilità - sono dunque da rigettare.
Vanno peraltro accolti i motivi n. 9 di Di RI e n. 7 di TO, estensibili per loro natura ad IA: una volta escluso dalla Corte d'appello il nesso della continuazione fra la prima truffa in danno della Regione, consumata il 24 gennaio 1984, e tutte le altre - e l'affermazione non è stata un semplice obiter dictum giacché il LLgio ha precisato a fol. 72 di non potere trarne conseguenze ai fini sanzionatori per mancanza di appello del P.M., si doveva necessariamente ritenere verificata la prescrizione: e ciò anche a considerare il termine decennale con le interruzioni, non potendosi, nel diverso quadro, avere riguardo alla data ben posteriore dell'ultimo dei reati ancora in continuazione (dichiarazione di fallimento della Co.Ge.Co. del 3.11.1994). 7) Reati fallimentari - Motivo n. 5 di IA - La doglianza sulla materialità dei reati è soltanto accennata nella formale intestazione del motivo, ma non risulta in alcun modo sviluppata. Quanto alla partecipazione di esso ricorrente si osserva:
- è del tutto specioso affermare che la Corte territoriale abbia fatto diventare supporto motivazionale della responsabilità persino l'assoluzione pronunciata dal primo giudice per la partecipazione ai reati relativi al fallimento Consult Coop.: in realtà a pag. 128 della sentenza si dà atto della lettura, in questo caso non completa, delle carte processuali da parte del primo giudice, ulteriormente precisandosi come il prevenuto abbia riconosciuto che, pur dimessosi dalla società nel 1988, continuò di fatto ad occuparsi della vicenda, "anche se non più al cento per cento come prima", per sue necessità economiche;
- il vero è che la condanna di IA si fonda anzitutto (foll. 129/130) sull'ampia confessione da lui resa circa il fatto che tenne i bilanci di tutte le società e fu anzi ideatore (in verità non originale) del sistema di falsificarli mediante appostazione di crediti inesistenti e poi sulla circostanza che fu lui consigliere di amministrazione e più spesso componente o presidente del collegio sindacale per tutta o quasi la durata delle varie società (tanto che lo scrupolo - si potrebbe dire il rispetto esasperato per il dato cronologico formale - induce primo giudice ad assolverlo per taluni dei reati connessi al fallimento Elodia, siccome commessi prima della assunzione della carica di sindaco);
- ne' può l'imputato sostenere di avere inteso il suo ruolo di sindaco in modo formale, ossia limitato al controllo su atti e documenti sottopostigli da altri: ciò perché funzione del sindaco è, come si sa, quella di confrontare alle risultanze contabili la realtà economico-patrimomiale della società e perché questa non gli era certo ignota nei casi specifici tanto che provvedeva lui ai necessari "aggiustamenti" documentali (il riferimento alla consapevolezza è stato anche stavolta usato dai giudici del merito per finalità tutt'altro che improprie sul piano tecnico-giuridico, nel senso cioè che la conoscenza della situazione sta alla base della corresponsabilità del sindaco anche per le sottrazioni o distrazioni operate da altri, quanto meno a sensi dell'art. 40 cpv. C.P).
Motivo n. 7) di Di RI - Non è esatto e comunque non decisivo affermare che il giudice di appello non ha tenuto conto che egli aveva dismesso ogni carica in epoca ben anteriore all'avvio delle varie procedure concorsuali: perché intanto vige il principio che l'amministratore, anche se non ha più veste al momento del fallimento, risponde penalmente dei fatti di bancarotta se gli stessi presentino qualche aggancio causale con situazioni proprie dell'epoca nella quale il soggetto era in carica (ed è difficile immaginare momenti di non illecito funzionamento per organismi societari creati proprio al fine di mascherare attività di indebito arricchimento);
ma soprattutto è da rammentare - e anche il giudice di appello ne dà atto a foll. 121-123 - che dopo un periodo iniziale nel quale i tre sodali non ebbero difficoltà a figurare in prima persona negli organi amministrativi, si verificarono i rilievi ispettivi (in particolare di De LL e di CO) sulle irregolarità di gestione, sicché i prevenuti pensarono bene di servirsi di teste di legno, persone in parte del tutto ignare, in parte costrette a prestarsi perché spinte da necessità economiche, ma tutte concordi nel dichiarare che le gestione effettiva apparteneva soltanto ai conferenti degli incarichi. Riscontro, anzi prova, di tutto questo si ritrova, d'altronde, proprio nel fatto che, per come risulta sempre dalle sentenze, l'imputato fu in qualche caso nominato "procuratore speciale", posizione che egli stesso ammette perfino nel ricorso e che è concettualmente incompatibile con l'asserita estraneità "alla gestione e alle scelte strategiche" dell'impresa (si sa, del resto, che in quella posizione si pongono in genere gli amministratori di fatto che tentano di defilarsi rispetto a situazioni di illegalità, non comprendendosi diversamente la ragion d'essere di un "procuratore speciale" dotato dei poteri ampi che sono propri dell'amministratore).
Motivi n. 2 (in parte), 4 (in parte) e 6 di TO - Già si è detto sub 11) come correttamente i giudici del merito ritengano non essere affatto vero il dedotto allontanamento dalle varie vicende societarie dopo l'avvio della soc. Co.Ge.Co.- I rilievi esposti per il Di RI a proposito degli amministratori di pura facciata valgono anche in questo caso, sicché risulta meramente rituale e di comodo l'osservazione del ricorrente circa la mancanza di prove che egli si sia avvalso delle procure speciali rilasciategli. Si può soltanto ricordare in aggiunta che per la sola soc. "Primavera Gonars", ancora alla data della messa in liquidazione, risultavano in vita ben sei conti correnti bancari, su quattro dei quali era abilitato ad operare TO, da solo o con altri (foll. 255-256 della sentenza di primo grado).
Nè maggiore dignità ha l'altro rilievo che "ammesso il presupposto che le cooperative non esistessero" la semplice assunzione di una carica non comportava esercizio di poteri gestori: i giudici del merito non hanno mai parlato di inesistenza (di fatto o giuridica) delle varie società ma piuttosto di distorsione degli scopi e di utilizzo per attività illecite: e sono, anzi, le situazioni tipiche nelle quali operano nell'uno o nell'altro ramo dell'impresa (TO, oltre a svolgere ruolo fondamentale accennato in apertura, si occupava degli acquisti di terreni) gli amministratori di fatto con conseguente piena assunzione di responsabilità su ogni piano. Da aggiungere, a proposito di operazioni gestorie da attribuire a TO, che la Corte triestina ha riferimento (pag. 113) a un preciso "rapporto della Digos" acquisito agli atti e non oggetto di discussione. Che poi il giudice di secondo grado abbia ritenuto di dover segnalare al PM alcuni casi di amministratori che, pur rivestendo un ruolo solo formale, non ignoravano il reale operato di TO e degli altri avallandolo, anzi, con firme ed altro, è circostanza che evidentemente può essere foriera di una contestazione in forma di concorso, ma non è certo incompatibile con le responsabilità finora accertate.
Tutto questo si dice, più che altro, per completare l'esposizione del disegno complessivo quale tracciato dai giudici di primo e secondo grado: perché, a ben guardare, i motivi di TO su questo capo - e forse non soltanto i suoi - risultano in genere di puro merito, quando non espressi in termini del tutto generici (limite ravvisabile, del resto, nelle stesse doglianze mosse con l'atto di appello e basate prevalentemente sul punto che maggiore responsabile era da considerare Di RI). E vale pure considerare che il non apprezzato stile difensivo del TO trova sua più significativa espressione nella insistenza sull'asserita falsità delle dichiarazioni di Di RI anche dopo che la Corte territoriale espressamente, e forse un po' affrettatamente, le ha escluse dal coacervo probatorio: ebbene, il ricorrente pretenderebbe addirittura, se mal non si legge il punto del ricorso, che la Corte dovesse considerare false tutte le diverse dichiarazioni per avventura coincidenti con quelle di lui (quando per pudore il ricorrente avrebbe dovuto ricordare che egli stesso nei motivi aggiunti in sede di appello aveva riportato un brano della sentenza assolutoria dall'accusa di corruzione, nel quale si afferma che l'accusa di Di RI era insufficientemente riscontrata, ma non certo che avesse i "contenuti assolutamente menzogneri" attribuiti invece nel periodo seguente dello stesso scritto difensivo). Con l'occasione si chiarisce pure che il giudice di appello ha rinunziato a valersi (fol. 104) delle dichiarazioni di Di RI, ma non di quelle degli altri coimputatì o degli amministratori.
8) Truffe in danno dei soci - I relativi motivi di Di RI e di TO (IA ne è stato assolto già in primo grado) sono nei sensi di che appresso fondati.
Va intanto rilevato che il capo (4) della imputazione è impostato in termini abbastanza generici, approssimativi e talvolta impropri (quando per esempio elenca nella seconda parte talune circostanze che sono postfacta non punibili o eventualmente sanzionabili - e sanzionati - per titolo diverso), connotati negativi probabilmente riversatisi sulle stesse decisioni di merito, le quali, per questa parte, non presentano affatto il rigore argomentativo che caratterizza il resto.
Quanto alle condotte, in particolare, il primo giudice sembra individuare gli artifizi e raggiri nella falsa affermazione che contributi regionali erano stati già assegnati (con ciò riecheggiando la "promessa" alla quale è cenno in apertura della imputazione) ma non precisa in qual modo tale, eventualmente falsa prospettazione, abbia influito sulle adesioni alle cooperative e sulle successive decisioni di ciascun aspirante all'assegnazione di alloggio: omissioni tanto più significative quando si tenga conto che lo stesso giudice, pur facendo degli accenni episodici, non chiarisce se le trattative e gli accordi eventualmente sortiti si siano mosse nel campo del libero mercato (come parrebbe, a tener presenti le modalità di ricerca degli interessati) ovvero siano rimaste nell'ottica del cooperativismo con le relative agevolazioni:
è intuitivo che la condotta penalmente rilevante si comporrebbe di elementi diversi nell'una o nell'altra ipotesi.
Nè migliori lumi vengono dalla sentenza di appello che dedica a questa parte della vicenda i soli foll. 114 - 116, limitandosi ad affermare che "ai malcapitati soci veniva detto che aderivano a una cooperativa, ma non veniva loro precisato ne' che questa era fasulla, nè che era ingolfata di debiti, ne' che si era truffata la Regione per ottenere un contributo che, in alcuni casi, si era già dilapidato".
Espressioni, come si vede, in parte atecniche, in parte scarsamente indicative di una condotta di truffa, specie se rapportata questa a un evento (o eventi) di danno ancora una volta del tutto indefiniti:
la Corte, tra l'altro, sembra aver tenuto conto del fatto, sicuramente accertato, che in non pochi casi gli interessati finirono col conseguire la disponibilità dei rispettivi alloggi, ma non si pone alcun altro problema, concludendo con sommari riferimenti a "maggiori esborsi" che si andavano a "estorcere" ai soci e di "costi impropri" che gli stessi dovettero "accollarsi" in ragione dell'altrui disinvolta gestione sociale.
Il giudice del rinvio - che potrà liberamente, con ogni altro potere del giudice di appello, procedere alle sue valutazioni anche sulla base di elementi fattuali emersi nel corso del dibattito processuale e sui quali i prevenuti siano stati posti in grado di difendersi - dovrà dunque stabilire almeno in linea tendenziale: quali siano state le condotte penalmente rilevanti nei delitti di truffa in danno dei privati;
che tipo di danni costoro abbiano di volta in volta subito;
se vi sia nesso di causalità tra questo e quelle condotte ovvero se il danno vada ascritto ad altri fatti giuridicamente rilevanti ma sotto altri profili.
In ordine alle circostanze - indagine indispensabile anche ai fini della promovibilità dell'azione nei casi in cui difetta la quercia - si atterrà inoltre al principio che non è ravvisabile aggravante ex art. 61 n. 11 C.P. nei casi in cui la truffa si sia realizzata non in dipendenza o in occasione di un rapporto di prestazione d'opera, ma risulti integrata proprio dal pretesto (elemento costitutivo della condotta) di creare lo stesso rapporto associativo;
del pari, l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 dovrà essere di volta in volta accertata sulla base della effettiva diminuzione patrimoniale subita da ciascuno, tenendo tuttavia separate, nei casi di plurimi versamenti di somme, le ipotesi di fatti-reato plurimi ma tra loro in continuazione da quelle di unico reato a consumazione prolungata (dove, come si accennava sub 5^), il danno è da considerare nel suo complesso).
9) Quanto ai motivi su circostanze e trattamento sanzionatorio dei reati per i quali vengono qui confermate le condanne, si rileva:
N. 6 di IA - È censura del tutto priva di specificità: perché lo stesso richiamo del principio, in sè esatto, che l'attenuante della minima partecipazione al fatto sia da prendere in esame per ciascuno degli episodi addebitati, si risolve in una mera proposizione astratta in mancanza di ogni indicazione sul fatto o i fatti ai quali la circostanza avrebbe ragione di afferire;
N. 6 bis dello stesso - A fronte del potere discrezionale esercitato dal giudice del merito in punto di determinazione della pena, con motivazione che spazia su ogni profilo sia soggettivo che oggettivo e che ha cura di tenere ben distinte l'una posizione dall'altra, è veramente privo di senso pratico, prima che giuridico, fare confronti con pena irrogata a un coimputato pur di ricercare un qualsiasi pretesto di censura;
N. 8) di Di RI - Si richiama quanto appena detto sulla completezza della motivazione offerta dal giudice del merito, anche in punto di bilanciamento delle circostanze, per il che resta esclusa in questa sede ogni altra possibilità di valutazione;
L'atto di impugnazione di TO non contiene motivi sulla pena. Una censura di violazione e/o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 C.P. è espressa sub n. 11 dei motivi nuovi in data 15 dic. 2001 (impropriamente qualificati "aggiunti"): ma non si può prenderla in considerazione giacché, per com'è noto sulla base di giurisprudenza assolutamente ferma e del resto ancorata all'art. 167 disposiz. attuaz. CPP, le argomentazioni che si svolgono con l'atto supplementare debbono sempre muoversi nei limiti dei capi e punti che sono stati oggetto della impugnazione originaria.
10) La decisione della Corte di Trieste, in definitiva, va annullata con rinvio per i reati di cui al capo 4) secondo quanto appena detto;
va annullata senza rinvio per il reato sub 2.7 (prescritto) con eliminazione delle pene rispettivamente inflitte in misure che si possono già in questa sede esattamente determinare grazie alle precise indicazioni date dal primo giudice sui vari aumenti (e così mesi uno giorni dieci di reclusione ciascuno per Di RI e TO, giorni quattordici per IA, tenendo presente la riduzione per il rito abbreviato); va confermata nel resto delle statuizioni penali e naturalmente per le pronunzie civilistiche a favore della Regione Friuli Venezia Giulia che non restano toccate dalle prime due pronunzie.
A favore della parte civile vanno infine liquidate, come in dispositivo, le spese per la partecipazione a questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al capo 2, 7) della imputazione (truffa in danno della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'intervento riguardante la soc. coop. "Primavera") perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina le relative pene di mesi uno giorno dieci di reclusione per Di RI, mesi uno giorni dieci di reclusione per TO, giorni quattordici di reclusione per IA.
Annulla la sentenza relativamente al capo 4) (truffe in danno di soci) e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nella fase dalla parte civile Regione Friuli-Venezia Giulia, che liquida in complessivi euro 3.000 di cui euro 150 per esborsi, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2002