Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2002, n. 6885
CASS
Sentenza 10 gennaio 2002

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In tema di falsità, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dall'art. 77 del d.lgs. 28 dicembre 2000 n. 445), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'irrilevanza penale del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, che non può definirsi "inutile" o "innocuo", attesa la peculiare valenza probatoria dell'atto così formato, anche ed eventualmente a fini diversi da quello per il quale il documento è stato predisposto. (In motivazione la Corte ha chiarito come il falso sia irrilevante quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria dell'atto, e non anche quando l'atto stesso potrebbe esplicare una qualche efficacia pure in assenza della falsificazione, in quanto la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza dell'interessato in una certa data od in un certo luogo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2002, n. 6885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6885
    Data del deposito : 10 gennaio 2002

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