Sentenza 31 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di falsità in atti, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dall'art. 77 del D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'inutilità del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, in quanto quest'ultima, ancorchè non più richiesta, può potenziare l'efficacia probatoria di cui l'atto è dotato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 479 cod. pen. in relazione alla falsa attestazione della presenza davanti al notaio del richiedente, in sede di autentica della sottoscrizione e della fotografia apposte sulla domanda di rinnovo del passaporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2005, n. 24872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24872 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 31/01/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 207
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 12003/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 19.3.2004 da:
Avv. Mario Murgo, difensore di CC AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 5 febbraio 2004 della Corte di Appello di Milano;
Letti il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Giuseppe Antonio VENEZIANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Letta la memoria difensiva depositata il 18.1.2005, Sentito l'avv. MURGO Mario che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 febbraio 2002, il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., assolveva NI AR dal reato a lui ascritto, a titolo di concorso in falso ideologico in atto pubblico aggravato di cui agli artt. 110, 479 in relazione all'art. 476, comma 2, c.p., con la formula per non aver commesso il fatto. Il NI, titolare di un'agenzia di pratiche amministrative, era stato accusato, in concorso con il notaio Villa Alberto (che avrebbe, poi, definito la sua posizione con il rito del patteggiamento, ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p.) perché, in sede di autentica della sottoscrizione e della fotografia apposte sulla domanda di rinnovo di passaporto presentata da IS AG, veniva falsamente attestato la presenza della richiedente davanti allo stesso notaio al momento dell'apposizione della firma. Pronunciando sul gravame interposto dal Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Milano ribaltava il giudizio del primo giudice dichiarando il NI colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed operata la diminuzione prevista per il rito abbreviato, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione, oltre consequenziali statuizioni di legge.
Riteneva la Corte di merito che le risultanze processuali autorizzassero la conclusione che il NI avesse organizzato un sistema di disbrigo delle pratiche amministrative fondato sull'illegittima partecipazione del notaio all'autenticazione delle sottoscrizioni, con reciproco beneficio sia per l'agenzia, in ragione della maggiore speditezza ed economicità del lavoro, sia per il notaio che concentrava il suo impegno in un solo giorno la settimana. Donde la configurabilità del concorso del privato nel reato proprio del pubblico ufficiale.
Avverso l'anzidetta decisione, il difensore del NI propone ora ricorso per Cassazione, che affida alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge, con specifico riferimento al disposto di cui all'art. 192 c.p.p. nonché dei principi che disciplinano il concorso di persone nel reato in relazione specialmente ai reati c.d. propri, nonché la mancanza e/o l'illogicità della motivazione per travisamento del fatto. Censura, in particolare, la motivazione dell'impugnato provvedimento che non sarebbe stata rispettosa dei pacifici principi in ordine alla metodologia di lettura della prova indiziaria e, soprattutto, di quelli disciplinanti il concorso di persone nel reato. Del tutto immotivata, invero, era la ritenuta esistenza di un previo accordo con il notaio, secondo peraltro un'asserita, ma indimostrata, prassi dell'agenzia, al punto da ritenere persino irrilevante l'identificazione dell'impiegata che aveva ricevuto la richiesta della IS, con evidente inversione dell'onere della prova. Con il secondo motivo, lamenta l'erronea applicazione di legge penale con riferimento al d.l.g. n. 445/2000 art. 77 abrogativo dell'art. 4 della legge n. 15/1968. Facendo riferimento ad un precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte (sez. 5 n. 13623 dell'8.2.2001, Stipa), ritiene che l'intervenuta modifica delle norme che esigevano l'autenticazione delle firme in calce a determinati atti avrebbe reso il falso ideologico del tutto inutile e, come tale, non punibile Ed invero, la menzionata normativa che rendeva superfluo l'adempimento dell'autentica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ritenendo sufficiente la mera sottoscrizione dell'interessato, costituisce norma integratrice della legge penale, ai fini della sussistenza del falso ideologico, comportando la modifica mediata della stessa fattispecie criminosa. L'abrogazione della norma, che esigeva l'autenticità della firma in calce alle dichiarazioni di autocertificazione, incideva sul disvalore della condotta incriminata contribuendo a definire gli elementi rilevanti ai fini della tipicità della fattispecie. L'invervenuta vicenda normativa avrebbe reso plenostica l'autentica notarile, come rilevato dalla pronuncia di legittimità richiamata, rendendo superfluo od inutile il falso commesso, siccome corrispettivo di un atto non più richiesto dalla legge e privo di ogni rilievo dannoso o pericoloso ai fini della tutela probatoria: quindi sottratto all'ambito della punibilità.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 175 c.p. e, comunque, l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione, posto che la Corte distrettuale si era limitata a valutare la personalità dell'imputato ai soli ed esclusivi fini della concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2. - Nella griglia dei motivi di ricorso, rilievo preliminare assume il secondo motivo, che investe il profilo della sussistenza dell'ipotesi delittuosa in contestazione. Sulla scorta di un precedente giurisprudenziale di questa Corte, si sostiene che l'intervenuta abrogazione del regime normativo che postulava l'autetica notarile in calce alle dichiarazioni sostitutive di notorietà avrebbe comportato l'elisione dell'antigiuridicità del fatto-reato consistente nella falsa autenticazione, tale in quanto effettuata al di fuori della necessaria presenza del sottoscrittore. Ed infatti, trattandosi di norma integratrice della norma penale, in tema di falso ideologico, la disposizione normativa che rende ora superfluo l'adempimento dell'autenticità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, per le quali è ora sufficiente la mera autocertificazione, finisce con il rendere del tutto superfluo o inutile il falso, in quanto riguardante un atto privo "ab inizio " di efficacia dannosa o pericolosa ai fini della tutela probatoria e, dunque, sottratto all'ambito della punibilità.
All'esame della censura giova certamente una breve puntualizzazione della fattispecie dedotta in giudizio ed un sintetico excursus della normativa applicabile in materia.
Orbene, dall'esame congiunto delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, risulta accertato che un modulo contenente dichiarazioni di parte utili ai fini del rilascio o del rinnovo di passaporto era stato autenticato, nella sottoscrizione, da un notaio nonostante la sottoscrivente avesse negato di aver apposto la firma in presenza dello stesso, ma solo di una non meglio specificata impiegata dell'agenzia NI. I referenti normativi sono rappresentati dalle disposizioni contenute nell'art. 2 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, successivamente abrogato dall'art. 3, comma 10 della l. 15 maggio 1997, n. 127, che ha escluso l'obbligo dell'autenticazione relativamente alle sole dichiarazioni sostitutive di certificazioni, lasciando impregiudicato l'obbligo della legalizzazione della firma riguardo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. L'intero corpus normativo in materia è stato, poi, abrogato per effetto dell'art. 77 del d.lg. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente è la sentenza 8 febbraio 2001, n. 13623, Stipa, rv. 218393, di questa stessa sezione della Suprema Corte, che ha ritenuto falso ideologico inutile, e come tale non punibile, la non veritiera attestazione resa dal notaio in calce ad un'autocertificazione del soggetto privato, diretta ad un pubblico ufficiale, che la relativa sottoscrizione è autentica in quanto apposta in sua presenza. E ciò perché deve ritenersi che, essendo stata abrogata la disposizione normativa che esigeva l'autenticazione delle firme, l'autentica notarile è rimasta priva di efficacia ai fini della tutela probatoria dell'atto al quale si riferisce.
Reputa la Corte di dover dissentire da tale soluzione interpretativa. Ed invero, la sopravvenuta esclusione dell'obbligo di autentica di determinate dichiarazioni, per le quali è oggi sufficiente la mera attestazione dell'interessato, non è tale da comportare l'inutilità del falso riguardante un'autenticazione non più richiesta. L'inutilità, infatti, non riguarda il falso, ma semmai l'atto che, ai fini della sua valenza probatoria non abbisogna più di autentica notarile, ma che, nondimeno, dall'apposizione, ancorché non necessaria, di un'autentica, può vedere potenziata l'efficacia probatoria di cui è già dotato. Basti pensare, ad esempio, all'interesse del privato sottoscrittore anche sia attribuita certezza alla data del documento che va a sottoscrivere, effetto notoriamente conseguibile o attraverso la registrazione dell'atto, ove possibile, ovvero l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale;
od a tutte situazioni della vita in cui il privato ha interesse ad avere certezza inoppugnabile degli elementi identificativi di un determinato documento e sulla provenienza della sottoscrizione dal suo autore, che solo l'autentica di firma può conferire. La divaricazione concettuale dei due momenti - falsa rappresentazione e rilevanza probatoria dell'atto - è decisiva ai fini del discrimen dell'area di punibilità, anche alla stregua di pacifica interpretazione giurisprudenziale di questa Corte regolatrice secondo cui falso inutile può configurarsi solo nell'ipotesi di inesistenza dell'oggetto, cioè in quella del falso che cada su un atto assolutamente privo di valenza probatoria (cfr., per tutte, Cass. sez. 5^, 5 luglio 1990, n. 11498, Casarola, rv. 185132); cfr., pure, sulla stessa linea interpretativa qui sostenuta, Cass., sez. 6^, 10.1.2002, n. 6885, Alasia ed altri, rv. 222246). D'altro canto, la nozione di falso risiede proprio nella inveritiera attestazione dell'esistenza di un fatto e la sua inutilità è apprezzabile solo ove quel fatto sia giuridicamente inesistente, dunque privo di valenza nell'ordinamento giuridico, ovvero riguardi un atto, di per sè, privo di efficacia probatoria.
È, invece, fondato il primo motivo, con il quale parte ricorrente denuncia un difetto motivazionale dovuto ad un cattivo uso dei canoni di giudizio disciplinanti il procedimento indiziario, specie sotto il profilo della logicità della ricostruzione dei termini più qualificanti della vicenda, sulla base dei quali fondare la tesi del concorso del privato nel reato proprio del notaio.
Intanto, è dato cogliere vistose lacune ed incertezze nel tessuto argomentativo. Il discorso giustificativo della Corte distrettuale si basa, infatti, su un'asserita prassi dell'agenzia NI, secondo la quale il notaio Villa era solito recarsi, una volta la settimana, nei relativi locali per provvedere, in assenza degli interessati, all'autentica delle relative sottoscrizioni, senza però alcuna specificazione in ordine alla fonte probatoria da cui era stata tratta tale illegittima consuetudine. La motivazione è, poi, carente ed apodittica nella parte in cui assume, in esito a procedimento logico-inferenziale, che le false attestazioni debbono necessariamente essere state fatte o nello studio del notaio dove un dipendente all'agenzia aveva portato la domanda della IS o presso l'agenzia in un giorno nel quale il notaio si era recato per l'autentica delle firme, giorno nel quale però non era stata presente davanti a lui la IS. È davvero singolare l'uso di una metodologia di lettura degli indizi che, anziché portare ad un solo risultato, prospetti un'alternativa, con un esito, quindi, incerto e perplesso. L'alternativa (studio o agenzia) non poteva, invece, restare irrisolta, posto che, nell'economia della complessiva vicenda, era tutt'altro che indifferente, od irrilevante, che l'autentica fosse stata apposta presso lo studio notarile ovvero all'esterno, nei locali dell'agenzia.
Tali anomalie motivazionali integrano il vizio della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che ne reclama, quindi, l'annullamento, nei termini espressi in dispositivo. L'accoglimento del motivo assorbe, naturalmente, la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2005