Sentenza 7 luglio 2009
Massime • 1
Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 100, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla L. 2 marzo 2004, n. 61, la falsa formazione delle liste dei candidati recanti l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori ideologicamente false, in quanto la pronuncia di incostituzionalità del comma terzo della citata disposizione non ha riguardato l'illiceità penale del fatto ma solo il trattamento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2009, n. 36334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36334 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 07/07/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1456
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 8826/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB AN, nato a [...] l'11 giugno del 1966;
avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 20 ottobre del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il procuratore generale nella persona del Dott. LO VOI Francesco, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. DEL FAVERO Luca, quale sostituto processuale dell'avv. SCHETTINO Aniello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. FATTO
La corte d'appello di Bari,con sentenza del 20 ottobre del 2008, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città,assolveva MB AN dal delitto di cui all'art. 479 c.p. perché assorbito nel reato di cui al capo B) e, di conseguenza,
riduceva la pena inflittagli ad anni uno e mesi cinque di reclusione. Al ON si era contestatogli concorso con ZE CO, funzionario di cancelleria, il reato di cui al D.P.R. 30 marzo del 1957, n. 30, art. 100, comma 2, per avere falsamente formato le liste di candidati recanti l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori ideologicamente falsa, liste delle quali faceva scientemente uso presentandole ai fini della partecipazione alle elezioni politiche del 27 marzo del 1994, in tale reato ritenuto assorbito quello di cui all'art. 479 c.p. per la falsità dell'autenticazione, nonché del reato di cui all'art. 321 c.p., in relazione all'art. 319 c.p., per avere promesso a ZE CO una somma di denaro perché costui procedesse ad atti contrari ai propri doveri d'ufficio ossia ad autenticazione delle firme ideologicamente false e, avendo il pubblico ufficiale effettivamente compiuto l'attività richiesta, gli versava la somma di L. 2.500.000.
A fondamento della decisione la corte osservava che non v'erano dubbi sulla responsabilità del MB perché aveva raggiunto un preciso accordo con il cancelliere in ordine alle modalità dell'autenticazione ed aveva istigato i candidati ad operare secondo tali modalità ossia a raccogliere direttamente le firme che poi sarebbero state autenticate dal cancelliere. La prova si traeva dal contenuto di una conversazione telefonica tra l'attuale ricorrente ed il cancelliere nel corso della quale si era convenuto che per l'esiguità del tempo a disposizione le firme sarebbero state raccolte in assenza del cancelliere. Tale accordo preventivo era stato riscontrato dalle dichiarazioni dei candidati, dalla materiale erogazione della somma oggetto dell'accordo, fatta figurare come rimborso spese sostenute durante la raccolta delle firme. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, dalle quali si evinceva l'estraneità del proprio assistito nonché violazione di legge perché il contenuto del D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100 era stato modificato dalla L. 2 marzo del 2004, n. 61 e la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 394 del 2006, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della modificazione. Pertanto, secondo il difensore, il fatto non sarebbe più previsto come reato. Relativamente al delitto di corruzione deduce che il prevenuto aveva agito con la convinzione di dovere retribuire un'attività lecita del cancelliere.
DIRITTO
Il ricorsoci limite dell'ammissibilità, va respinto perché infondato.
La corte distrettuale con motivazione adeguata ha indicato le ragioni per le quali l'imputato era responsabile di entrambi i reati contestatigli. Invero, i giudici del merito hanno accertato e dato atto che era stato proprio il MB, per l'esiguità del tempo a disposizione,a sollecitare i candidati a raccogliere essi stessi le sottoscrizioni che poi sarebbero state presentate al cancelliere per l'autenticazione. Tale convincimento è stato fondato dai giudici del merito sulle dichiarazioni degli stessi candidati e dei coimputati nonché sull'intercettazione di una conversazione telefonica tra l'attuale ricorrente ed il cancelliere nella quale si faceva esplicito riferimento ad un'intesa, secondo la quale, per l'esiguità del tempo a disposizione, le firme sarebbero state raccolte in assenza del cancelliere. In tale conversazione si menzionava esplicitamente anche il compenso del cancelliere.
La richiesta di annullamento della sentenza impugnata avanzata dal ricorrente relativamente al reato di cui al capo b), concernente la falsificazione delle autenticazioni, perché il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato a seguito delle modificazioni apportate al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100 con la L. n. 61 del 2004 e della dichiarazione d'illegittimità costituzionale della modificazione pronunciata con sentenza n. 394 del 2006, non può essere accolta.
Invero, al prevenuto oltre al reato di falso di cui all'art. 479 c.p. per la falsa formazione delle liste elettorali,si era contestata anche il reato di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100, comma 2, il quale prevedeva diverse ipotesi di falsificazioni tra le quali anche quella relative alle liste dei candidati. Successivamente il legislatore, con la L. n. 61 del 2004, art. 1, ha estrapolato del L. n. 61 del 2004, art. 100, comma 2, le falsità relative alla formazione delle liste dei candidati o alla loro autenticazione e le ha inserite nel terzo comma allo scopo di riservare loro un trattamento più mite ossia trasformandole da delitti in contravvenzioni punibili con la sola ammenda cioè in contravvenzioni oblazionabili. La Corte costituzionale, con la sentenza dianzi citata, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma perché ha ritenuto irragionevole la trasformazione.
Orbene la pronuncia d'illegittimità costituzionale della trasformazione ha fatto rivivere l'originaria sanzione, la quale ha riacquistato vigore a seguito dell'annullamento da parte della Corte Costituzionale. La fattispecie in esame non presenta i problemi che invece pone la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma abrogatrice di una preesistente, proprio perché la norma preesistente non è stata abrogata dal legislatore, il quale si è limitato a trasformare in contravvenzione un delitto. In ogni caso, il problema della reviviscenza della norma abrogata sostituita da quella dichiarata incostituzionale non può essere risolto in base ad una rigida contrapposizione tra norma abrogata o sostituita da quella dichiarata incostituzionale e pronuncia d'illegittimità, ma deve essere valutato caso per caso tenuto conto della natura,struttura e tipologia della disposizione abrogante, ritenuta incostituzionale,della posizione della norma abrogata o sostituita nel sistema e dei possibili modi per ricomporre il sistema stesso a seguito della pronuncia d'incostituzionalità, del contenuto della decisione della Corte Costituzionale, ecc;
e ciò anche in virtù del principio generale di conservazione degli atti non viziati e di quello della divisibilità dell'atto legislativo, unanimemente ammessa al pari di quello amministrativo o negoziale (art. 1419 c.c., e di quello giurisdizionale (art. 159 c.p.p. e implicitamente art.189 c.p.p.). Nella fattispecie la modificazione legislativa non ha riguardato l'illiceità penale del fatto, ma solo la sanzione e solo per il trattamento sanzionatorie la norma modificativa è stata ritenuta incostituzionale. Pertanto ritenuto irragionevole la trasformazione del trattamento sanzionatorio rivive quello originario Su questi temi si rinvia all'ordinanza di questa corte n. 23786 del 2007 non massimata. In ogni caso, quand'anche la corte avesse aderito alla tesi difensiva, peraltro solo genericamente enunciata ma non esplicitata, secondo la quale il fatto originariamente contestato di cui al L. n.61 del 2004, art. 100, comma 2 non sarebbe più previsto come reato a seguito della modificazione introdotta con la L. n. 61 del 2004, avrebbe comunque dovuto irrogare la sanzione per il delitto di cui all'art. 479 c.p. che, invece, in base all'art. 15 c.p., è stato ritenuto assorbito in quello di cui al comma 2 del citato art. 100. Invero venuto meno il delitto previsto dalla legge speciale ridiveniva applicabile la previsione generale di cui all'art. 479 c.p..
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2009