Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
In materia di reati elettorali, la condotta del pubblico ufficiale (nella specie cancelliere presso il locale tribunale) che attesti falsamente l'autenticità delle firme contenute nella presentazione della lista dei candidati per le elezioni provinciali, integra il reato - derubricato in contravvenzione dall'art. 1 della L. n. 61 del 2004 - previsto dall'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, che sanziona le ipotesi di falso concernenti le sottoscrizioni delle liste elettorali e delle candidature con riguardo alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, a cui rinvia l'art. 8, comma secondo, L. n. 122 del 1951, relativo all'elezione del Consiglio provinciale; pertanto, non è applicabile a tale condotta la disciplina codicistica, nella specie l'art. 479 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2005, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/11/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 2167
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Cristina - Consigliere - N. 019815/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV IO N. IL 27/09/1954;
avverso SENTENZA del 27/11/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per a.s.r. per capo A) per prescrizione e rinvio al Giudice di merito per capo B).
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Rieti, in data 29/5/2002, dichiarava AV IO, responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 479 c.p., in concorso con i redattori materiali della lista per la presentazione del gruppo di candidati per la elezione diretta del Presidente della Provincia e del consiglio provinciale di Rieti, recante il contrassegno del "Fronte Nazionale", che avevano apposto false sottoscrizioni (e nei confronti dei quali si è proceduto separatamente), perché, nella qualità di Cancelliere presso il tribunale di Rieti e, quindi, come pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, aveva proceduto alla loro autenticazione, a norma della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art 20, attestando falsamente che le stesse erano state apposte alla sua presenza, previa identificazione (capo A), ivi assorbita, l'ipotesi di cui al capo B), per avere in concorso, proceduto al trattamento degli stessi ed alla comunicazione dei dati personali, in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27 della stessa legge, senza, cioè, il consenso degli interessati.
Con le circostanze attenuanti generiche, l'imputato, veniva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione. Benefici di legge.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata del 27/11/2003, confermava la decisione e condannava l'imputato, alle ulteriori spese del procedimento.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, prospettando con un unico motivo di annullamento, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), per violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla conseguente affermazione di responsabilità.
Il ricorrente contesta il ragionamento della Corte di merito secondo la quale, poiché la condotta ascritta al AV non era inquadrabile nello schema della legislazione speciale, andava applicata la disciplina dell'art. 479 c.p.. Tale condotta, viceversa, andava inquadrata nella disciplina dell'art. 485 c.p., come ritenuto con sentenza irrevocabile nei confronti dei coimputati TI e NQ, in considerazione del principio della unitarietà del reato concorsuale. Pertanto, non essendo stata proposta querela nei confronti del AV, il reato andava dichiarato improcedibile. Con memoria difensiva 30/03/2004. presentava motivi aggiunti, con i quali richiamava l'entrata in vigore della L. 2 marzo 2004, n. 61, con la quale era stato modificato il regime sanzionatorio relativo alla falsa autentificazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, prevedendo la pena dell'Ammenda da Euro 500,00 a Euro 2.000,00, invocandone l'applicazione. In ogni caso, il reato era già prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Risulta, in punto di fatto, che con sentenza passata in giudicato il tribunale di Rieti, in data 28/1/2002 aveva dichiarato la falsità della maggior parte delle sottoscrizioni e l'erronea indicazione di più documenti di identità, relativamente alle liste di presentazione dei candidati per le elezioni della provincia di Rieti. Pertanto, è evidente che il reato commesso dall'imputato, nella sua veste di cancelliere che aveva autenticato le firme, attestando falsamente che esse erano state apposte in sua presenza da parte di soggetti da lui identificati, integra gli estremi della falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale ex art. 479 c.p.. In tal modo, come recita la sentenza impugnata, l'imputato, aveva dolosamente creato l'apparenza di adempimenti previsti dalla L. n. 15 del 1968, in realtà non espletati (Cass. Sez. 5^, 10 aprile 1987).
Nè la sentenza pronunciata nei confronti dei "presentatori" delle liste, imputati in concorso con il AV, e ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 485 c.p., produce alcuna influenza sulla diversa qualificazione della condotta del ricorrente. Infatti, è evidente che i comportamenti dei presentatori e del AV, pur essendo stati posti in essere in concorso, integrano due diverse specie di reati. I primi, avevano apposto le false firme sulle liste, ritenute scritture private, mentre il AV, nell'attestare che le firme erano state apposte in sua presenza, aveva agito nella specifica veste di pubblico ufficiale. Tuttavia, nella specie, i giudici di merito avevano erroneamente applicato, in via residuale, la disciplina codicistica dell'art. 479 c.p., sul rilievo che la condotta ascritta al AV non fosse inquadrabile in alcuno schema normativo tratto dalla legislazione speciale, in quanto (come sostenuto dal ricorrente) le incriminazioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, erano relative alle sole elezioni degli organi delle amministrazioni comunali. Viceversa, la L. 8 marzo 1951, n. 122, art. 8, vigente (pubblicata sulla G.U., n. 60/1951), al comma 2, nel regolare l'elezione del Consiglio provinciale, espressamente prevede, con rinvio recettizio, che "per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli Comunali". Pertanto, non ricorrendo alcuna incompatibilità, essendo le condotte ascritte a AV IO relative alle elezioni provinciali, andavano applicate le norme relative all'elezione degli organi amministrativi comunali e, quindi, punite secondo tali disposizioni speciali.
Tuttavia, pendente il procedimento, si è verificato un intervento novellistico (L. 2 marzo 2004, n. 61) che, in materia elettorale concernente sia il D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100, comma 2, che il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2, entrambi incriminanti le identiche condotte, rispettivamente poste in essere in occasione delle elezioni politiche ed amministrative ha derubricato in contravvenzioni le ipotesi di falso (sia materiale che ideologico) relative alle sottoscrizioni delle liste elettorali e alle candidature.
Invero, la L. n. 61 del 2004, art. 1, comma 2, lettera a) ultima parte, ha previsto, in evidente deroga rispetto alla punibilità secondo le norme codicistiche del falso materiale ed ideologico, dei delitti contenuti nei capi 3^ (riguardanti gli articoli da 476 a 493 bis c.p.) e 4^ (articoli da 494 a 498 c.p.), relative all'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori e di candidati, uno speciale reato contravvenzionale, applicabile alle sole ipotesi relative alle suddette operazioni elettorali (Cass. Sez. 5^, 13/2004, n. 15001). Poiché la nuova incriminazione risulta evidentemente più favorevole, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, in base al principio della successione di norme penali nel tempo, essa trova applicazione, retroattivamente, anche nei processi in corso, come il presente. La novella, sui piano processuale, ha reso il reato non solo oblabile ex art. 162 c.p., ma ha comportato l'abbassamento della soglia temporale della prescrizione e l'applicazione trattandosi di illecito punito con la sola pena dell'ammenda da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 dell'ipotesi dell'art. 157 c.p., n. 6 (Cass. Sez. 3^, 26/5/2004, n. 28125). Pertanto, qualificato il fatto come contravvenzione prevista e punita dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo decorso, ai sensi dell'art. 157 c.p., n. 6, artt. 158 e 160 c.p., alla data del 10/5/2002, il termine massimo di anni tre, utile a prescrivere.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come contravvenzione prevista e punita dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2006