Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9013
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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La fusione (o incorporazione) di società non ha effetto prima che siano state adempiute le formalità pubblicitarie previste dall'art. 2504 cod.civ.. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società che si assuma risultante dalla fusione di quella che ha partecipato al giudizio di merito (o incorporante la stessa), la ricorrente deve fornire la prova dell'avvenuto compimento delle predette formalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9013
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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