Sentenza 20 ottobre 2003
Commentari • 2
- 1. Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n. 16213/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 10 luglio 2013
1. Questione E' stato rigettato l'appello promosso dal lavoratore, volto ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale, contro la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato, in solido, l'assicurazione ed il proprietario e conducente del veicolo. La Corte d'Appello, dopo aver ritenuto inammissibile nel merito la prova per testi capitolata dall'appellante, dichiarava, alla luce delle risultanze probatorie, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale quale pregiudizio all'attitudine al lavoro idonea a comportare una riduzione della capacità di guadagno, ritenendo non sussistente la prova del nesso di causalità tra la riduzione della …
Leggi di più… - 2. Danno patrimoniale, lucro cessante, accertamento in concretoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15652 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Illento SEZIONE TERZA CIVILE extraordinativale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7607/00 Dott. Vittorio DUVA 1 Presidente VITTORIA1-56 52 10536/00 Dott. Paolo Consigliere 31833 Cron. Dott. Antonio Consigliere 4109 Rep. Dott. Alberto Consigliere Ud. 30/04/03 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere 03 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AG RI EN, domiciliataelettivamente in ROMA LGO DELLA GANCIA 1, presso 10 studio FERDINANDO DELLA CORTE, che la difende,dell'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente - -
contro
NG RI;
* - intimata - e sul 2° ricorso n° 10536/00 proposto da: NG RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso 10 studio dell'avvocato 2003 1006 TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -- nonchè contro elettivamenteAG RI EN, domiciliata in ROMA LGO DELLA GANCIA 1, presso 10 studio dell'avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1158/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III civile emessa il 17/02/1999, depositata il 15/04/99; RG.2286/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco 1 MANZO;
udito l'Avvocato FERDINANDO DELLA CORTE;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO DD IA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma IS MA, quale proprietaria del Gran Hotel Plaza di Chianciano Terme, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta nella hall dell'albergo, determinata dalla scivolosità del pavimento sottoposto ad un trattamento 2 detergente. Il Tribunale condannava la MA a corrispondere alla IA a titolo di risarcimento dei danni la somma di 63.480.000. Proponevano appello - principale la MA e appello incidentale la IA, che lamentava la liquidazione del danno sia con riferimento all'invalidità permanente che con rife- rimento all'invalidità temporanea. La Corte d'appello accoglieva in parte l'appello principale limitatamente alla doglianza relativa agli interessi e rigettava l'appello incidentale. Avverso questa sentenza AR DD IA propone ricorso per cassazione affidato a due articola- ti motivi. MA MA resiste con controricor- е propone a sua volta ricorso incidentale affidato why SO ad un unico motivo. - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2043, 2056 e 1223 C.C. Il motivo si articola poi in due distinte doglianze. Con la prima, contrassegnata dalla lett. a), la ri- corrente lamenta il mancato riconoscimento del danno 3 patrimoniale da lucro cessante, determinato dall'invalidità permanente residuata, incidente sulla capacità lavorativa specifica. Secondo quanto dedotto, la Corte d'Appello, non riconoscendole il danno patrimoniale per la diminuzione della capacità lavorativa specifica di medico-anestesita, aveva disat- teso l'insegnamento della Cassazione secondo cui quando dalle lesioni riportate siano residuati postumi permanenti superiori al 10% (come nel caso di specie in cui i postumi erano del 15%) si è fuori dal concetto di micropermanente e, pertanto, il giudice del merito ha il dovere di valutare le conseguenze dell'infortunio in relazione alla futura capacità lavorativa, se non altro, sotto il profilo della maggior usura cui 3 il soggetto leso va incontro. Con la seconda doglianza contrassegnata dalla lett. b), la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, determinato dalla inabilità temporanea incidente sulla capacità lavorativa specifica. L'errore nel quale era incorsa la Corte d'Appello consisteva nell'aver considerato pe- raltro con calcolo errato che la somma liquidata dal Tribunale superava quella che sarebbe spettata per il danno patrimoniale temporaneo e, quindi, nell'aver ri- tenuto, secondo il ragionamento implicitamente segui- 4 to, che il secondo danno rimaneva assorbito nel ricono- scimento del primo. L'errore consisteva in ciò, che il danno biologico è ontologicamente diverso dal danno pa- trimoniale, e, pertanto, qualora entrambi sussistano, vanno autonomamente risarciti.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce contraddittoria motivazione circa un l'omessa ° punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Anche in tal caso il motivo si articola in due distinte doglianze. Con la prima, contrassegnata dalla lett. a), la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, determinato dall'invalidità permanente residuata, incidente sulla ÷ capacità lavorativa specifica. La Corte d'appello aveva motivato la reiezione dell'appello incidentale sul punto, asserendo che il CTU aveva affermato che le minorazioni funzionali reliquate consistevano so- lo>> nella riduzione dei movimenti dell'anca, ai gradi esterni nella flesso-estensione e per circa la metà nelle rotazioni, e la tendenza a lieve abduzione nella deambulazione con prevalenza di appoggio sull'altro lato>>. Tale motivazione era solo apparente, poiché la Corte territoriale aveva omesso di motivare perché tali limitazioni funzionali non incidevano 5 炒 sulla capacità lavorativa specifica della IA, la cui professione di medico anestesista (da svolger- si prevalentemente in posizione eretta) era documental- mente provata. Emergeva ictu oculi che una lesione comportante la limitazione di circa la metà della capa- cità di rotazione dell'anca, così come anche la tenden- za ad appoggiare il peso corporeo sull'altro lato ri- spetto all'arto colpito dalla lesione (frattura del collo del femore sinistro), producevano, quale conse- guenza naturale e necessaria, una qualche incidenza sulla capacità di mantenere la stazione eretta e di de- ambulazione. Con la seconda doglianza, contrassegnata dalla lett. b), la ricorrente lamenta il mancato riconosci- mento del danno patrimoniale da lucro cessante, deter- minato dalla inabilità temporanea sofferta, inci- dente sulla capacità lavorativa specifica. La motiva- zione della Corte d'Appello sul punto era viziata, in quanto, secondo la stessa ammissione del giudice del gravame il reddito da lavoro autonomo nel 1987, anno precedente a quello in cui si era verificato il sini- stro, era di lire 98.000.000, e dunque il reddito gior- naliero era, non di lire 26.850, come erroneamente af- fermato dalla Corte territoriale, ma di lire 268.493. Pertanto, anche volendo aderire, in via di mera ipote- علي كم si, alla tesi sostenuta dal giudice d'appello, che il danno patrimoniale inferiore a quello liquidato a tito- lo di danno biologico, restava assorbito nel riconosci- mento del secondo, la decisione era palesemente viziata da errore, atteso che nel caso di specie il danno pa- trimoniale subito, a seguito della impossibilità di at- tendere alla propria professione, era stato di gran lunga superiore a quello riconosciuto a titolo di danno biologico. Inoltre, la prova della perdita patrimoniale subita per il danno in questione era anche in atti, poiché era stata depositata la dichiarazione dei reddi- ti prodotti nell'anno 1988, in cui il sinistro si ve- rificato, che recava un reddito di lire 61.000.000. 4. Per motivi di logica espositiva vanno trattate unitamente le censure contenute nel primo motivo lett. a) e nel secondo motivo lett. a), con le quali la ri- corrente si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, determinato dall'invalidità permanente, incidente sulla ca- pacità lavorativa specifica, allegando sia il vizio di violazione di legge che quello di omessa 0 contrad- dittoria motivazione della sentenza impugnata. Entrambe le censure sono infondate. In caso di evento lesivo dell'integrità personale il danno biologico e quello patrimonia- 7 le attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo riguardando il cosiddetto danno alla salute e il secondo attiene alla capacità di produrre reddito. Ciò non significa peraltro che ad ogni evento lesivo dell'integrità personale debba seguire necessariamente la liquidazione del danno biologico e di quello patri- moniale. Tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste, infatti, alcun rigido automatismo. Con la conseguenza che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual f misura la capacità di produrre reddito, ma il sog- getto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità per- inciso sulla capacità di guadagno manente abbia (Cass. 17 gennaio 1999, n. 12757; Cass. 29 gennaio 2001, n. 13409). Ciò premesso si Osserva che la Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza dell'appellante se- condo cui i postumi residuati incidevano anche sulla ha capacità di mantenere la stazione eretta. Ε 10 fatto deducendo che nella relazione del consulente tecnico erano indicati come postumi funzionali solo la ridu- zione dei movimenti dell'anca, ai gradi esterni nel- la flessoestensione e per circa la metà nelle rota- 8 zioni, e la tendenza a lieve abduzione nella deambula- zione con prevalenza di appoggio sull'altro lato>>. Da questa motivazione risulta più che evidente che la Corte territoriale non ha omesso di considerare le conseguenze dell'infortunio in relazione alla futura capacità lavorativa, ma ha ritenuto che i postumi non erano tali da incidere su questa capacità. Conseguente- mente, non si rinviene alcuna violazione di legge, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie le lamentate conseguenze patrimoniale non ebbero in realtà a verificarsi. Non si riscontra poi alcun vizio della motivazio- atteso che per quanto sintetica, l'esposizione dei ne, motivi lascia chiaramente intendere qual è stata la ra- tio decidendi seguita. Per altro verso appare evidente che la ricorrente non porta all'attenzione di questa Corte una carenza di effettiva logica nella motivazione della sentenza impugnata 0 di contraddittorietà all'interno della stessa, ma contesta direttamente le valutazioni espresse dalla Corte di merito in ordine all'insussistenza del danno patrimoniale.
5. Sempre per motivi di logica espositiva anche le censure contenute nel primo motivo lett. b) e nel secondo motivo lett. b), con le quali la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale 9 da lucro cessante determinato dall'inabilità temporanea sofferta e incidente sulla capacità lavorativa specifi- ca, vanno trattate unitamente. E' fondata la censura con la quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello ha osservato che, sulla scorta L della documentazione prodotta, in relazione al 1987 la IA aveva denunciato redditi da lavoro autonomo per complessive lire 98.000.000. Ha quindi affermato che tale importo corrisponde ad un introito medio giornaliero di lire 26.850 (98.000.000:365)>>; e da ciò ha tratto l'ulteriore conseguenza che, avendo il tri- bunale liquidato il danno da inabilità temporanea in ragione di lire 50.032 al giorno, la doglianza appariva prima facie infondata. La Corte territoriale ha dunque ritenuto che la li- quidazione del danno temporaneo alla salute fatta dal Tribunale fosse comunque superiore all'eventuale danno patrimoniale da mancato reddito preteso dalla ricorren- te;
e su questa premessa ha fondato il proprio convin- cimento circa 1'infondatezza della doglianza svolta dall'appellante. Ma questa motivazione è del tutto in- sufficiente. Dai calcoli fatti dai giudici di merito e sopra riportati risulta che la premessa posta a base del ragionamento era errata, cosicché non è dato com- 10 prendere l'esatta ratio decidendi posta a base della decisione. Per questo aspetto il ricorso va accolto essendo necessario sul punto un nuovo esame.
6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Ma iavacchi deduce l'insufficienza e contradditto- ria motivazione in ordine ad un punto decisivo del- la controversia in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. Secondo quanto dedotto, la decisione della Corte di appello si fondava sul giudizio di attendibilità dell'unico teste escusso nel corso del processo. Ma l'aver dichiarato la teşte una causa della caduta di- versa da quella riferita dalla ricorrente al c.t.u. non poteva non incidere sull'attendibilità della stes- sa. Il consulente, così come si evinceva dalla mera lettura della relazione peritale, aveva dichiarato espressamente che la reale causa della caduta, cioè lo scivolamento sul pavimento reso viscido dalla cera, gli era stata riferita dalla medesima IA nel corso delle operazioni peritali. Questa dichiarazione, non era mai stata disconosciuta dall'odierna ricorrente. La sentenza era stata emessa sull'errato presupposto che la causa della caduta fosse da ricondurre al pavimento bagnato perché da poco lavato. Il motivo è privo di fondamento. 11 Tutta la ricostruzione fatta dalla ricorrente inci- dentale si basa sulla contraddizione tra la deposizione della teste e la circostanza che sarebbe stata riferita dalla IA al consulente d'ufficio di essere sci- volata per il pavimento reso viscido dalla cera e non perché lo stesso fosse bagnato. Nella sentenza impugnata si legge: nella sua re- lazione il C.T.U. non riferisce che la IA gli aveva dichiarato di essere scivolata a causa della cera cosparsa sul pavimento. Afferma invece di aver rilevato tale circostanza dagli atti di causa. Resta ignoto don- de il C.T.U. abbia potuto trarre il suo convincimento, ma è indubitabile che si tratta di un errore, giacché tanto nell'originaria citazione che nella comparsa di costituzione non si parla affatto di cera>>. Avuto ri- • guardo a ciò, la Corte territoriale escludeva che po- tesse ritenersi inattendibile la testimone. -sopra riportato. e prescindendo dalla Da quanto considerazione della effettiva rilevanza della diversa ricostruzione del fatto è da escludersi il vizio di motivazione lamentato, in quanto la Corte d'appello af- ferma, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente incidentale, che la circostanza della caduta a causa della cera aspersa sul pavimento non era stata riferita al C.T.U. dalla IA ma era stata erroneamente lib 12 tratta dallo stesso dagli atti. Per quanto sopra detto il ricorso principale va ac- colto per quanto di ragione, cioè per il profilo rela- tivo all'inabilità permanente, secondo quanto sopra si è detto, mentre va rigettato il ricorso incidentale. In relazione al profilo accolto, la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà ad un nuovo esame del profilo in- dicato, liquidando anche le spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso prinopale e rigetta il ricorso inci- dentale;
cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 30 aprile 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vi mistura elfare IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innodenze Battista 13