Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
Alla luce del sistema che emerge dal codice, la persona offesa, allorché in sede di opposizione si trovi nella impossibilità di indicare materia per la prosecuzione delle indagini preliminari, può, comunque, far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, e ciò in ragione della facoltà riconosciutale, in via generale, dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice. Qualora le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accoglierà la richiesta di archiviazione ma fisserà, a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 cod. proc. pen. Ne consegue che, in conformità anche al dictum della Corte costituzionale (sent. N. 95 del 1997),l'indicazione dell'investigazione suppletiva non è richiesta a pena di inammissibilità. Ciò naturalmente non preclude al giudice l'uso del potere interdittivo nei casi in cui egli verifichi l'infondatezza della notizia di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 22/03/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere N. 1420
3. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 37147/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dall'avv. Ennio Mazzocco nell'interesse di IO Tavone,
avverso il decreto di archiviazione adottato il 15 luglio 1999 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso. Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Meloni, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con decreto del 15 luglio 1999 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso archiviava la notitia criminis contenuta nella denuncia presentata il 26 maggio 1999 a carico di IO GA, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Boiano.
Il giudice a quo, premesso che l'opposizione alla richiesta di archiviazione andava dichiarata inammissibile, per contenere solo una valutazione dei fatti diversa da quella prospettata dal Pubblico ministero, senza alcuna richiesta di investigazione suppletiva, precisava, riportandosi a tale richiesta, che non erano ravvisabili nei fatti esposti nella denuncia elementi di rilievo penale riconducibili al GA.
Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse del Tavone, l'avv. Ennio Mazzocco deducendo una serie articolata di motivi.
Lamenta, in primo luogo, come nei fatti esposti nella denuncia erano da ravvisare gli estremi dei delitti di abuso di ufficio "in danno" e di falso ideologico in atto pubblico.
Denuncia, poi, violazione degli artt. 409, commi 2 e 3, e 410, commi 2 e 3, c.p.p. per avere il giudice a quo precluso la procedura camerale solo perché l'opposizione era priva dell'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. Un argomento smentito dalla sentenza costituzionale n. 95 del 1997 che, nel dichiarare non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 410, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prescrive che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indichi, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, ha puntualizzato, con riferimento al preteso eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 51 della legge di delegazione (secondo cuì la persona offesa dal reato può formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare), che, stabilendo il secondo comma della disposizione impugnata, che la pronuncia immediata del decreto di archiviazione è subordinata alla duplice condizione che l'opposizione sia inammissibile e che la notizia di reato sia infondata, una opposizione che non contenga l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova non preclude al giudice per le indagini preliminari che non ravvisi - ad un primo esame - l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, c. p. p., così assicurando alla persona offesa la medesima forma di tutela prescritta dalla richiamata direttiva;
aggiungendo, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che la disciplina apprestata dall'art. 410, commi 1, 2 e 3, c.p.p. è idonea a tutelare le ragioni della persona offesa sia nel caso in cui questa intenda contrastare carenze e lacune investigative sia quando l'opposizione sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del p.m.; cosicché, dal sistema del codice emerge chiaramente che, in sede di opposizione, la persona offesa, nei casi in cui si trova nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, coerentemente, del resto, alla facoltà, riconosciutale in via generale dall'art. 90 c.p.p., di presentare memorie al giudice. Con la conseguenza che questo può non accogliere la richiesta di archiviazione e fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 1, c.p.p., così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi due commi dell'art. 410. Con il terzo motivo si lamenta l'abnormità del provvedimento denunciato in quanto motivato per relationem alla richiesta del Pubblico ministero, omettendo di prendere in considerazione l'atto di opposizione e, quindi, senza motivare in ordine alle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'opposizione stessa.
In prossimità dell'odierna camera di consiglio, l'avv. Mazzocco ha presentato una memoria a sostegno del ricorso, insistendo, in particolare, sulla difformità della decisione impugnata dalle linee tracciate dalla sentenza costituzionale n. 95 del 1997.
2. Il ricorso è inammissibile.
È noto come, sul tema riguardante la sindacabilità da parte della persona offesa del decreto di archiviazione, una serie di decisioni, assumendo come punto di rilevanza ermeneutica la lettera dell'art.409, comma 6, c.p.p., ha ritenuto tale provvedimento ricorribile per cassazione nelle (sole) ipotesi di nullità previste dall'art. 127, comma 5, dello stesso codice (Sez. I, 3 aprile 1991, Nuzzo;
Sez. I, 8 aprile 1991, Ghiani;
Sez. VI, 20 settembre 1991, Di Salvo;
Sez. V, 12 dicembre 1991, Cittaro), oltre che, a seguito della sentenza costituzionale n. 353 del 1991, nei casi di archiviazione disposta nonostante l'omesso avviso alla persona offesa che abbia domandato di essere avvertita della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero (Sez. VI, 3 giugno 1992, Barca;
Sez. II, 10 giugno 1992, Ghini). Ai detti tracciati interpretativi va ricollegata la posizione giurisprudenziale che, dopo aver ribadito il principio secondo cui, per l'espresso disposto dell'art. 127, comma 5 (e soltanto per le ipotesi di violazione dei commi 1, 3 e 4 di detto articolo) è proponibile ricorso per cassazione, escludeva la deducibilità di censure diverse da quelle previste dall'art. 606, comma 1, lettera c, prima parte (Sez. V, 31 gennaio 1992, Palmieri). Si era, peraltro, affermato, sempre in forza della richiamata linea interpretativa, che avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa, abbia accolto, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, non è esperibile alcuna forma di gravame (Sez. I, 23 marzo 1992, Tassone;
Sez. I, 14 dicembre 1993, Fanni). Donde, ancora, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro l'ordinanza e, a fortiori, contro il decreto di archiviazione (Sez. I, 3 dicembre 1992, Marro). Circa, poi, il dovere del giudice di argomentare in ordine all'ammissibilità dell'opposizione, si era deciso nel senso che il provvedimento di archiviazione non esige una specifica espressa motivazione, potendo questa risultare implicitamente dal contesto del decreto in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis (Cass., 19 febbraio 1993, Laise), cosi da istituire una sorta di complementarità tra i due requisiti richiesti per l'introduzione del rito camerale.
Sul versante, poi, della sindacabilità del provvedimento interdittivo, è significativo ricordare come talora la preclusione alla proponibilità del ricorso davanti a questa Corte per contestare il giudizio di inammissibilità dell'opposizione veniva ritenuta perché con l'impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione in una materia in cui tale ricorso è ammissibile solo per censurare le nullità previste dall'art. 127, comma 5. (Sez. VI, 6 giugno 1994, Merlo;
Sez. VI, 4 maggio 1995, Dall'Igna). Nell'enunciare il principio che il giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione è statuizione costituente, accanto all'accertamento della infondatezza della notitia criminis, presupposto per la pronuncia di archiviazione, una delle prime decisioni sul tema (precisamente, Sez. VI, 24 gennaio 1991, Sbordone) ne aveva tratto la conseguenza che, di fronte ad una opposizione alla richiesta di archiviazione, nel caso in cui il provvedimento venga adottato soltanto in base alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, senza alcuna valutazione in merito all'ammissibilità dell'opposizione, l'ordinanza è ricorribile per cassazione. Una linea interpretativa che conserva una significativa continuità con quelle decisioni che hanno affermato la ricorribilità, ai sensi dell'art. 409, comma 6, dell'ordinanza adottata a conclusione del procedimento incidentale allorché, pur in presenza di una ammissibile opposizione, il giudice, conformemente alla richiesta del pubblico ministero, denegasse l'udienza camerale decidendo mediante decreto, in tal caso verificandosi violazione del contraddittorio per omessa fissazione dell'udienza (Sez. II, 27 gennaio 1992, Esposito;
Sez. V, 1^ giugno 1992, Strano). La medesima ratio decidendi è ravvisabile in quella giurisprudenza la quale ha sostenuto che il giudice, ove ritenga inammissibile l'opposizione, deve enunciarne le ragioni con adeguata motivazione (Sez. VI, 16 dicembre 1992, Capponi) ed ha ritenuto che condizioni per l'accoglimento della richiesta del pubblico ministero con provvedimento de plano sono sia l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova sia l'infondatezza della notizia di reato, condizioni delle quali il giudice deve dare atto in motivazione. In difetto di tali condizioni - si è detto - il mancato esperimento della procedura camerale e la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio che ne deriva integrano una situazione in cui deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento di archiviazione, secondo i principi enunciati dalla sentenza costituzionale n. 353 del 1991 (Sez. I, 7 febbraio 1994, Lecce;
Sez. III, 28 settembre 1994, Perri;
Sez. V, 24 ottobre 1994, Triglia;
Sez. VI, 4 maggio 1995, Dall'Igna; Sez. VI, 14 novembre 1995, Caffarelli). Non mancandosi, poi, di rimarcare come pure la produzione di nuovi documenti allegati all'atto di opposizione con richiesta di un approfondito esame degli stessi è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità dell'opposizione nonostante la mancanza di specifici suggerimenti probatori nell'atto stesso (Sez. VI, 20 giugno 1994, Migliaccio) e che la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione può ritenersi implicitamente contenuta nella dichiarazione di infondatezza della notizia di reato (Sez. I, 8 novembre 1994, Di Leo). Ad un'analoga tendenza si ricollega il principio che ravvisa l'azionabilità del ricorso per cassazione come unico strumento a tutela della violazione del diritto di difesa;
così da superare le obiezioni - per la verità, non sempre pertinenti, considerato che la totale assenza di motivazione può avere, come si vedrà fra poco, una diretta incidenza sull'instaurazione del rito camerale e, quindi, sul rispetto del contraddittorio - avanzate in ordine alla proponibilità delle censure di cui all'art. 606, comma 1, lettera c, c.p.p. (Sez. VI, 20 giugno 1994, Migliaccio;
Sez. I, 17 maggio 1995,
Ferretti); in tal modo dando anche conto delle perplessità che avevano determinato i conditores ad una rigorosa delimitazione (non soltanto dei mezzi, ma anche) dei casi di proponibilità del gravame avverso il provvedimento di archiviazione. Ciò tanto più considerando che la Corte costituzionale, nella ricordata sentenza n. 353 del 1991, aveva precisato che il diritto di difesa dell'offeso dal reato (ed il conseguente rispetto del principio del contraddittorio) risulta, nel sistema del nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato nella fase delle indagini preliminari, entro la quale si colloca il procedimento di archiviazione. Non tanto per la sua (solo eventuale) titolarità di pretese di danno, da far valere se ed in quanto venga esercitata l'azione penale, "ma soprattutto in funzione della sua qualità di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilità si esercizio di plurimi diritti o facoltà, in "una sfera di azione che se certamente non può in alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale", tende a realizzare, mediante forme di adesione all'attività del pubblico ministero ovvero di "controllo" su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2, e n. 51, della legge-delega (così la Relazione al progetto preliminare, pag. 41)". E non appare davvero poco significante considerare che la Corte costituzionale pervenne alla statuizione relativa alla proponibilità del ricorso per cassazione ad opera della persona offesa cui, nonostante ne avesse fatta espressa richiesta, non fosse stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, non attraverso una pronuncia di tipo demolitorio ma utilizzando il modulo della sentenza interpretativa di rigetto, col fare leva su un'interpretazione secundum Constitutionem (e, per giunta, costituzionalmente obbligata) della disciplina sottoposta al vaglio di legittimità, osservando conclusivamente come la detta omissione, con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di sindacare la richiesta del pubblico ministero, viene "a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, comma 6, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione.
Diviene allora estremamente importante riflettere sul come la problematica tenda a divaricarsi a seconda che il provvedimento conclusivo della procedura sia l'ordinanza ovvero il decreto di archiviazione. E ciò perché, mentre è rimasta incontestata la linea interpretativa in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall'art. 127, comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto laddove le parti non siano poste in grado di esercitare le facoltà ad esse riconosciute dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio, non trascurabili posizioni interpretative, nell'ambito dei rigorosi confini fissati dalla legge quanto alle rimostranze da far valere, hanno coinvolto il regime della sindacabilità, da parte della persona offesa dal reato, del decreto di archiviazione, tutte le volte in cui venga richiesta, attraverso l'opposizione, la procedura camerale (cfr. Sez. VI, 16 dicembre 1997, Sofri).
3. Proprio sul versante della sindacabilità del provvedimento di archiviazione, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito - rigorosamente incentrando la statuizione sul decreto emesso de plano - che se tale provvedimento è carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 c.p.p., esso è ricorribile per cassazione. E ciò perché l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile ai casi di impugnabilità contemplati dall'art. 409, comma 6. Hanno puntualizzato, però, le Sezioni unite che in tale ipotesi non si versa nella fattispecie di cui all'art. 606, comma 1, lettera e, di controllo, cioè, sulla motivazione, ma in quella della (mancata) verifica delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere di interdire alla persona offesa l'accesso al procedimento di archiviazione con le forme proprie della garanzia della camera di consiglio. Cosi da evidenziare come all'onere della persona offesa di proporre un'opposizione che contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, comma 1, fa da riscontro la modificazione del procedimento, nel senso che, mediante l'opposizione, la persona offesa, intervenendo nel procedimento stesso, determina la sostituzione automatica della forma procedimentale di verificazione dell'infondatezza della notizia di reato in quella prevista, per il procedimento davanti al Tribunale, dall'art. 127 c.p.p.. Tanto da concludere che l'inammissibilità dell'opposizione può conseguire solo in assenza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410 in termini di inidoneita dell'atto, nel suo sviluppo procedimentale, a rappresentare l'interesse della persona offesa nello sbocco obbligatorio del rito camerale e, dunque, nell'obbligatoria instaurazione del contraddittorio (Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa). Rilievi, ancora una volta, in grado di comprovare come la problematica concernente il ruolo della persona offesa dal reato resti fondamentalmente incentrata, considerata l'opera (di adesione e) di controllo sull'attività di indagine del pubblico ministero, al rispetto del principio del contraddittorio, da ritenere vulnerato tutte le volte in cui, nonostante la presenza nell'atto di opposizione dei requisiti della rilevanza e della pertinenza, che definiscono la portata delle condizioni richieste a pena di inammissibilità, venga inibita la procedura camerale e, conseguentemente, pronunciato decreto di archiviazione.
4. La silloge giurisprudenziale sopra riportata e le statuizioni delle Sezioni unite che costituiscono, almeno in parte, l'approdo delle soluzioni ermeneutiche già tracciate da questa Corte hanno ricevuto ampie conferme nelle linee interpretative seguite dalla giurisprudenza successiva, talora con significative chiarificazioni quanto alla legittimità dell'esercizio del potere "interdittivo", peraltro nella quasi totalità dei casi incentrata sulla verifica di censure aventi ad oggetto la "completezza delle indagini", secondo una regola canonizzata dalla sentenza costituzionale n. 88 del 1991. Si è precisato così che l'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere un preciso tipo di investigazione, suppletiva intendendosi per tale quella che si pone in rapporto di strumentalità dialettica rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero secondo i giudizi della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerire dell'investigazione al reato e per rilevanza l'idoneità ad incidere sulle risultanze dell'attività d'indagine compiuta dal titolare dell'azione penale;
con in più i requisiti della concretezza e della specificità, costituiti dall'indicazione dei mezzi di prova (Sez. VI, 2 dicembre 1996, Manenti); requisiti la cui presenza viene elusa anche quando l'indicazione - pur formalmente presente - si risolva nella proposizione di temi di indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti (Sez. VI, 16 maggio 1997, Vitale). L'esercizio del potere "interdittivo" deve, perciò, chiarire i motivi della inidoneità dell'opposizione, senza, però, che al giudice sia consentita una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e degli elementi di prova (Sez. VI, 2 dicembre 1996, Ferretti). Il giudice che non ritenga sussistenti le condizioni che legittimano l'instaurazione del contraddittorio è tenuto a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità (Sez. I, 11 febbraio 1997, Panci);
fermo restando che non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio e ad instaurare la fase dell'udienza camerale la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo e indifferente ai fini della decisione;
infatti non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile il opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero e a determinarne eventualmente il rigetto (Sez. VI, 16 novembre 1998, Schiavon).
L'intreccio delle varie posizioni giurisprudenziali sembra, dunque, convergere nella statuizione - peraltro già ricavabile dal più volte ricordato decisum delle Sezioni unite - in forza della quale, ove sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può provvedere de plano esclusivamente se ricorrono le condizioni, da un lato, dell'inammissibilità dell'opposizione (nei terminì sopra precisati) e, dall'altro lato, della infondatezza della notizia di reato, condizioni che devono essere esternate entrambe nella motivazione (Sez. V, 14 dicembre 1998, Massone;
Sez. I, 27 gennaio 1999, Orioli).
5. In tale panorama giurisprudenziale si è inserita la sentenza costituzionale n. 95 del 1997, con la quale - senza neppure utilizzare il modello della sentenza interpretativa di rigetto - è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 410, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prescrive che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indichi a pena di inammissibilità l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, mentre la direttiva n. 51 dell'art. 2, comma 1, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 (cioè la norma interposta), si limita a stabilire che la persona offesa deve formulare istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare. Ha, più in particolare, osservato la Corte che un'opposizione che non contenga l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova non preclude al giudice che non ravvisi, ad un primo esame, l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, c.p.p., cosi da assicurare alla persona offesa il medesimo regime protettivo prescritto dall'art. 2, n. 51, della legge-delega. Puntualizzando come, anzi, in tale ipotesi, il codice garantisce maggiormente la persona offesa, in quanto l'art. 410, comma 2, c.p.p. indica espressamente i due presupposti (inammissibilità dell'opposizione e infondatezza della notizia di reato) che legittimano la pronuncia del decreto di archiviazione de plano, mentre, alla stregua della direttiva n. 51 della legge-delega l'obbligo di fissare l'udienza viene meno in ogni caso in cui il giudice non ritenga di dover disporre direttamente l'archiviazione. Secondo la Corte, dunque, la disciplina dettata dall'art. 410, commi 1 e 2, c.p.p. ha introdotto un meccanismo idoneo a contrastare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendo in tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare direttamente il decreto di archiviazione. Il comma 1 dell'art. 410 c.p.p. disciplina l'opposizione solo con riferimento alla situazione - più frequente - in cui la persona offesa si duole per l'insufficienza e l'incompletezza delle indagini (sentenza n. 88 del 1991). Ma, nelle situazioni in cui le indagini siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato. Cosicché, se le argomentazioni della persona offesa siano convincenti, il giudice è tenuto fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 21 (espressamente richiamato dall'art. 410, comma 3, C.P.P.), tanto da garantire alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari. Dal sistema del codice emerge, perciò, che in sede di opposizione la persona offesa, nei casi in cui si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo, del resto, con la facoltà, riconosciutale in via generale dall'art. 90 c.p.p., di presentare memorie al giudice: ove le argomentazionì della persona offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accoglierà la richiesta di archiviazione, ma fisserà, a norma dell'art. 409, comma 2, c.p.p., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 c.p.p.
6. Non sembra, peraltro, che la motivazione della sentenza costituzionale sopra riportata divarichi in alcun modo dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema. La decisione rappresenta, anzi, una significativa presa d'atto del diritto vivente in materia, anche per i perspicui rilievi circa le già avvertite ragioni della frequenza del rapporto tra esercizio del potere interdittivo e indicazione delle indagini suppletive.
Il rilievo, cioè, che li, indicazione dell'investigazione suppletiva non è richiesta a pena di inammissibilità, non preclude, infatti, l'uso del potere interdittivo nei casi in cui il giudice verifichi l'infondatezza della notizia di reato.
Ciò comporta, d'altro canto, che l'opera di controllo demandata a questa Corte Suprema dall'art. 409, comma 6, deve arrestarsi a tale verifica (oltre che a quella, di carattere altrettanto formale, derivante dalla sentenza costituzionale n. 353 del 1991). Senza trascurare il "rimedio" previsto dall'art. 414 c.p.p., del quale non è esclusa l'attivazione pure ad iniziativa della persona offesa, sempre operando per il Pubblico ministero richiedente la riaperura delle indagini l'invalicabile limite preclusivo derivante dalla "esigenza di nuove investigazioni". Un profilo che, per quanto non adeguatamente approfondito, non pare comporti per la persona offesa dal reato alcun ulteriore effetto interdittivo, oltre quello derivante dal precetto dell'art. 410 c.p.p.. Ma, a parte tale rilievo - che meriterebbe più attente riflessioni esulanti dal thema decidendi - il rischio insito nel richiamo a modelli estranei alla natura non giurisdizionale del provvedimento di archiviazione, è agevolmente identificabile della surrettizia introduzione di quel sindacato sul vizio della motivazione che il legislatore ha inteso categoricamente escludere.
7. Nè, per tornare al caso di specie, appare pertinente il ricorso all'addebito di abnormità del decreto denunciato, ipotizzabile solo nei casi di violazione dei limiti assegnati dalla legge a tale provvedimento, tanto da provocare l'intervento di un meccanismo di "autoconservazione" del sistema, attuabile solo utilizzando il rimedio del ricorso per cassazione;
il che presuppone l'assoluta assenza dell'apparato argomentativo sempre in funzione (anche qui) di un abnorme esercizio del poteri di interdizione (arg. ex artt. 125, comma 3, ultima parte, e 409, commi 1 e 6; ma v. anche Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa, che ha perentoriamente escluso dai "casi" di ricorso avverso il decreto di archiviazione, la previsione contenuta nell'art. 606, comma 1, lett. e).
Infatti, il Giudice per le indagini preliminari ha operato un preciso richiamo alle - peraltro puntuali ed argomentate - richieste del Pubblico ministero circa l'insussistenza delle condizioni per qualificare reati gli episodi riferiti nella denuncia, utilizzando il metodo per relationem consentito tutte le volte in cui risulti il vaglio critico di quanto recepito dal provvedimento conclusivo. Fermo restando il rigore delle verifiche - la cui valenza se va, da un lato, ridimensionata non può, dall'altro lato essere enfatizzata - in ordine alla mancata richiesta dell'investigazione suppletiva, alla luce degli argomenti contenuti nella sentenza costituzionale n. 95 del 1997. Il tutto, peraltro, in un ambito ove solo l'erroneo esercizio del potere interdittivo o l'assoluta assenza di apprezzamento delle ragioni del mancato esercizio dell'azione penale, in cui si sostanzia il controllo del giudice alla stregua del principio espresso dall'art. 112 della Costituzione, può essere oggetto di sindacato davanti a questa Corte.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di un somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000