Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 1420
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Sentenza 22 marzo 2000

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Alla luce del sistema che emerge dal codice, la persona offesa, allorché in sede di opposizione si trovi nella impossibilità di indicare materia per la prosecuzione delle indagini preliminari, può, comunque, far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, e ciò in ragione della facoltà riconosciutale, in via generale, dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice. Qualora le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accoglierà la richiesta di archiviazione ma fisserà, a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 cod. proc. pen. Ne consegue che, in conformità anche al dictum della Corte costituzionale (sent. N. 95 del 1997),l'indicazione dell'investigazione suppletiva non è richiesta a pena di inammissibilità. Ciò naturalmente non preclude al giudice l'uso del potere interdittivo nei casi in cui egli verifichi l'infondatezza della notizia di reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 1420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1420
    Data del deposito : 22 marzo 2000

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