Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 3
La disposizione dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., statuendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, esclude solo che l'erroneo "nomen juris" possa pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione del quale l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia inteso avvalersi, ma non può consentire che il giudice, modificando la reale volontà dell'interessato, sostituisca il mezzo di impugnazione voluto e inammissibilmente proposto dalla parte con quello che sarebbe astrattamente ammissibile, e però diverso da quello che la parte ha inteso in concreto proporre, dando ad esso consapevolmente la denominazione sua propria. Ed invero, l'impugnazione va dichiarata inammissibile tutte le volte che non sia riscontrabile erroneità alcuna nella denominazione attribuita dalla parte, e risulti inequivocabilmente dal contenuto dell'atto, che la parte abbia voluto utilizzare proprio lo strumento non predisposto dall'ordinamento, perché in quel caso non si tratta di inesatta qualificazione formale, suscettibile di rettifica "ope judicis", ma di un'infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità. (Fattispecie in cui era stato proposto ricorso per cassazione "ex" art. 311 cod. proc. pen. avverso provvedimento del g.i.p. di reiezione di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare).
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui consente una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di regressione del procedimento, prevedendo che il tempo della custodia già sofferta nella fase o nel grado pregressi venga computato solo nella durata complessiva di essa, giacché solo con riferimento ai termini complessivi di custodia cautelare la direttiva 61 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 pone dei limiti di predeterminazione in relazione alle diverse categorie di reati e, quanto alla pretesa lesione del diritto di difesa, la circostanza che l'accoglimento di un'eccezione difensiva, facendo regredire il processo, comporti la nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, non può farsi commistione tra il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o non, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione.
Il ricorso immediato per cassazione, cosiddetto "per saltum", avverso i provvedimenti concernenti la revoca, la modificazione o l'estinzione delle misure cautelari non è consentito nel vigente ordinamento processuale, dovendo, nelle predette ipotesi, essere proposta impugnazione ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e cioè l'appello, e potendo solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, essere esperito il ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Fallimento: sproporzione tra prestazioni è prova di partecipatio fraudis del terzoAccesso limitatoElisa Cinini · https://www.altalex.com/ · 22 aprile 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 19/06/1999
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 3617
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 15645/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NI n. il 27.08.1965
avverso ordinanza del 30.03.1998 G.I.P. TRIBUNALE di VERONA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Ranieri, che ha chiesto di riqualificare il ricorso come appello ex art. 310 cpp, con rimessione degli atti al Tribunale della libertà di Venezia. O S S E R V A
I. Con ordinanza del 30 marzo 1998, il gip del tribunale di Verona rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare avanzata da DE NI, rilevando che, a seguito della decisione della Corte di cassazione di annullare la sentenza di condanna pronunciata dalla corte di assise di appello di Venezia ed essendo il procedimento regredito alla fase di primo grado, i termini di fase decorrevano di nuovo, ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.p., sicché, essendo il reato più grave quello di omicidio, il limite di durata massima complessiva della custodia cautelare (sei anni) non era ancora decorso. Secondo il gip, inoltre, la custodia cautelare in carcere appariva l'unica idonea a garantire l'esigenza cautelare del pericolo di fuga dell'imputato e non poteva essere sostituita dalla più blanda misura degli arresti domiciliari, come richiedeva l'indagato.
Ricorre per cassazione il difensore del Todesco, prospettando innanzitutto la questione di legittimità costituzionale dell'art.303 comma 2 c.p. in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 Cost., sia per eccesso di delega (art. 2 n. 61 181/1987), sia per violazione del diritto di difesa, in quanto la norma mina la possibilità di proporre eccezioni per lo spettro del raddoppio della custodia cautelare. Viene inoltre affermato che la sentenza di annullamento della Corte di cassazione è stata pronunciata "senza rinvio" e non "con rinvio" come richiede l'art. 303 comma 2 c.p.p., e, quindi, non sarebbe operante nella specie il criterio della decorrenza ex novo previsto per la regressione del procedimento a una fase anteriore, bensì quello indicato nell'art. 620 lett. d) c.p.p., che concerne i provvedimenti non consentiti dalla legge. Da ultimo, il ricorrente lamenta che sull'istanza di scarcerazione si sia pronunciato lo stesso giudice (il dott. Pagliuca) che dispose a suo tempo la misura cautelare a suo carico. Peraltro, poiché contro la decisione del tribunale di Venezia, adito contro altra ordinanza del dott. Pagliuca dopo l'annullamento che aveva confermato l'efficacia temporale della misura era stato proposto un secondo ricorso per cassazione tuttora pendente, si chiedeva di disporre la riunione dei due procedimenti, per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
II. Preliminare è l'esame della proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma 2 c.p.p., nella parte in cui consente una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di regressione del procedimento (nella specie, avvenuta per annullamento senza rinvio, su eccezione difensiva, della sentenza di secondo grado e, per l'effetto, della sentenza del gip del tribunale di Verona), prevedendo che il tempo della custodia già sofferta nella fase o nel grado pregressi venga computata solo nella durata complessiva di essa, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 Cost. Come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass., 21 gennaio 1993, Alleruzzo, in Arch. n. proc. pen., 1993, 795; Id., 24 gennaio 1994, Gigliotti, in C.ED. Cass., n. 196679), la questione è manifestamente infondata sotto entrambi i profili dedotti. Deve affermarsi innanzitutto, in relazione all'art. 76 Cost., che non sussiste il denunciato contrasto con la direttiva 61
della legge delega, la quale distingue due tipi di termini massimi di custodia cautelare: a) quelli riguardanti "ciascuna fase processuale" ispirati ai principi della segmentazione della autonomia di ciascun termine relativo alla fase di riferimento;
b) quelli relativi alla "durata massima" della custodia in carcere, ispirati ai principi dell'astrattezza e della globalità. Soltanto per tale secondo tipo di termine (c.d. "tetto" della custodia), il legislatore delegante ha stabilito che la durata massima debba essere "predeterminata in relazione alle diverse categorie di reati", mentre con riferimento al primo tipo di termine la delega ha riservato ampia libertà al legislatore delegato.
Neppure sussiste il denunciato contrasto con l'art. 24 Cost., perché, a parte il previsto tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 Cost., che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccepire una nullità che faceva regredire la situazione processuale, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o non, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione.
Nel merito, il ricorso è inammissibile.
Come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (26 novembre 1997, Nexhi), il ricorso immediato per cassazione, c.d. per saltum, avverso i provvedimenti concernenti la revoca, la modificazione o l'estinzione delle misure cautelari non è consentito nel nostro vigente ordinamento processuale, dovendo, nelle predette ipotesi, essere proposta impugnazione ai sensi dell'art. 310 c.p.p., cioè l'appello, e potendo solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, essere esperito il ricorso per cassazione (Cass., Sez. I, 23 agosto 1995, Fucile;
Id, Sez. VI, 20 gennaio 1994, Bassetti). Dal suddetto rilievo deve farsi derivare l'inammissibilità del ricorso, non essendo giuridicamente possibile, nel caso in esame, introdurlo nel processo sotto la mutata tipologia dell'atto (appello invece di ricorso per cassazione) che si ottiene attraverso la "qualificazione" di cui parla l'art. 568 comma 5 c.p.p., nella specie non applicabile. Questa norma, infatti, statuendo che "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta", esclude solo che l'erroneo nomen juris possa pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione del quale l'interessato, ad onta della inesatta "etichetta", abbia inteso avvalersi. E, in tal senso, il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione, privilegiando rispetto alla formale apparenza la presunta volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché si tratta di salvare e non già di modificare la reale volontà dell'interessato, non è consentito al giudice di sostituire il mezzo di impugnazione voluto ed inammissibilmente proposto dalla parte (ricorso per cassazione) con quello che sarebbe astrattamente ammissibile (appello) e però diverso da quello che la parte - come nel caso in esame - ha inteso in concreto proporre, dando ad esso consapevolmente la denominazione sua propria (ricorso per cassazione).
Appare conseguente affermare che l'impugnazione va dichiarata inammissibile tutte le volte che non sia riscontrabile erroneità alcuna nella denominazione attribuita dalla parte, e risulti inequivocabilmente dal contenuto dell'atto, che la parte abbia voluto utilizzare proprio lo strumento non predisposto dall'ordinamento. Non si tratta allora di inesatta qualificazione formale, suscettibile di rettifica ope judicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con la inammissibilità.
Nel caso di specie, il suddetto convincimento è dato desumere sia dai requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione, che denota chiaramente la volontà di proporre ricorso per cassazione, sia dalla palese consapevolezza del ricorrente, risultante dall'atto di impugnazione, dell'inammissibilità dell'appello (ai sensi dell'art. 310 c.p.p.) che eventualmente fosse stato proposto.
Resta assorbita ogni altra doglianza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze di legge meglio precisate nel dispositivo. Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. d i c h i a r a manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale d i c h i a r a il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende..
Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento venga comunicato al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il ricorrente, ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998