Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3677
CASS
Sentenza 19 giugno 1998

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La disposizione dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., statuendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, esclude solo che l'erroneo "nomen juris" possa pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione del quale l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia inteso avvalersi, ma non può consentire che il giudice, modificando la reale volontà dell'interessato, sostituisca il mezzo di impugnazione voluto e inammissibilmente proposto dalla parte con quello che sarebbe astrattamente ammissibile, e però diverso da quello che la parte ha inteso in concreto proporre, dando ad esso consapevolmente la denominazione sua propria. Ed invero, l'impugnazione va dichiarata inammissibile tutte le volte che non sia riscontrabile erroneità alcuna nella denominazione attribuita dalla parte, e risulti inequivocabilmente dal contenuto dell'atto, che la parte abbia voluto utilizzare proprio lo strumento non predisposto dall'ordinamento, perché in quel caso non si tratta di inesatta qualificazione formale, suscettibile di rettifica "ope judicis", ma di un'infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità. (Fattispecie in cui era stato proposto ricorso per cassazione "ex" art. 311 cod. proc. pen. avverso provvedimento del g.i.p. di reiezione di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare).

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui consente una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di regressione del procedimento, prevedendo che il tempo della custodia già sofferta nella fase o nel grado pregressi venga computato solo nella durata complessiva di essa, giacché solo con riferimento ai termini complessivi di custodia cautelare la direttiva 61 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 pone dei limiti di predeterminazione in relazione alle diverse categorie di reati e, quanto alla pretesa lesione del diritto di difesa, la circostanza che l'accoglimento di un'eccezione difensiva, facendo regredire il processo, comporti la nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, non può farsi commistione tra il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o non, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione.

Il ricorso immediato per cassazione, cosiddetto "per saltum", avverso i provvedimenti concernenti la revoca, la modificazione o l'estinzione delle misure cautelari non è consentito nel vigente ordinamento processuale, dovendo, nelle predette ipotesi, essere proposta impugnazione ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e cioè l'appello, e potendo solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, essere esperito il ricorso per cassazione.

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  • 1Fallimento: sproporzione tra prestazioni è prova di partecipatio fraudis del terzoAccesso limitato
    Elisa Cinini · https://www.altalex.com/ · 22 aprile 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3677
Data del deposito : 19 giugno 1998

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