Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2004, n. 43219
CASS
Sentenza 8 aprile 2004

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Nel procedimento davanti al giudice di pace, la citazione a giudizio deve essere notificata all'imputato almeno trenta giorni prima dell'udienza, anche qualora il giudice ne abbia disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 29 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; l'inosservanza del termine, incidendo sul diritto d'intervento dell'imputato, determina la nullità della citazione ai sensi dell'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen. e l'invalidità di tutti gli atti conseguenti, con la regressione del procedimento al grado in cui si è verificata la nullità. (Nella specie il giudice di pace aveva disposto la rinnovazione della citazione a seguito della mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2004, n. 43219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43219
    Data del deposito : 8 aprile 2004

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