Sentenza 8 aprile 2004
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la citazione a giudizio deve essere notificata all'imputato almeno trenta giorni prima dell'udienza, anche qualora il giudice ne abbia disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 29 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; l'inosservanza del termine, incidendo sul diritto d'intervento dell'imputato, determina la nullità della citazione ai sensi dell'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen. e l'invalidità di tutti gli atti conseguenti, con la regressione del procedimento al grado in cui si è verificata la nullità. (Nella specie il giudice di pace aveva disposto la rinnovazione della citazione a seguito della mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2004, n. 43219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43219 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 08/04/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 00542
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 026852/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH TR N. IL 14/04/1958;
avverso SENTENZA del 03/03/2003 TRIBUNALE di FERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
AC TR ricorre per Cassazione avverso la prefata sentenza confermativa di quella emessa il 22/11/02 dal giudice di pace di Fermo, con la quale era stata condannata alla pena di giorni trenta di permanenza domiciliare, oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi due, per il reato di cui all'art. 186 comma 2 c.d.s., accertato nel territorio del comune di Fermo in data 6/4/ 02, deducendo i seguenti motivi:
1) l'inosservanza dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 20 comma 3 e 29 comma 3 D.L.vo n. 274/00, in quanto, non essendo la ricorrente comparsa alla prima udienza dibattimentale del 27.9.02 dinanzi al giudice di pace per legittimo impedimento ed essendo stata disposta la rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputata per la nuova udienza del 25.10.02, notificata alla medesima solo in data 15.10.02, non era stato osservato l'obbligo dell'assegnazione di un termine minimo a comparire di trenta giorni previsto dal citato art. 20 comma 3;
2) l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. c) c.p.p. in ordine alla recidiva ed alla pena irrogata, in quanto, non essendo stata specificamente contestata all'imputata nel capo di imputazione la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, alla medesima andava irrogata la sola pena prevista dall'art. 52 comma 2 lett. c) D.L.vo 274/00 e non quella prevista dal successivo comma 3
della stessa norma.
Il ricorso è, quanto al primo motivo, fondato.
Ed invero, l'art. 20 comma 3 D.L.vo n. 2 74/2000 stabilisce che per il procedimento penale davanti al giudice di pace il termine a comparire non può essere inferiore a quello di trenta giorni prima dell'udienza, mentre in applicazione di un principio sistematico generale fissato dall'art. 143 disp. att. c.p.p. il successivo art. 29 comma 3 D.L.vo cit. statuisce che, nei casi in cui occorre rinnovare (come nel caso di specie è accaduto) la citazione a giudizio, vi provvede il giudice di pace ex officio.
È evidente che in quest'ultimo caso, una volta che il giudice di pace abbia disposto la rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, per essere stato quest'ultimo impedito a comparire alla prima udienza dibattimentale per una legittima causa, anche se sul punto specifico nulla dice il citato art. 29 comma 3, debba essere osservato lo stesso termine a comparire di trenta giorni previsto dall'art. 20 comma 3 del D.L.vo 2 74/2000. Nel caso di specie si è verificato invece che la rinnovata citazione a giudizio per l'udienza del 25.10.2002 sia stata notificata il 15.10.2002 e cioè senza l'osservanza del suddetto termine a comparire.
Deve ritenersi che tale inosservanza, poiché incide sul diritto d'intervento dell'imputata in giudizio, restringendo indebitamente il tempo alla medesima concesse per organizzare la propria difesa, configuri una nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che si è verificata al tempo della notificazione, perché se tra quest'ultima e la nuova data fissata per il giudizio non è intercorso il periodo stabilito di trenta giorni, gli effetti complessivi della citazione non possono essersi prodotti (cfr. cass. pen., sez. 4^, 3.12.1996, n. 10373, Prignacchi;
SS.UU., 5.7.1995, n. 8, P.M. in proc. c. Cirulli). Affermata la nullità della citazione a giudizio della ricorrente per l'udienza del 25.10.02, ne consegue, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., l'invalidità di tutti gli atti consecutivi che da quella dipendano, nonché la regressione del procedimento al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo (comma 3 del sopracitato art. 185). Resta assorbita, con l'accoglimento del primo motivo, ogni questione dedotta con la seconda censura.
P.Q.M.
- annulla la sentenza impugnata, nonché la sentenza del Giudice di pace di Fermo del 22.11.2002 e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Fermo.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004