Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
In materia di liberazione anticipata, la previsione dell'ampliamento di detrazione di pena introdotto dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con legge 21 febbraio 2014 n.10, in favore dei soggetti già destinatari della liberazione anticipata in via ordinaria che abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione, non implica un automatismo tra liberazione anticipata ordinaria già applicata e concessione degli ulteriori trenta giorni di liberazione anticipata speciale, ma richiede, per la sua operatività, una ponderata verifica della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione durante l'intero rapporto esecutivo, ivi compreso il periodo successivo alla concessione del beneficio ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2014, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 23/09/2014
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 2525
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 19861/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO LU N. IL 02/01/1983;
avverso l'ordinanza n. 543/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 01/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 1 aprile 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava il reclamo in tema di liberazione anticipata "speciale" proposto da TO GI avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Bari in data 19 febbraio 2014.
UL GI in rapporto al periodo di carcerazione sofferto dal 24.11.2009 al 25.5.2013 ha ottenuto la detrazione ordinaria in tema di liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 ord.pen.. Con l'istanza oggetto di valutazione aveva chiesto, per il periodo successivo al 1 gennaio 2010 l'ulteriore detrazione di giorni trenta prevista dal D.L. n. 146 del 2013 (conv. con modificazioni con L. n. 10 del 2014) all'art. 4, comma 2.
Il Magistrato ed il Tribunale di Sorveglianza negano l'accesso al particolare beneficio aggiuntivo in rapporto all'esame della condotta tenuta dal UL in epoca successiva alla concessione del beneficio ordinario. È emerso infatti che nel corso della detenzione domiciliare concessa con provvedimento del 16 maggio 2013 il UL (in data 24 gennaio 2014) ha tenuto condotta di palese inosservanza delle prescrizioni, essendo stato sorpreso all'interno di un circolo ricreativo in compagnia di cinque soggetti pregiudicati. Da ciò deriva il diniego, posto che la condotta (che ha determinato la revoca della detenzione domiciliare) viene ritenuta sintomatica della mancata adesione effettiva al percorso risocializzante e comunque tale da comportare la negativa constatazione di cui al comma 2 della norma in parola.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - UL GI, deducendo erronea applicazione del D.L. n. 146 del 2013, art.
4. In particolare il ricorrente afferma che la valutazione del Tribunale viola il principio di autonomia della valutazione dei semestri di pena scontata, posto che il fatto avvenuto nel gennaio del 2014 - di non particolare gravità - non avrebbe potuto riverberarsi in negativo sui semestri antecedenti, in relazione ai quali la liberazione anticipata era stata concessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 L'erronea prospettiva seguita dal ricorrente è infatti palese, ove si ponga mente al contenuto e alla ratio del provvedimento legislativo di cui si discute.
Con l'emanazione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. con modificazioni con L. n. 10 del 2014) il legislatore, anche allo scopo di realizzare - in presenza di rassicuranti presupposti di intervenuto ravvedimento - il necessario miglioramento delle condizioni detentive ha introdotto uno strumento di ulteriore flessibilità del trattamento esecutivo ampliando - per un tempo limitato - l'incidenza della riduzione di pena correlata alla effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Tale ampliamento (nella misura di ulteriori giorni trenta di detrazione di pena), ad esclusione delle ipotesi di esecuzione per reato rientrante nell'ambito della previsione di cui all'art. 4 bis ord.pen., è previsto - oltre che il periodo di due anni dall'entrata in vigore della legge - anche a beneficio dei soggetti già destinatari della liberazione anticipata in via ordinaria, sempre che nel corso dell'esecuzione - successivamente alla concessione del beneficio - abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione (D.L. n. 146 del 2013, art. 4, comma 2). In ciò il legislatore, oltre all'ipotesi di esclusione oggettiva in rapporto al titolo del reato posto in esecuzione, ha inteso prevedere non già - per il passato - un automatismo tra liberazione anticipata ordinaria già applicata e concessione dell'integrazione di giorni trenta (liberazione anticipata speciale), quanto una ponderata verifica di meritevolezza, nel senso che la valutazione non può prescindere da una verifica delle condotte tenute dal richiedente durante l'intero rapporto esecutivo (... nel corso dell'esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio...). Non si tratta, pertanto, della "ordinaria" valutazione semestrale di accesso al beneficio in rapporto alla condotta intramuraria di effettiva partecipazione all'opera rieducativa (art. 54 ord. pen.), ma di un giudizio più ampio sul fronte temporale (in quanto include l'intero periodo esecutivo rilevante) tale da fornire - con più penetrante osservazione delle condotte - una sorta di conferma del recepimento dei valori sottesi al trattamento rieducativo. Il richiamo - contenuto nel ricorso - al principio di rigida semestralizzazione della valutazione (fermo restando che, anche in sede di liberazione anticipata ordinaria una valutazione di apprezzabile gravità di una condotta successiva può denotare l'apparente adesione all'opera rieducativa anche nei semestri antecedenti, come di recente ribadito da Sez. 1 n. 11597 del 28.2.2013, rv 255406) è pertanto non rispondente ai contenuti e alle stesse finalità della norma, tesa a realizzare il dovuto bilanciamento tra l'esigenza di incremento della premialità trattamentale (nell'ambito di normativa speciale e temporanea) e le esigenze di tutela della collettività, che impongono ponderata valutazione del livello di pericolosità sociale del destinatario.
2. Nel caso in esame, pertanto, rientrava nell'ambito cognitivo e valutativo del Tribunale l'esame dell'intera condotta serbata dal UL in sede esecutiva e dunque ben poteva porsi a base del diniego la violazione delle prescrizioni avvenuta durante la detenzione domiciliare.
Il fatto esaminato (che ha peraltro dato luogo alle revoca della detenzione domiciliare) in modo non illogico è stato ritenuto indicativo di apparente adesione all'opera rieducativa ed è stato pertanto ritenuto rilevante ai fini della particolare verifica prevista dal D.L. n. 146 del 2013, art. 4, comma 2 per quanto detto in precedenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015