Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
In tema di attività organizzata per la accettazione e la raccolta di scommesse, le disposizioni di cui all'art. 4, comma quarto bis e comma quarto ter L. 13 dicembre 1989 n. 401, che sanzionano lo svolgimento di attività organizzata per la accettazione e la raccolta, anche per via telefonica e telematica, di scommesse o per favorire tali condotte in assenza di concessione, autorizzazione o licenza, ai sensi dell'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea (art. 49), in quanto sono giustificate da specifiche finalità di ordine pubblico e prevedono restrizioni proporzionate alle suddette finalità consistenti nella prevenzione di infiltrazioni criminali nella gestione dei giochi e delle scommesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2005, n. 41728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41728 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3837
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 027242/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG CE N. IL 08/06/1959;
avverso ORDINANZA del 21/03/2005 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente ai capi A) e B) e rigetto del ricorso in relazione al capo C). sentite le conclusioni dei difensori avv.ti FRAGALA Saverio Paolo e TORRE Massimo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Per la parte che ancora ci interessa, con ordinanza 21/03/2005 il Tribunale del riesame di Salerno confermava l'ordinanza 28/02/2005 nella parte in cui il G.I.P. del Tribunale in sede aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO VI, sottoposto a indagini per i reati previsti: A) dall'art. 416 c.p., per aver organizzato e promosso una associazione per delinquere finalizzata in particolare alla commissione di più delitti concernenti l'esercizio abusivo di scommesse e di concorsi pronostici;
B) dalla L. n. 401 del 1989, artt. 4 bis e 4 ter per aver organizzato abusivamente la raccolta di scommesse e di concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI senza concessione, autorizzazione o licenza prevista dal R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 88, aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7; C) dall'art. 629 c.p.
per aver commesso una estorsione in danno di CA FE, aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il Tribunale desumeva l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi A) e B) da numerose intercettazioni telefoniche, da attività di osservazione e di controllo svolte dalla Polizia Giudiziaria, da varie dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia e da persone informate sui fatti. Da tali elementi era emerso che in Salerno e zone limitrofe operava una organizzazione facente capo al IO, già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., finalizzata principalmente al controllo e alla gestione illegale del gioco e delle scommesse su eventi sportivi italiani ed europei (in particolare partite di calcio). La raccolta delle scommesse e dei concorsi pronostici veniva effettuata senza alcuna concessione, autorizzazione o licenza dall'Italia e dall'estero tramite bookmaker stranieri e, cioè, le società "Star Price" e "Gold Ber" con sede in Austria. In particolare il Tribunale riteneva che le norme previste dalla L. n. 401 del 1989, artt. 4 bis e 4 ter concernenti la raccolta di scommesse clandestine non violasse la normativa europea prevista dagli artt. 43 e 49 del trattato della Comunità Europea, che disciplinano rispettivamente la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi, atteso che tali norme, anche se prevedono divieti penalmente sanzionati, rispondono ad obiettivi tali da giustificarle, tanto più che le restrizioni non sono sproporzionate rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti da tali norme.
Quanto all'estorsione, il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, valorizzando la dichiarazione della parte offesa CA FE, che aveva trovato ulteriori e significativi riscontri nelle intercettazioni e nella dichiarazione resa da EP FE. In particolare il Tribunale riteneva che nel caso di specie fosse configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, attesa l'illiceità della pretesa del IO, il quale con minacce ed intimidazioni varie aveva chiesto al FE il versamento di una cospicua somma di danaro maturata nell'ambito di una illegale attività di organizzazione e raccolta di scommesse e di concorsi pronostici. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 273 c.p.p., art. 416 c.p., commi 1, 2 e 4, art. 629 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 401 del 1989, art. 4 c.p., art. 4 bis c.p., art. 4 ter c.p., deducendo in particolare che,
atteso il principio della prevalenza del diritto comunitario sulla legislazione interna, le norme citate previste dalla L. n. 401 del 1989 non sono più applicabili, in quanto limitative del diritto di libera prestazione dei servizi e del diritto di libertà di stabilimento nell'ambito comunitario, tanto più che tali norme non trovano adeguata giustificazione in esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, essendo piuttosto dirette a perseguire l'interesse finanziario dello Stato. Pertanto, secondo il difensore, una volta esclusa l'illiceità dell'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse e dei pronostici, verrebbe meno anche la configurabilità del reato di estorsione, mancando il presupposto della illiceità della pretesa del versamento della somma di danaro da parte del FE. Inoltre il Tribunale non aveva considerato che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 5 c.p. come interpretato dalla sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale, ricorreva una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, tenuto conto della difficoltà di interpretazione delle norme penali di riferimento in relazione alla normativa comunitaria. Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso che la sentenza 06/11/2003 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (proc. Gambelli), invocata dal ricorrente a sostegno del proprio assunto, non è determinate al fine di escludere l'applicazione della L. n. 401 del 1989, artt. 4, 4 bis e 4 ter. Infatti, come è noto, tale sentenza ha affermato il principio che una normativa nazionale contenente divieti, penalmente sanzionati, di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommesse relative ad eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente dagli artt. 43 e 49 del Trattato della Comunità Europea. Tuttavia con tale sentenza è stata demandata al giudice di rinvio la verifica "se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa propone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi". Ne consegue che - pur essendo vincolante per il giudice italiano, ai sensi dell'art. 234 del Trattato, l'interpretazione pregiudiziale della normativa comunitaria dettata dalla Corte di Giustizia - spetta comunque al giudice italiano procedere alla valutazione della fattispecie concreta alla luce delle relative norme di diritto interno. Ciò premesso si ritiene che le suddette norme non possono ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi all'interno del territorio dell'Unione Europea, in quanto le stesse, oltre ad essere giustificate da specifici obiettivi di tutela di ordine e di pubblica sicurezza, prevedono restrizioni indubbiamente proporzionate rispetto ai suddetti obiettivi, trattandosi di canalizzare tale attività in circuiti controllabili principalmente al fine di contrastare l'infiltrazione criminale, anche organizzata, nella gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. In particolare il fine di tutela dell'ordine pubblico perseguito dalle norme suddette si evince anche dal fatto che il rilascio della concessione presuppone il rilascio dell'autorizzazione o della licenza di polizia, che, ai sensi del R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 88, non può essere rilasciata a chi è gravato da determinati precedenti penali (vedi in tal senso Cass., Sez. Un. sentenza n. 23272 del 26/04/2004). Pertanto, alla luce di tali principi, correttamente il giudice di merito non ha disapplicato dalla L. n. 401 del 1989, artt. 4, 4 bis e 4 ter, trattandosi nel caso di specie di attività organizzata di accettazione, raccolta e prenotazione, anche per via telematica o telefonica, di scommesse e di concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI senza concessione, autorizzazione o licenza prevista dal R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 88. D'altra parte il fine di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica si evince dalla stessa ordinanza impugnata, atteso che in motivazione è stato evidenziato che i reati sub B) e sub C) sono stati contestati al IO, già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Nè può ravvisarsi nel caso di specie una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, mancando concreti elementi dai quali si possa desumere che il ricorrente non si rendesse conto della illiceità dei fatti commessi, tanto più che l'estorsione è stata commessa con modalità particolarmente allarmanti e che comunque l'attività di raccolta di scommesse e di concorsi pronostici si svolgeva senza alcun tipo di concessione, autorizzazione o licenza.
Ne consegue che - poiché il quadro indiziario descritto dal giudice di merito è ancorato ad una pluralità di elementi specifici risultanti dagli atti idonei per la loro rilevanza a legittimare il convincimento circa la qualificata probabilità di attribuzione dei reati per i quali si procede all'indagato - il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005