Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 8 A O I 9 I 5 1 Z . 0067363 R / A 4 N A / R 6 T T 2 U S . I B R . L G I P L E . R UBBLICA ITALIANA A R D T . L B A E A D D NOME DEL ROPOL ITAL NO0 2 9564 02 T OGGETTO A I I S E 1 N T I.R.PE.F./I.LO.R.: R 3 E 1 E N S CORTE SUPREMA accertamento sintetico;
E T I S coefficienti presuntivi A E A M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Presidente R.G. N. 391/2000 Dott. Michele CANTILLO Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 9251 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Ud.
6.12.2001 Consigliere Dott. Stefano MONACI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 391 R.G. 2000, proposto N. 67363 da MINISTERO DELLE FINANZE e Ufficio distrettuale delle II.DD. di Genova, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrenti -
contro
CORDI' SIMONETTA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi MANZI, che la rappresenta e difende, con procura a margine del controricorso;
0
- controricorrente -
8 4 2 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria in data 19 giugno 1999, depositata col n. 64 il 23 settembre 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Albini, delegato, per la controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo. Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Genova rettificò, in via sintetica, il reddito dichiarato da MO RD per il 1989, elevandolo da lire 5.815.000 a 27.073.000 a fini i.r.pe.f. e da lire 686.000 a 16.223.000 a fini i.lo.r. L'impugnativa della contribuente fondata sulla illegittima applicazione retroattiva dei dd.mm. 10 settembre e 19 novembre 1992, sulla utilizzazione erronea dei coefficienti presuntivi e su disponibilità ulteriori, non ricomprese nelle poste dichiarate fu, sulla resistenza dell'ufficio impositore, - parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, investita dei gravami di entrambe le parti, ha, con la sentenza indicata in epigrafe, accolto quello della contribuente, "rilevando che l'uso del cd. 'redditometro' non può essere retrodatato ad esercizi anteriori alla sua adozione, derivata dalla L. 413/1991 e dai suoi decreti applicativi". 2 Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso. Motivi della decisione L'Amministrazione finanziaria espone, col primo mezzo di impugnazione, violazione e falsa interpretazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, con riguardo alla già eccepita carenza assoluta di specifici motivi di impugnazione, nella quale sarebbe incorsa la contribuente, per essersi limitata, nell'appello, a ripetere l'originaria istanza di annullamento dell'atto impositivo. Col secondo, deducendo violazione e falsa interpretazione dell'art. 5 comma 2 del d.m. 10 settembre 1992, e connesso vizio di motivazione, si duole che il giudice 'a quo', da un lato, non abbia considerato come, nel redditometro richiamato, sia espressamente prevista, "per i periodi di imposta anteriori al 1992", la riduzione dei coefficienti;
e, dall'altro, abbia “rideterminato l'imponibile accogliendo le generiche e non provate doglianze della contribuente". Quest'ultima oppone, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso, sia perché proposto anche nei confronti dell'ufficio territoriale, sprovvisto di soggettività esterna con riguardo al giudizio di cassazione (Cass. 12315/1999); sia perché notificato oltre il termine breve per impugnare, avuto riguardo alla data (2 ottobre 1999) della notifica della sentenza all'Ufficio. Nel merito, ribadisce la irretroattività del cd. redditometro, introdotto dai decreti ministeriali del 1992, atteso il carattere subordinato della fonte normativa (art. 11 disp. legge in gen.) e 3
considerato che
la modifica dell'art. 38 comma 4 del d.P.R. 600/ 1973 è intervenuta con l'art. 1 della legge 413/1991, riguardante i periodi d'imposta successivi al 1991. Rileva, poi, l'inconsistenza della censura riguardante il vizio di motivazione, in quanto il giudice 'a quo' non ha affatto “rideterminato" il reddito, avendo accolto il profilo pregiudiziale della impugnativa della ricorrente. A tale ultimo riguardo, segnala infine che le questioni circa l'entità del reddito, riproposte e rimaste assorbite in appello, non implicano alcuna necessità di ricorso incidentale. Vanno preliminarmente disattesi entrambi i prospettati profili d'inammissibilità del ricorso. Infondata è la questione di tardività, in quanto, notificata la sentenza il 21 e non il 2 - ottobre 1999, la notifica del ricorso è seguita il 20 dicembre successivo, nel rispetto del termine breve. A conclusioni del pari negative si perviene per ciò che attiene alla presunta violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c.: la menzione, quale ricorrente, anche dell'Ufficio distrettuale delle II.DD. di Genova, segue quella del Ministero delle Finanze ed, inoltre, entrambi risultano stare in giudizio 'in persona del Ministro p.t.', onde, da un lato, la qualità di parte risulta idoneamente assunta da quest'ultimo siccome rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato 'ope - legis-, e, dall'altro, mai potrebbe dall'aggiunta dell'ufficio, sprovvisto di legittimazione a ricorrere, discendere la dedotta inammissibilità, per la contemporanea presenza in giudizio del Ministero competente. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato. 4 Non è dato dedurre invero la mancanza di motivi specifici nell'appello della contribuente - poi accolto -, sotto il profilo della violazione di legge. Dalla sentenza impugnata, risulta- a fronte dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso introduttivo - che la contribuente aveva riproposto “in particolare, la questione pregiudiziale relativa alla illegittima adozione per l'anno 1989 degli indici derivanti dalla L. 413/91", in subordine deducendo "l'erronea ed illegittima applicazione del sistema del redditometro". Ed, in tale contesto, sarebbe stata necessaria una precisa ed argomentata censura di difetto di motivazione, non essendo dato sostenere l'impugnazione sul punto attraverso una mera assertiva di segno contrario. Fondato è il secondo mezzo di cassazione, sotto il dedotto profilo della violazione di legge, con assorbimento del profilo attinente al difetto di motivazione - che riguarda, in realtà, il merito dei contrapposti gravami, assorbito dalla soluzione, favorevole alla contribuente, circa la legittimità del ricorso al redditometro -. Viene per tale via riproposta la questione della cd. retroattività dei redditometri introdotti dalla legge 413/1991, in ordine alla quale, in mancanza di nuove e valide argomentazioni contrarie, il collegio ritiene di dover dare continuità all'indirizzo di questa Corte (Cass. 11300 e 13972/2000, 11366, 11607, 11611/2001), secondo cui il potere dell'ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di 'elementi e circostanze di fatto certi', utilizzabili anche dal Ministro delle finanze per la fissazione di coefficienti 5 anche dal Ministro delle finanze per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi dell'art. 38 comma 4 del d.P.R. 600/1973, consente il riferimento a 'redditometri' contenuti in decreti emanati successivamente al periodo d'imposta da verificare, senza porre problemi di retroattività, poiché il potere in concreto disciplinato è quello di accertamento, rispetto al quale non viene ad incidere il momento dell'elaborazione (v. anche Cass. 2510/2000, con ulteriori richiami). E' appunto per questo che come si puntualizza in - gli stessi decreti in questione prevedono, per gli anni ricorso - antecedenti a quello della elaborazione, criteri di riduzione progressiva degli indici di redditività, a ritroso nel tempo. La soluzione, come ben s'intende, non è destinata a mutare con riguardo ai 'redditometri' successivi alla citata legge 413/1991, non risultando, in particolare, ipotizzabile la violazione della riserva di legge in materia impositiva (art. 23 Cost.) ovvero del generale principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. legge in gen.), poiché deve distinguersi fra i contenuti dell'obbligo di dichiarazione del contribuente - in realtà innovati dall'art. 1 legge cit. attraverso la modifica dell'art. 2 comma 2 d.P.R. 600/1973 - e l'individuazione di ulteriori elementi indicativi della capacità contributiva. Difatti, l'obbligo del contribuente, appositamente sanzionato (artt. 46 segg. d.P.R. 600/1973 cit.) è quello di presentare una dichiarazione corretta e fedele, rispetto a cui il potere di rettifica in via sintetica dell'ufficio risulta normativamente limitato dal riferimento ad elementi e circostanze di fatto certi;
e sono questi ultimi che, come 6 coefficienti presuntivi di redditività, così 'possono' essere tenuti presenti dall'ufficio impositore, in un contesto normativo che si rivela, per l'aspetto in esame, in realtà immutato. Tutto ciò, come ben s'intende, unicamente sotto il profilo probatorio, con salvezza, per il contribuente, di offrire la prova del contrario, anche limitatamente al 'quantum'. Per questo, la censura va accolta, con la cassazione della sentenza impugnata, ed il rinvio, per il necessario esame di merito, ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, che vi procederà secondo l'enunciato principio, all'esito provvedendo anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. A E 6 I N 8 5 Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001. R 9 O . 1 I A / N Z 4 T - / A Il Presidente 6 U Il Cons, estensore R B 2 B T . I S L R I . L R Enrico Papa - P G Michele Cantillo · T A . E D 3 tuice Lea R S L E E A T D DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7