Sentenza 20 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - "sub specie" di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.
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In tema di furto aggravato, la circostanza aggravante speciale dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede per ragioni di necessità di cui all'art. 625, 1° comma, n. 7) c.p. è integrata quando l'oggetto materiale del delitto sia costituito da una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via: in tale ipotesi, infatti, non rileva lo specifico utilizzo più o meno consolidato del mezzo di trasporto, e neppure l'affermazione della consuetudine avente ad oggetto l'apprestamento di efficaci sistemi di tutela contro il furto, quanto piuttosto l'indefettibile necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede alla stregua di un criterio di elementare ragionevolezza (perché una …
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Il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via integra l'aggravante di esposizione per necessità pubblica fede anche se lasciata aperta senza lucchetti o catena. La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di tal fatta, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede. La Corte di cassazione non può censurare la scelta dei giudici di appello in tema di diniego delle attenuanti generiche, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2018, n. 16022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16022 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2018 |
Testo completo
16022-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent, n. sez. 2575/2018 EMANUELE DI SALVO -Presidente - -UP 20/12/2018 MAURA NARDIN R.G.N. 27193/2018 DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH DANIELA DAWAN Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale - riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestata - ha condannato ER RL AN alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 350 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (commesso ed accertato in Camogli il 29/12/2014. Con recidiva specifica reiterata nel quinquennio).
2. L'imputato si era impossessato di una mountain-bike di proprietà di LE RI che l'aveva lasciata appoggiata ad un palo sulla pubblica via Garibaldi, prima di entrare in un locale pubblico. Le riprese delle videocamere di sorveglianza consentivano alla p.g. la sua identificazione in quanto persona già nota alla stessa perché gravata da precedenti contro il patrimonio e destinataria, in quel periodo, di un obbligo di firma presso la medesima p.g. A seguito di convocazione, il AN ammise il fatto e, pur dopo qualche reticenza, condusse gli operanti al luogo ove aveva nascosto la bicicletta sottratta (un box pertinente alla sua abitazione) che fu quindi restituita, senza aver subito danni. Detto comportamento gli valse il riconoscimento, da parte del primo giudice, delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e alla recidiva qualificata che la sentenza del Tribunale ha applicato in ragione dei numerosissimi precedenti di cui si è appena detto.
3. Avverso la prefata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, interpone ricorso elevando quattro motivi, tutti deducenti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti rispettivi profili:
3.1. Pena base: il Tribunale ha irrogato all'imputato la pena in una misura che si discosta dai minimi edittali, senza illustrare le ragioni di tale determinazione.
3.2. Denegato giudizio di prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis, cod. pen. sulle contestate aggravanti e sulla recidiva di cui si contesta l'ingiustizia: il Giudice non ha tenuto conto delle emarginate condizioni di vita del prevenuto, tossicodipendente privo da tempo di qualsivoglia attività lavorativa.
3.3. Mancato riconoscimento dell'art. 62, n. 4, cod. pen.: la circostanza che il proprietario della bicicletta l'avesse lasciata sulla pubblica via senza assicurarla con una chiave di chiusura o con una catena antifurto fa desumere che il bene non avesse particolare valore. Configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.: 3.4. va esclusa per le medesime ragioni esposte al punto precedente e perché la bici era parcheggiata all'esterno di un esercizio commerciale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l'articolata valutazione da parte dei Giudici di merito degli elementi di fatto acquisiti al giudizio ha del tutto coerentemente condotto a valutare le circostanze del reato di furto in maniera del tutto aderente alle acquisizioni probatorie. Così, quanto al primo motivo, ha affermato che «la presenza di precedenti specifici e ERA reiterati costituisce parametro di valutazione fare quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. ed in tal senso è stato correttamente valutato dal giudice di primo grado onde giustificare l'irrogazione di pena che si discosta leggermente dal minimo». Si tratta di motivazione esistente e del tutto adeguata, a fortiori tenendosi in conto che il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge nella determinazione della pena, quando questa è inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita, poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia chiaramente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adeguamento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. In ordine al secondo motivo, la Corte di appello correttamente sostiene che il richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti è frutto di errata interpretazione della legge poiché l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., non consente il bilanciamento delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza. Quanto al mancato riconoscimento dell'art. 62, n. 4, cod. pen., la sentenza di appello afferma che, «in assenza di dati certi sulle condizioni di uso del veicolo, delle sue caratteristiche (mountain-bike di marchio noto sul mercato)», non si può valutare il danno come avente quel "valore economico pressoché irrilevante" richiesto dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'attenuante. Si tratta di argomentazione del tutto corretta e conforme ai principi stabiliti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201; Sez. 5, n. 32097 del 31/05/2011; Sez. 5, n. 33093 del 13/09/2005, Ninivaggi, Rv. 232333) per la quale, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è in ogni caso necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante. Peraltro, non può non rilevarsi l'assoluta genericità dell'assunto difensivo sul punto, con cui si invoca l'applicazione della circostanza attenuante in questione, unicamente facendo riferimento al fatto che la bicicletta, lasciata sulla pubblica via, non fosse assicurata con una chiave di chiusura o con una catena antifurto. Il motivo è dunque manifestamente infondato. cod. pen. stata Anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, correttamente valutata dai giudici del merito, in aderenza agli insegnamenti più recenti al riguardo di questa Corte che ha affrontato [Sez. 4, n. 4200 del 20/10/2016 (dep. 30/01/2017), 3 Ribaga, Rv. 269128; Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012 (dep. 22/01/2013), De Santis, Rv. 254381] la questione di diritto in ordine al fondamento della esposizione a pubblica fede della bicicletta e cioè se possa rilevare un profilo consuetudinario atto a giustificare l'abbandono del bene a pubblica fede, ovvero se riconoscere la vigenza della circostanza sul diverso profilo della necessità, intesa come esigenza di parcheggio del velocipede per una sosta momentanea, pervenendo a riconoscere la sussistenza della circostanza aggravante al caso di specie non già sulla base di una esposizione a pubblica fede fondata sulla consuetudine, quanto giustificata dalla necessità di una sosta momentanea per il disbrigo di incombenti consuetudinari, non accompagnata dalla possibilità ovvero dalla comune ragionevolezza di condurre con sé il mezzo in luogo protetto. Invero, in tale ipotesi, assume rilievo un significato di necessità che non si traduce in impellenza o soddisfacimento di un obbligo, quanto nella concreta esigenza di realizzare un interesse contingente con maggiore comodità o minore aggravio, sempre che la sosta del bene, impiegato a servizio di tale esigenza, sia temporanea e commisurata alla durata della contingenza. In conclusione deve riconoscersi la esposizione della bicicletta a pubblica fede quando, come nel caso in disamina, il proprietario la collochi temporaneamente lungo la strada e si allontani per svolgere gli incombenti programmati o usuali per poi riprendere il possesso del mezzo di trasporto.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emanuele Di шла Lewan DEPOSITATO IN CANCELLERIA E R M P U L 12 APR. 2019 IL FUNZION ZIONAR CIUDIZIARIO oggi, Dott.ssa Ire Caliendo