Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2018, n. 16022
CASS
Sentenza 20 dicembre 2018

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 2575/2018 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale. Le parti in causa erano l'imputato, che contestava la condanna per furto, e il Pubblico Ministero. L'imputato sosteneva che la pena inflitta fosse eccessiva e che le circostanze attenuanti dovessero prevalere sulle aggravanti, invocando anche la tenuità del danno per il bene sottratto. La Corte d'Appello di Genova aveva confermato la condanna, ritenendo che la presenza di precedenti penali giustificasse la pena irrogata e che le circostanze attenuanti non potessero prevalere a causa della recidiva.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che la sentenza impugnata non presentava vizi. Ha sottolineato che il giudice di merito aveva correttamente valutato le circostanze del reato, evidenziando che la discrezionalità nella determinazione della pena non richiede una motivazione dettagliata se la pena è solo leggermente superiore al minimo edittale. Inoltre, ha confermato che la sussistenza dell'aggravante di esposizione a pubblica fede era adeguatamente giustificata, considerando la necessità di parcheggiare temporaneamente la bicicletta. La Corte ha quindi condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

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Massime1

In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - "sub specie" di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.

Commentari4

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    In tema di furto aggravato, la circostanza aggravante speciale dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede per ragioni di necessità di cui all'art. 625, 1° comma, n. 7) c.p. è integrata quando l'oggetto materiale del delitto sia costituito da una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via: in tale ipotesi, infatti, non rileva lo specifico utilizzo più o meno consolidato del mezzo di trasporto, e neppure l'affermazione della consuetudine avente ad oggetto l'apprestamento di efficaci sistemi di tutela contro il furto, quanto piuttosto l'indefettibile necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede alla stregua di un criterio di elementare ragionevolezza (perché una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2018, n. 16022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16022
Data del deposito : 20 dicembre 2018

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