Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6357
CASS
Sentenza 22 giugno 1999

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Massime1

L'indennità di mobilità, corrisposta ai lavoratori licenziati per riduzione di personale, non può essere detratta dalle somme al cui pagamento il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge n.300 del 1970, atteso che l'indennità medesima, una volta dichiarato inefficace il licenziamento e ripristinato il rapporto, potrà e dovrà essere richiesta in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti (disoccupazione e collocamento in mobilità, conseguenti al licenziamento).

Commentario1

  • 1Licenziamento illegittimo: l’indennità di disoccupazione non è detraibile
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 22 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6357
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6357
Data del deposito : 22 giugno 1999

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