Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2012, n. 19358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19358 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/02/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - N. 474
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 29526/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE OR N. IL 17/08/1960;
avverso l'ordinanza n. 126/2010 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del 03/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3 febbraio 2011 il GIP del Tribunale di Ferrara, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da NE OR con la quale era stata chiesta l'applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze divenute irrevocabili:
- sentenza del GIP di Ferrara del 20.10.2008, concernente episodi di spaccio di sostanze stupefacenti commessi tra il 2005 e il 2007;
-sentenza del GIP di Bologna del 26.5.2008, concernente episodi di spaccio di sostanze stupefacenti commessi tra il febbraio e il giugno 2006.
Il giudice dell'esecuzione riteneva che non potesse riconoscersi un unico disegno criminoso, in quanto dal curriculum criminale del UG risultava che lo stesso aveva adottato una condotta di vita improntata all'illegalità, che non può essere confusa con la continuazione, dal 1999 fino al marzo 2007, data nella quale era stato ristretto in carcere.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, in quanto il giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto che i reati di cui alla sentenza del 26.5.2008 erano stati commessi all'interno dell'arco temporale considerato dalla sentenza del 20.10.2008, la quale aveva riconosciuto la continuazione tra i delitti commessi nel predetto e più ampio arco di tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno (V. Sez. 1 sent. n. 20471 del 15.3.2001, Rv. 219529). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione, con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Ferrara.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Ferri.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2012