Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 2
La revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., è provvedimento discrezionale di competenza del giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio, non può sostituirsi il giudice dell'esecuzione, cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della propria competenza funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto.
Il reato per cui sia stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa si estingue, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., anche quando sia successivamente intervenuta, nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen., condanna per altro reato anteriormente commesso, se nell'infliggere quest'ultima il giudice della cognizione avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio precedentemente concesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2013, n. 19936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19936 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/10/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 3164
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 1931/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AY AN alias..., nata il [...];
avverso l'ordinanza n. 63/2012 CORTE APPELLO di TORINO del 19/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata senza rinvio e dichiarasi l'estinzione del reato di cui alla sentenza di condanna 8.1.2007 del Tribunale di Torino, definitiva il 19.4.2007, ai sensi dell'art. 167 cod. pen. e art. 620 c.p.p., lett. l). RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 novembre 2012 la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da DI PE AN (alias Peres Torres Ana), diretta a ottenere - ai sensi dell'art. 167 cod. pen. - la declaratoria di estinzione del reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen., oggetto della sentenza di condanna alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione ed Euro duecento di multa, emessa l'8 gennaio 2007 dal Tribunale di Torino, definitiva il 19 aprile 2007.
La Corte motivava la decisione rilevando che:
- il termine nel quale la pena rimaneva condizionalmente sospesa e alla cui scadenza si verificava l'effetto estintivo del reato, ove non si fossero realizzati anteriormente i presupposti di fatto della revoca del beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen., cominciava a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sorgendo in tale momento, con l'esaurimento dell'accertamento giurisdizionale circa la responsabilità dell'imputato, "il rapporto di punibilità in concreto sul quale può operare il beneficio in questione";
- l'istante, richiamati in ordinanza i casi di revoca del beneficio previsti nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen., aveva riportato, entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità della pronuncia di condanna dell'8 gennaio 2007, altra condanna con sentenza del 17 settembre 2008 della stessa Corte, definitiva il 28 ottobre 2008, alla pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 379 cod. pen., commesso il 7 febbraio 2007, ovvero successivamente alla data della pronuncia della sentenza del Tribunale di Torino (8 gennaio 2007) e prima della data del suo passaggio in giudicato (19 aprile 2007);
- la indicata condanna della Corte di appello aveva a oggetto un delitto anteriormente commesso, che avrebbe potuto anche comportare la revoca del beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen.;
- non era, pertanto, concretamente configurabile l'effetto estintivo invocato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessata DI PE, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge in relazione all'art. 167 c.p., art. 168 c.p., comma 2, e all'art. 666 c.p.p., comma 1, e art. 674 c.p.p., comma 1-
bis, e difetto di motivazione per omessa valutazione della gravità e dell'indole del reato successivo ex art. 168 c.p., comma 2. Secondo la ricorrente, la Corte è incorsa nei denunciati vizi per avere ritenuto che - ricorrendo l'astratta revocabilità della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p., comma 2, in quanto essa ricorrente aveva riportato, dopo la condanna, con pena sospesa, a mesi quattro di reclusione ed Euro duecento di multa per furto, altra condanna a mesi sei di reclusione per il reato di favoreggiamento reale, commesso anteriormente al passaggio in giudicato della prima sentenza - poteva essere negato il chiesto effetto estintivo ai sensi dell'art. 167 cod. pen., senza considerare che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di natura facoltativa e implicante valutazioni discrezionali, era riservata al potere del giudice del merito, che non aveva provveduto. La Corte, anche a volere ritenere la sua competenza in sede esecutiva e implicita la pronuncia di revoca della sospensione, non avrebbe potuto provvedere d'ufficio in assenza di richiesta del Pubblico Ministero e della doverosa valutazione della gravità e dell'indole del reato oggetto della seconda condanna ex art. 168 c.p., comma 2. Pertanto, ad avviso della ricorrente, poiché nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza dell'8 gennaio 1977 essa non ha commesso ulteriori reati e il beneficio concesso con detta sentenza, pur suscettibile di revoca facoltativa, non è stato revocato, il reato doveva essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen.. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiararsi l'estinzione del reato di cui alla sentenza dell'8 gennaio 2007 per la fondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto per una ragione diversa da quella posta a suo fondamento.
2. Si osserva in diritto che questa Corte ha costantemente affermato che il termine di sospensione condizionale della pena, cui vanno riferite le eventuali situazioni che ne determinano la revoca di diritto previste dall'art. 168 c.p., comma 1, dichiarabili anche dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. con pronuncia di carattere meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege (tra le altre, Sez. 1, n. 7338 del 03/12/2001, dep. 25/02/2002, Liguori, Rv. 221106; Sez. 1, n. 23457 del 24/01/2011, dep. 10/06/2011, Ianni, Rv. 250419), e alla cui scadenza si verifica l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 167 cod. pen., decorre dal momento in cui la sentenza che concede il beneficio diviene definitiva (tra le altre, Sez. 2, n. 3743 del 15/12/1980, dep. 08/01/1981, Curci, Rv. 147265; Sez. 1, n. 8222 del 10/02/2010, dep. 02/03/2010, P.M. in proc. Rovetta, Rv. 246629). Si è, in particolare, rimarcato che tale rilievo è da ritenere incontroverso sia in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, (revoca per delitto posteriormente commesso), sia in relazione a quella prevista dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, (revoca a seguito di condanna per delitto anteriormente commesso), poiché, alla luce della interpretazione sistematica dell'art. 163 c.p., comma 1, artt. 164 e 168 cod. pen., nell'indicato momento, essendo concretamente eseguibile la pena, diviene operativo l'ordine di sospenderne l'esecuzione (art. 163 c.p., comma 1), alla condizione che il condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna (art. 168 cod. pen.), mentre fino a tale momento eventuali altre condanne sono destinate a essere valutate soltanto quali condizioni per l'ammissione al beneficio nell'ambito dell'art. 164 cod. pen. (Corte cost., ord. n. 434 del 1998). Il potere di revoca della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi di cui all'art. 168 c.p., comma 2, che non segue automaticamente alla condanna per il delitto anteriormente commesso ma dipende da un accertamento discrezionale delle condizioni ivi previste, correlate, sotto un primo profilo, al computo del cumulo delle pene inflitte con la condanna per delitto anteriormente commesso e con quella applicativa della pena sospesa, e, sotto un secondo profilo, all'indole e alla gravità del delitto anteriormente commesso, è, invece, riservato, per consolidato orientamento di questa Corte, al giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio, non può sostituirsi il giudice dell'esecuzione, cui, tenuto a osservare le sentenze divenute definitive, non spettano poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della propria competenza funzionale (tra le altre, Sez. 2, n. 1715 del 03/05/1983, dep. 31/05/1983, Iannone, Rv. 159311; Sez. 1, n. 907 del 16/02/1995, dep. 25/03/1995, Meluzzi, Rv. 200505; Sez. 1, n. 5451 del 22/10/1996, dep. 23/11/1996, Dall'Igna, Rv. 207109; Sez. 1, n. 22369 del 28/04/2004, dep. 11/05/2004, Bagozza, Rv. 228912).
3. Si rileva in fatto che, secondo le emergenze processuali non contestate, la ricorrente ha riportato nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza dell'8 gennaio 2007, che l'aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione e di Euro duecento di multa, definitiva il 19 aprile 2007, altra condanna alla pena, pure sospesa, di mesi sei di reclusione con sentenza del 17 settembre 2008, definitiva il 28 ottobre 2008 per reato commesso il 7 febbraio 2007, e quindi nel periodo compreso tra la data della pronuncia della prima sentenza (8 gennaio 2007) e quella del suo passaggio in giudicato (19 aprile 2007).
4. L'ordinanza impugnata, che ha richiamato detti dati fattuali, desunti dai certificati del casellario giudiziale e dagli atti prodotti, e ha ritenuto non concretamente configurabile l'effetto estintivo ex art. 167 cod. pen. "avendo la condanna della Corte d'appello a oggetto un delitto anteriormente commesso che avrebbe potuto finanche comportare la revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Torino", ha omesso di considerare che il secondo reato "anteriormente commesso" non era idoneo a impedire l'estinzione del primo reato perché antecedente al passaggio in giudicato della sentenza dell'8 gennaio 2007, che aveva giudicato quest'ultimo. La Corte ha, infatti, erroneamente valorizzato la possibilità astratta della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la stessa sentenza, peraltro estranea ai limiti della sua competenza, invece di tenere coerente conto, e di trarne le univoche ragionevoli conseguenze giuridiche in ambito esecutivo, del contenuto della sentenza del 17 settembre 2008, con la quale essa stessa in sede di cognizione, riformando la sentenza di primo grado del 20 dicembre 2007 del Tribunale di Torino, aveva condannato la medesima imputata per il reato "anteriormente commesso", rispetto alla data della già intervenuta definitività della sentenza dell'8 gennaio 2007, senza esercitare il potere di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena con la stessa concessa, che, anzi, aveva nuovamente riconosciuto.
5. La sussistenza delle condizioni previste dall'art. 167 cod. pen. giustifica, pertanto, la dichiarazione di estinzione del reato per il quale la ricorrente è stata condannata alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione e di Euro duecento di multa con sentenza dell'8 gennaio 2007, definitiva il 19 aprile 2007, con annullamento dell'ordinanza impugnata.
Tale annullamento va fatto senza rinvio potendo provvedere direttamente questa Corte, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), alla detta declaratoria, che non richiede una valutazione di merito, estranea ai limiti del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinto, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., il reato per cui DI PE AN è stata condannata con sentenza dell'8 gennaio 2007 del Tribunale di Torino. Si comunichi al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014