Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2013, n. 19936
CASS
Sentenza 8 ottobre 2013

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La revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., è provvedimento discrezionale di competenza del giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio, non può sostituirsi il giudice dell'esecuzione, cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della propria competenza funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto.

Il reato per cui sia stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa si estingue, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., anche quando sia successivamente intervenuta, nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen., condanna per altro reato anteriormente commesso, se nell'infliggere quest'ultima il giudice della cognizione avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio precedentemente concesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2013, n. 19936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19936
    Data del deposito : 8 ottobre 2013

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