Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Il termine della sospensione condizionale della pena decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna che concede il beneficio diviene irrevocabile.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 8222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8222 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 399
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 31162/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia;
avverso la ordinanza in data 16.4.2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia;
nei confronti di:
RO UI, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al RO con sentenza 5.12.2003, irrevocabile il 22.1.2004.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a UI RO con sentenza 8.6.2007 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia. Ha respinto tuttavia la richiesta del Pubblico ministero volta alla revoca, altresì, della sospensione condizionale concessa con la sentenza 5.12.2003 del Tribunale della medesima città. A ragione, osservava che la condanna cui aveva fatto riferimento il Pubblico Ministero (quale causa delle revoche) era stata pronunziata il 9.10.2008, ed era divenuta irrevocabile il 18.7.2008, andava dunque revocata la sospensione concessa con la condanna del 2007, irrevocabile il 18.7.2007 perché il condannato aveva commesso nei termini stabiliti dall'art. 163 c.p. delitto della stessa indole. Non poteva essere invece disposta la revoca della sospensione concessa con la sentenza del 5.12.2003, irrevocabile il 22.1.2004, perché essa aveva ad oggetto fatti commessi il 26.5.1995.
Ricorre il Pubblico ministero e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Premette che la richiesta di revoca traeva fondamento dalla condanna a 4 anni di reclusione inflitta con sentenza del 9.10.2008, per fatti commessi il 7.12.2007, divenuta definitiva il 28.11.2008, e cioè entra cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza. Il Giudice per le indagini preliminari aveva perciò erroneamente respinto la richiesta di revoca sul presupposto, sbagliato, che il termine quinquennale decorresse dalla data di commissione del reato anziché dalla data della condanna, definitiva, che la sospensione concedeva. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il termine di sospensione condizionale della pena, cui vanno riferite le eventuali situazioni che ne determinano la revoca, decorre dal momento in cui la sentenza che concede il beneficio diviene definitiva (sez. 2 n. 3743 del 15.12.1980, dep. 1981, Curci;
Sez. 2, Sentenza n. 9403 del 22/05/1981, Pinarello). E ciò è incontroverso sia in relazione all'ipotesi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 (revoca per delitto posteriormente commesso) sia nell'ipotesi prevista dal n. 2, (revoca a seguito di condanna per delitto anteriormente commesso) poiché, alla luce dell'interpretazione sistematica dell'art. 163 c.p., comma 1, artt.164 e 168 c.p., in entrambe le ipotesi il dies a quo per la decorrenza del termine ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, non può che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovverosia con il momento nel quale, essendo concretamente eseguibile la pena, diviene operativo l'ordine di sospenderne la esecuzione (art. 163 c.p., comma 1), alla condizione che il condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna (art. 168 cod. pen.); mentre, sino a tale momento, eventuali altre condanne sono destinate ad essere valutate soltanto quali condizioni per l'ammissione al beneficio nell'ambito dell'art. 164 c.p. (C. cost. n. 434 del 1998). E poiché la sentenza che disponeva la sospensione condizionale della pena è divenuta definitiva il 22.1.2004, la circostanza che il delitto (ricettazione) cui si riferiva fosse stato commesso nel 1995 è irrilevante a fronte della commissione di altro delitto il 7.12.2007, e cioè nel termine di cinque anni dal momento in cui la precedente condanna era divenuta irrevocabile, che, una volta definitivamente accertato, comporta la revoca di diritto della sospensione condizionale concessa con la precedente sentenza ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 2, n.
1. L'ordinanza impugnata va di conseguenza annullata senza rinvio limitatamente alla omessa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 5.12.2003, divenuta irrevocabile il 22.1.2004, e il beneficio va revocato.
La revoca va comunicata al Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia, competente per l'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 5.12.2003 (irrevocabile il 22.1.2004) del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, revoca il suddetto beneficio.
Si comunichi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010