Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
Il cassiere di banca, in quanto destinatario dell'obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale, qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto responsabile di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen. e non di truffa, il cassiere di banca, che, mediante il fraudolento rinnovo in assenza del titolare di libretti di deposito a risparmio nominativi, successivamente indebitamente estinti, si era appropriato delle relative somme di denaro).
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebita: la natura non patrimoniale dell’ingiusto profittoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 marzo 2020
Condannato per appropriazione indebita il dipendente della banca che, per anticipare il lavoro di cui era oberato, erogava denaro e concedeva prestiti prima che la pratica fosse evasa La vicenda La Corte d'appello di Ancona aveva parzialmente riformato la sentenza primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata e continuata della somma di oltre 239.000 euro. L'imputato, dipendente unico in servizio presso una filiale di una Banca di credito cooperativo, aveva elargito denaro in favore dei clienti, in seguito a richieste di fido o di prestito o di mutuo che non erano ancora state esitate, nella convinzione che tali pratiche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 28786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28786 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1332
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 44962/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CC N. IL 23/07/1960;
ER LO N. IL 04/12/1948;
avverso la sentenza n. 408/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 21/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli M., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, Avv. Marino Andrea, chiede il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Sarra Fabio che chiede l'annullamento della sentenza.
OSSERVA
Con sentenza del 21 gennaio 2014, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha, per quel che qui interessa, dichiarato non doversi procedere nei confronti, fra gli altri, di ER CE e AR OC in ordine al reato di cui all'art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, così riqualificato il fatto di cui al capo A), perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Il reato di cui al capo A) era stato in origine contestato come violazione degli artt. 110, 81 e 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, perché il ER ed il AR,
in concorso fra loro e con ED TO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità, il ER di responsabile operativo della filiale 1 di Taranto della banca CARIME S.p.A., il AR ed il ED di agenti operativi presso la medesima filiale con mansioni di cassieri, rinnovando in assenza del titolare originario libretti di deposito a risparmio nominativi ed al portatore accesi presso la filiale e successivamente procedendo indebitamente ad estinguerli, si appropriavano al fine di procurarsi un ingiusto profitto della somma complessiva di Euro 5.000. In Taranto, accertato nel gennaio 2005. Il giudice di primo grado reputava di dover riqualificare il fatto come furto aggravato a norma dell'art. 61 c.p., n. 11, sul rilievo che gli operatori bancari non avessero la disponibilità neanche provvisoria dei conti dei clienti e della relativa valuta, con la conseguenza che "nel momento in cui detto operatore effettua il pagamento di assegni o versamenti in conto corrente al cliente non esercita un libero atto di disponibilità, ma si limita a compiere una mera attività di esecuzione di precise disposizioni del correntista, il quale rimane (egli soltanto), in ogni momento, possessore e dominus della gestione del conto". A parere, invece, del giudice di appello, nella vicenda gli infedeli dipendenti bancari non avrebbero "fatto luogo ad una semplice appropriazione del denaro presente sui depositi "dormienti", giacché tale risultato hanno conseguito mediante la falsificazione delle firme dei titolari e la fraudolenta esecuzione di operazioni di rinnovo dei libretti, attestando come presenti quelli originari - così come prescritto dalla relativa procedura - per contro mai presentati dai titolari, all'insaputa dei quali le operazioni medesime erano effettuate". Sarebbe stata dunque compiuta, ad avviso dei giudici del gravame, "una fraudolenta prospettazione della realtà, atta a creare una parvenza di legalità delle operazioni svolte, così ingannando in primo luogo la banca (...)obbligata nei confronti dei titolari dei libretti alla restituzione del denaro ivi depositato". Donde la riqualificazione del fatto in truffa aggravata a norma dell'art. 61 c.p., n. 11, non in danno dei titolari dei libretti, ma della banca.
Il tutto, ferma restando la declaratoria di prescrizione del reato. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tanto il ER che il RI. Nel ricorso di quest'ultimo si deduce che il fatto doveva continuare ad essere qualificato come furto e dichiarato non procedibile per difetto di querela con revoca delle statuizioni civili. Non sussisterebbe infatti la truffa in quanto il comportamento dell'imputato non era orientato a ricevere tramite frode una prestazione patrimoniale dalla banca, ma all'impossessamento del denaro, rispetto al quale la falsificazione di documentazione rileverebbe solo come aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, peraltro non contestato. Nel ricorso proposto nell'interesse del ER si lamenta violazione del diritto di difesa in relazione alla nuova riqualificazione del fatto e si deduce che nella specie il reato sarebbe in danno dei titolari dei libretti di deposito a risparmio e non della banca che non avrebbe subito alcun danno, come già dedotto in sede di appello. Il fatto deve dunque essere qualificato come furto e dichiarato non procedibile per difetto di querela.
I ricorsi sono infondati ed i fatti devono essere riqualificati come appropriazione indebita aggravata, così come originariamente contestati agli imputati. Questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire che la proprietà delle somme di danaro versate in banca dal titolare di un deposito in conto corrente spetta, ai sensi dell'art. 1834 c.c., alla banca depositaria, mentre al correntista l'art. 1852 c.c. riconosce solo il potere di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, escludendolo anche dal possesso di dette somme che, per quanto contabilizzate nel conto di sua pertinenza, fanno tuttavia parte della massa monetaria appartenente alla banca. Ne consegue che il cassiere di banca, in quanto destinatario dell'obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista perché l'azione svolta nei confronti di questi (falso o altro) interviene ad appropriazione indebita già avvenuta ed al solo fine di "copertura contabile". (Sez. 6, n. 5170 del 10/11/1987 - dep. 30/04/1988, Di Mise, Rv. 178242).
Si è anche puntualizzato che deve ravvisarsi il delitto di cui all'art. 646 c.p. e non già quello di truffa quando l'artificio o il raggiro non risultino necessari alla appropriazione, (nella fattispecie, essendo state contestate ad un cassiere di banca, continuate appropriazioni di denaro dalla cassa cui era preposto, è stato ritenuto che, avendo l'imputato, per l'espletamento della sua funzione, la materiale disponibilità del denaro non aveva necessità di ricorrere ad artifici o raggiri per appropriarsene. L'ulteriore attività commessa dall'imputato, come l'emissione di assegni all'ordine di apparenti prenditori con false girate di costoro, era volta, secondo questa Corte, a costruire una falsa documentazione allo scopo di giustificare le differenze di cassa e, pertanto, allo scopo di occultare le appropriazioni di denaro - tanto è vero che se tali artifizi si fossero rilevati inidonei per occultare ai quotidiani riscontri le appropriazioni, queste avrebbero dovuto ritenersi comunque consumate e penalmente perseguibili). (Sez. 6, n. 10397 del 29/04/1989 - dep. 14/07/1989, Longo, Rv. 181845). In linea con tali affermazioni del tutto condivisibili si colloca, d'altra parte, anche quell'orientamento secondo il quale - a prescindere dalla problematica connessa alla qualificazione soggettiva dell'agente, che qui non rileva - ha ritenuto che il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio;
con la conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile), (ex plurimis, Sez. 6, n. 18457 del 30/10/2014 - dep. 04/05/2015, Romano, Rv. 263359). Non sussiste, ovviamente, alcun pregiudizio derivante dalla riqualificazione del fatto, in quanto la nuova qualificazione giuridica corrisponde proprio alla originaria contestazione elevata nei confronti dei ricorrenti e sulla quale si è naturalmente sviluppata l'attività difensiva.
Va conseguentemente mantenuta la condanna civile, dal momento che l'istituto di credito ricopre la posizione di parte offesa dal reato. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Banca CARIME S.p.A. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015