Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 28786
CASS
Sentenza 18 giugno 2015

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Il cassiere di banca, in quanto destinatario dell'obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale, qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto responsabile di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen. e non di truffa, il cassiere di banca, che, mediante il fraudolento rinnovo in assenza del titolare di libretti di deposito a risparmio nominativi, successivamente indebitamente estinti, si era appropriato delle relative somme di denaro).

Commentario1

  • 1Appropriazione indebita: la natura non patrimoniale dell’ingiusto profitto
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 marzo 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 28786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28786
Data del deposito : 18 giugno 2015

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