Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7358 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E 9 1 663 N / Ce O 4 E 2 . R EPUBBLICA ITALIANA . E P . R L D A L OLONIALIANO A E D D I S E A CORTE SUPREM DI CASSAZIONE N I T E Oggetto S R N I E A E T SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria S V A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Glauco EBNER Presidente R.G. N. 18118/99 Cron. 20456 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 21/02/02 ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E N T ENZA N. 66337 sul ricorso proposto da: NOVA ITTICA ANCORA SRL, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 16, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARAVELLA, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2002
- controricorrente -
954 -1- avverso la sentenza n. 126/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 10/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Nova Ittica Ancora srl proponeva tra separati ricorsi avanti la commissione tributaria provinciale di Roma avverso: l'avviso di accertamento n. 95/9445 per redditi Irpeg + Ilor 1991; la cartella di pagamento 35274/01 relativa agli stessi redditi;
l'avviso di rettifica 618676/96 per Iva 1991. In particolare, con l'avviso di accertamento n. 95/9445 l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Roma aveva determinato il reddito netto imponibile della società ai finì IRPEG e ILOR per l'anno 1991 in lire 190.000.000. L'accertamento era stato formulato sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza di Nettuno riportante il rilievo per omessa fatturazione di acquisti, risultanti da alcune bolle di accompagnamento, emerso da una verifica a carattere generale eseguita carico della sas FROMAR PESCA di Anzio, fornitrice della società intimata. Il reddito imponibile era stato determinato induttivamente, ai sensi dell'art.39, comma 2, lett. d) DPR. 600/73. La C.T. provinciale di Roma,previa riunione dei citati ricorsi, con sentenza n.55/38/1997 respingeva gli stessi. Con atto di appello del 05.01.1998 la società proponeva impugnazione avverso la sentenza di cui sopra. La Commissione tributaria regionale del Lazio,con la sentenza n. 126/07/98, respingeva l'appello. La società con il ricorso in oggetto ha impugnato la decisione della C.T.Regionale deducendo ununico motivo di ricorso. Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello stato chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza pubblica del 21.02.02 la causa è stata trattenuta in decisione Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 39 comma 2 lett d) del DPR n. 600 del 1973 art. 39, e la. violazione e falsa applicazione dell'art. 54, 5°comma, DPR 633/1972, assumendo che l'amministrazione finanziaria, in presenza di una contabilità regolare, ha sostenuto, con una valutazione soggettiva ed immotivata di irregolarità della stessa, che esistono i presupposti previsti dal 2 comma, dell'art. 39 del DPR n. 600 del 1973 per rideterminare i ricavi della menzionata società e ciò senza darsi carico di esaminare i registri e la documentazione contabile per dedurne eventuali omissioni, falsi ovvero irregolarità formali e quindi, senza accertare la sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l'accertamento in esame. L'arbitrarietà del comportamento dell'amministrazione emergerebbe anche nell'applicazione di un coefficiente del 20% di ricarico del prezzo senza aver tenuto conto che nella realtà,tale ricarico,in ragione del particolare tipo di commercio, era solo del 5%. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso per Cassazione deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata Ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, essendo fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito (Cass 7851/97; Cass 252/96; Cass 2325/91). Nel caso di specie il ricorso proposto dalla società intimata ripropone una serie di censure nei confronti dell'operato dell' Ufficio finanziario senza fare alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata. Le censure avanzate si presentano, quindi, come delle generiche affermazioni con le quali si rappresenta una diversa ricostruzione degli elementi di fatto posti a base della decisione ed una diversa valutazione degli stessi che, come tali, danno oltretutto luogo a delle censure di merito non proponibili in questa sede. E' sufficiente a tale proposito rilevare che la società ricorrente ribadisce che non sussistevano i presupposti per l'accertamento di cui all'art. 39 comma 2 DPR 600/73, stante la regolarità della contabilità, mentre,invece, la sentenza di secondo grado dà atto che non risultano riportate nel registro degli acquisti due fatture di fornitura di merci per lire 464.200 così come non risultano contabilizzate forniture effettuate dalla Fromar Pesca sas per circa lire nove milioni. Nei confronti di tali punti della sentenza,che di per sé costituiscono motivazione idonea a dimostrare l'applicazione dell'accertamento di cui all'art. 39 comma 2 DPR 600/73, nessuna censura specifica viene avanzata dalla ricorrente. Anche per quanto concerne il ricarico del 20% accertato sulla merce venduta, la sentenza impugnata fornisce una precisa motivazione circa la congruità di tale ricarico basato sulla genericità e sulla mancanza di elementi probatori a sostegno delle doglianze della intimata relativamente ai ribassi per le quote di pesce invenduto ed al fatto che l'impresa operava in base a contratto estimatorio. Anche su tale punto la società ricorrente non avanza alcuna censura specifica limitandosi a ribadire, in riferimento all'operato dell' Ufficio finanziario, le proprie deduzioni circa l'eccessività del ricarico. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1.100,00 di cui 100,00 di spese oltre quelle prenotate a debito.
PQM
E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al N 6 O 8 I 9 Z 1 5 pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.100,00 di cui 100,00 / A . 4 R / N T 6 - S 2 I di spese oltre quelle prenotate a debito. A B . G I .R . E R L .P R L A D Roma 21.02.02 A T . A L E B U D D A B I E T I S Il Cons.est. T A R 1 N I N 3 T E R 1 E S S E I . Il Presidente E A T N A M ERIA IL CANCELLE Oggi.Osvaldo Ascar 20 MAG. 2002 IL CANCELLIERE 01 Osvaldo Ascanio