Sentenza 18 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2002, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
371/1998 Udienza0 3 9 38/02 ee 79315 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Con 9173 Dott. Enrico Papa Presidente Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Salvatore Di Palma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 79315 sul ricorso proposto dalla Pollin Pan s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eva Castagnoli e Lino Italo Natale, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Circonvallazione Clodia 167, giusta procura in calce al ricorso -ricorrente-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
resistente -controricorrente] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 448/4/1997, sezione 4, del 4.11/18.11.1997. Udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio 4 Amari;
6 3 2 Uditi l'avv. Castagnoli per la ricorrente e l'avv. dello Stato Gentili per l'Amministrazione finanziaria Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con iscrizione a ruolo l'Ufficio IVA di Potenza recuperava a carico della s.r.l. Pollin Pan la somma di lire 19.186.967 per I.V.A., interessi ed accessori relativi all'anno 1980. L'iscrizione scaturiva dall'avviso di rettifica emesso dall'Ufficio relativamente alla dichiarazione dell'anno 1980 divenuta definitiva per mancata impugnazione. Avverso detta iscrizione presentava ricorso la società, in persona del liquidatore, sostenendo la nullità della stessa perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di rettifica. La Commissione tributaria di 1° grado di Potenza, con decisione del 19.2.1996, rigettava il ricorso sul rilievo che la notificazione della rettifica era stata legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. La contribuente proponeva appello ribadendo l'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo perché non preceduta da rituale notificazione della rettifica e lamentando la carenza di motivazione della pronunzia di 1° grado. La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello in quanto il messo notificatore, nell'impossibilità di effettuare la notifica a norma degli artt. 145 terzo comma, 138, 139 e 141 c.p.c. per la mancata indicazione nell'avviso di rettifica del nome del legale rappresentante della società, aveva ritualmente proceduto alla notificazione medesima ex art. 140 c.p.c.. Propone ricorso per cassazione la contribuente. L'Amministrazione finanziaria si é costituita senza svolgere specifica attività difensiva. 2 La contribuente ha presentato memoria. Motivi della decisione Con il 1° motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., con conseguente nullità della notificazione dell'avviso di rettifica e della iscrizione a ruolo (lettera A del ricorso); nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia (lettera B). La contribuente lamenta che non erano state osservate le modalità previste dagli artt. 145, primo e terzo comma, e 140 c.p.c. per la notificazione di atti alle persone giuridiche e che comunque la motivazione sulla questione pregiudiziale della rituale notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica era carente e contraddittoria. Osserva il Collegio che gli atti tributari vanno notificati al contribuente- persona giuridica entro l'ambito territoriale del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma primo, cod. proc. civ. e, se risulti impossibile, secondo quella del successivo comma terzo;
se anche ciò' non sia possibile, la notifica va eseguita secondo le forme dell'art. 140 cod. proc. civ., mentre, se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune di domicilio fiscale, la notifica deve avvenire nelle forme dell'art. 60, comma primo, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 3140/1998). Nel caso di specie, il giudice di appello afferma che il messo notificatore, per l'irreperibilità del legale rappresentante della società e la mancata indicazione nell'atto del suo nome, aveva ritualmente proceduto alla notificazione ex art. 140 ✓ c.p.c.(implicitamente ritenendo che non ricorrevano i presupposti per procedere alla notificazioni dell'atto ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c). Senonché il giudice Hi seconda avrebbe dovuto prima esaminare se era possibile o meno procedere alla notificazione ai sensi del primo comma dell'art. 145 c.p.c.. In particolare, nella motivazione della sentenza impugnata non risulta se nel luogo in cui si recò il messo per effettuare la notificazione dell'avviso di 3 accertamento fosse all'epoca esistente la sede della società e, in caso positivo, se il messo, prima di effettuare la notificazione a norma dell'art. 140 c.p.c., avesse proceduto ad un tentativo di notificazione mediante consegna di copia dell'atto ad una delle persone indicate nel menzionato comma primo dell'art. 145 c.p.c. ( e quindi, stante la non reperibilità sul posto del legale rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa). In sostanza la Commissione regionale, al fine di consentire la valutazione nel giudizio di legittimità dell'esattezza delle conclusioni cui é pervenuta in ordine alla ritualità della notificazione dell'avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c., avrebbe dovuto preliminarmente esaminare, non trascurando di riportare in modo completo ed esauriente il contenuto integrale della relata del messo notificatore, se erano state da quest'ultimo osservate le prescrizioni imposte dall'art. 145 primo comma c.p.c. . Questa Corte, invero, non può procedere alla cognizione diretta degli atti processuali, essendo tale esame consentito solo in tema di errores in procedendo inerenti l'attività processuale del giudice e delle parti, con esclusione quindi degli atti compiuti prima e fuori del processo. Essendo la motivazione della sentenza impugnata carente su un punto decisivo della controversia, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata. Ogni altra questione deve ritenersi allo stato assorbita.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata. Roma, 23.11.2001 Il Consigliere est, Il Presidente - لما میشود A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAR. 2002 IL CANCELLIERE Oggi Osvaldo AS IL CANCELLIERE C1 / Osvaldo AN