Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari, non sussiste mancanza di correlazione tra l'imputazione e l'ordinanza impositiva della misura allorché quest'ultima faccia espresso riferimento, in modo dettagliato ed organico, ad ulteriori fatti delittuosi considerati dal Gip nel provvedimento, con la conseguenza che nessuna violazione dei diritti della difesa può ritenersi verificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2008, n. 19715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19715 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 23/04/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 639
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 002158/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA OÈ ON, N. IL 21/03/1949;
avverso ORDINANZA del 02/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Febbraio Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CACCIOLI Gregorio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 2.7.2007 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ZZ NO AN, siccome indagato del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il ZZ contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 2.8.2007 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto ZZ NO AN lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1. In particolare la difesa, premesso che la contestazione del reato associativo nei confronti del ZZ faceva esclusivo riferimento alla attività favoreggiatrice svolta dallo stesso nella qualità di sindacalista per l'assunzione di lavoratori del luogo che venivano in tal modo legati all'associazione sotto il profilo clientelare, ed alla attività di garanzia volta a che nei cantieri ove lo stesso operava non vi fossero problemi sindacali, rileva che gli elementi in cui si sarebbe concretato il grave quadro indiziario posto a fondamento della misura custodiale non avevano in realtà alcuna diretta attinenza con la specifica condotta indicata nel capo di imputazione, e che comunque la contestazione suddetta si fondava su una mera intuizione del P.M., peraltro smentita dalle risultanze investigative e di indagine. E rileva altresì la difesa che gli elementi a carico dell'indagato, valorizzati dal GIP e dal Tribunale del riesame, erano costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di IE AN, che non aveva mai conosciuto il ZZ e aveva riferito quindi episodi appresi de relato, e da alcuni elementi assolutamente generici dai quali non poteva trarsi in realtà alcun indizio o traccia di un eventuale collegamento dell'indagato con la cosca CE - Bellocco. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere l'impugnato provvedimento affetto da manifesta illogicità. In particolare rileva la difesa che, se pure tale provvedimento sembrava alludere a pressioni, intimidazioni o comunque alla imposizione di lavoratori operate da parte del ZZ, in realtà non era riscontrabile negli atti del processo alcun elemento o traccia di minacce, intimidazioni o imposizioni ascrivibili al predetto;
e gli stessi inquirenti avevano espressamente escluso il coinvolgimento del ricorrente in episodi estorsivi o intimidatori. Pertanto sia l'ordinanza del GIP che il provvedimento del Tribunale del riesame risultavano manifestamente illogici nella motivazione non emergendo dalle risultanze in atti alcun episodio di natura estorsiva o intimidatoria finalizzato a favorire l'assunzione di lavoratori nel cantiere o ad assicurare la "tranquillità" negli stessi.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di gravame concernente la presunta mancanza di correlazione tra il fatto posto a fondamento della misura adottata e quello ritualmente contestato dal P.M., osserva il Collegio quanto segue. Il suddetto principio di correlazione attiene sostanzialmente alla corrispondenza tra l'imputazione contestata e la sentenza adottata, costituendo pregiudizio dei diritti di difesa porre a base della pronuncia di condanna un fatto in realtà non contestato e in relazione al quale l'imputato non ha avuto possibilità di difendersi;
ed avuto riguardo alla suddetta ratio della norma, la giurisprudenza ha rilevato che la violazione in parola è del tutto insussistente allorché l'imputato, attraverso l'iter del procedimento, si sia trovato nella condizione di potersi difendere in ordine ai fatti posti a fondamento della pronuncia di condanna.
Alla stregua di tali principi deve ritenersi che, in relazione alla applicazione di una misura cautelare, nessuna violazione del suddetto principio di correlazione può ravvisarsi qualora, pur facendo riferimento la rubrica del capo di imputazione ad una determinata condotta, il contenuto del provvedimento impositivo della misura cautelare faccia espresso, organico e dettagliato riferimento ad ulteriori fatti delittuosi considerati dal GIP nell'applicazione della misura, atteso che in tal caso nessuna violazione dei diritti della difesa può ritenersi in alcun modo verificata. D'altronde l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), prevede che l'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere "la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", descrizione ed indicazione che, nel caso di specie, si rinvengono chiaramente nell'ordinanza oggetto di riesame (per come si vedrà nel prosieguo dell'esposizione), anche con riferimento alla attività finalizzata al controllo ed alla gestione degli appalti pubblici relativi ai lavori di rifacimento ed ammodernamento della Autostrada A/3 Salerno - Reggio Calabria.
E pertanto, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo puramente formale, deve escludersi che il fatto posto a fondamento della misura restrittiva sia, con riferimento al suddetto delitto di cui all'art. 416 bis c.p., diverso da quello contestato atteso che, dalla valutazione globale dei fatti contestati e dallo svolgimento dell'iter procedimentale, emerge in maniera inequivoca che il ZZ era ben a conoscenza dei fatti posti a fondamento della misura applicata, di talché nessun pregiudizio dei diritti della difesa può ritenersi nel caso di specie verificato.
Nè può ritenersi che la contestazione suddetta si fondasse su una mera intuizione del P.M., peraltro smentita dalle risultanze investigative e di indagine.
Ed invero il Tribunale del riesame ha posto correttamente in rilievo quegli elementi che consentivano di ritenere l'inserimento del ricorrente nella organizzazione criminale in questione. In particolare ha evidenziato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di IE AN circa l'intervento del ZZ quale incaricato del clan CE in relazione alla vertenza sindacale di Firmo, assolutamente precise e puntuali sul punto e che hanno trovato un implicito elemento di riscontro nell'effettiva verificazione di tale vertenza nell'anno riferito;
ed ha altresì evidenziato gli ulteriori elementi, risultanti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (e, per come detto, già valorizzati dal GIP nell'ordinanza oggetto di riesame), che confermavano il coinvolgimento del ricorrente nel suddetto clan mafioso - dalla telefonata con cui la moglie del predetto gli comunicava l'arresto di CE AN, telefonata frettolosamente interrotta dal ZZ ("si, si, si, lo so ... e ... c'è bisogno che ... lo so, va bene?"), al controllo avvenuto la notte del 20.9.2002 allorché il ZZ si accompagnava a numerosi pregiudicati, alle ulteriori telefonate (26.8.2003 ore 9,0 3; 27.8.2003 ore 7,25) da cui emerge il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite relative ai suddetti lavori di rifacimento dell'autostrada, ovvero il ruolo avuto nella scelta delle ditte fornitrici (telefonata del 13.5.2003 ore 11,37) - e la posizione dello stesso di referente della cosca mafiosa all'interno della società Baldissini - Tognozzi s.p.a. presso la quale risultava assunto ed alla quale imponeva il volere della cosca. Non può pertanto dubitarsi che nel caso di specie ci troviamo in presenza di una serie di indizi di indubbia gravità, attualmente certi, ed idonei a fondare un apprezzabile fumus di colpevolezza, dovendosi in proposito rilevare che in sede di giudizio de liberiate gli indizi non vanno valutati secondo gli stessi parametri richiesti nel giudizio di merito, per come risulta dal fatto che l'art. 273 c.p.p. richiama espressamente l'art 192 c.p.p., commi 3 e 4 ma non il comma 2 del medesimo articolo.
Sul punto ritiene altresì il Collegio di dover evidenziare che in tema di misure cautelari personali spetta a questa Corte il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni a sostegno del proprio assunto, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, alla stregua della previsione normativa contenuta nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), siccome novellato dalla L. n. 46 del 2006, art.
8. E pertanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, al riscontro dell'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo, verificando: a) che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) che non sia manifestamente illogica, in quanto risulti sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) che non sia contraddittoria, cioè sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute.
E nel caso di specie la verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, ove si osservi che il Tribunale del riesame ha compiutamente posto in rilievo quegli elementi fattuali, per come in precedenza rilevato con riferimento agli elementi evidenziati nell'impugnata ordinanza, indicativi della colpevolezza dell'indagato.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso si appalesa manifestamente infondato.
Per qual che riguarda l'ulteriore motivo di gravame concernente la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo che, pur sembrando il provvedimento impugnato alludere a pressioni, intimidazioni o comunque alla imposizione di lavoratori operate dal ZZ, in realtà non era riscontrabile negli atti del processo alcun elemento o traccia di siffatte minacce, intimidazioni o imposizioni, rileva il Collegio che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo. In siffatto contesto la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse quindi non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta dell'agente, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che si accredita come temibile ed effettivo centro di potere anche in assenza nel caso concreto di condotte minacciose o violente da parte dell'associato (Cass. sez. 5^, 16.3.2000 n. 4893). E pertanto anche sotto questo profilo il proposto gravame appare manifestamente infondato non potendosi ritenere alcuna illogicità nell'impianto motivazionale.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008