Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9976 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da
IU DE AR RB LA IO OS
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
EL ER NN
VI LA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9976/2026 Roma, li, 16/03/2026
Sent. n. sez. 968/2026 CC 06/03/2026 R.G.N. 40208/2025
AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: VI LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 176e8dc0b1699le Firmato Da: IU I
Ministero Della Giustizia - DAP
Contro
MB DE nato a [...] A CREMANO il 29/12/1983 avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti che ha chiesto l'annullamento con rinvio
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in persona del referente regionale per il contenzioso, Dirigente della Polizia penitenziaria dott.ssa Antonia Canonico, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino, con cui era stato accolto il reclamo, formulato ex art. 35-ferOrd. pen. in tema di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU per trattamento inumano e degradante. A fondamento dell'impugnazione erano state allegate l'inammissibilità della domanda per genericità, la contraddittorietà e l'illogicità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza e la compensazione tra i crediti vantati dall'Amministrazione per le spese di mantenimento in carcere e le somme liquidate. Con il provvedimento oggetto di impugnazione il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo, in quanto proposto personalmente da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, senza la necessaria assistenza dell'Avvocatura di Stato, come previsto dal combinato disposto degli artt. 100, 573 cod. proc. pen. e 1 r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611. A tale proposito, ha richiamato un precedente della giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di Roma e Napoli - Provveditorato della Campania, Direzione Casa circondariale Napoli -Poggioreale e Avellino, per mezzo
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge relativamente all'art. 35-bis Ord. pen. per essere stata erroneamente affermata la necessità che l'Amministrazione penitenziaria debba necessariamente avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Pur essendo stato, in passato, affermato tale principio, a partire dal luglio 2017, successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, è stato affermato l'opposto principio in base al quale il reclamo di cui all'art. 35-bis cit. può essere proposto dall'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. L'affermazione rinviene la propria ratio nella natura del procedimento di reclamo nella materia di interesse e nella conseguente inapplicabilità degli artt. 100 e 573 cod. proc. pen. Il principio è stato successivamente ribadito da altre decisioni di questa Corte.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 35-bis, 35-ter, Ord. pen. e 1 R.d. n. 1611 del 1933. La disciplina di cui alle norme dell'Ordinamento penitenziario derogano alle regole generali in materia di rappresentanza processuale delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto, secondo quanto affermato dalle decisioni assunte sul punto dalla giurisprudenza citata, della natura pubblicistica della funzione svolta dall'Amministrazione penitenziaria e dal carattere unitario del procedimento giurisdizionale di merito. Le esigenze che giustificano la rappresentanza diretta dell'Amministrazione davanti al Magistrato di sorveglianza permangono anche nella fase di reclamo.
2.3. Con il terzo motivoè stato eccepito il vizio di motivazione per violazione del principio di diritto affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite. Tale principio è vincolante ai sensi dell'ar.t 618 cod. proc. pen. e rinviene la propria giustificazione in un ragionamento che è stato totalmente pretermesso dal Tribunale di sorveglianza.
3. II Procuratore generata ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. L'Avvocatura dello Stato ha presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: IU I
AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: VI LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 176e8dc0b1699le
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Sulla questione sollevata dalla ricorrente Amministrazione, vanno ribaditi gli arresti più recenti di questa Corte (fra le altre Sez. 1, n. 42451 del 12/10/2021, n.m., conformi la nn. 42452 e 453 in pari data, nonché n. 43727 del 28/09/2021) sulla scorta del principio di diritto affermatosi successivamente all'orientamento citato nel provvedimento impugnato. Si tratta dell'affermazione per la quale, in dichiarato dissenso rispetto al contrario orientamento precedente (ossia quello espressamente richiamato nel provvedimento impugnato), il massimo organo nomofilattico ha affermato che «avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., senza il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato» (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648-01). Non si verte, pertanto, in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato. Richiamata l'origine della disciplina di cui agli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen. e la natura del procedimento ivi disciplinato, è stato affermato che il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter,
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commi 1 e 2, Ord. pen., che viene attivato dal soggetto in costanza di detenzione, si esplica mediante un paradigma procedimentale ispirato a criteri di rapidità ed effettività di tutela, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità; e l'Amministrazione penitenziaria interviene nel procedimento che occupa quale titolare, e responsabile, del trattamento dei detenuti». Conseguentemente, è stata esclusa la natura civilistica degli interessi dei quali è portatrice l'Amministrazione che interviene nel procedimento quale soggetto istituzionalmente preposto alla gestione delle concrete condizioni del detenuto nell'ambito della funzione costituzionale della pena e delle modalità concrete del suo concreto svolgimento. Si tratta di profilo idoneo ad escludere che, in tale procedimento, l'Amministrazione si muova quale soggetto portatore di un interesse di natura civilistica suscettibile di essere tutelato, in merito alle relative modalità di partecipazione di quel soggetto al procedimento, secondo le modalità delineate dagli artt. 573 e 100 cod. proc. pen.;ne deriva, secondo il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite, che la medesima modalità informale di partecipazione al procedimento davanti al Magistrato di sorveglianza descritta dall'art. 35- bis, primo comma, Ord. pen.deve ritenersi estesa anche alla fase di impugnazione davanti al Tribunale di sorveglianza di cui all'art. 35-bis, quarto comma, Ord. pen. Le Sezioni Unite hanno, quindi, concluso che «l'evidenziata semplificazione dell'esercizio del contraddittorio, delineata dal combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 1 e 35-ter, comma 1, Ord. pen., deve ritenersi immanente nelle fasi di merito del procedimento giurisdizionale di prossimità di cui si tratta, compresa la fase del reclamo impugnazione, che pure apre una fase in cui al tribunale di sorveglianza spetta la rivalutazione del contenuto della prima decisione. Pertanto, risulta deformalizzato, anche in riferimento alle generali previsioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933, il potere di reclamo ai sensi del comma 4, dell'art. 35-bis Ord. pen., che può essere esercitato da parte dell'Amministrazione penitenziaria, senza l'assistenza dell'Avvocatura».
3. Da quanto esposto, discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così è deciso, 06/03/2026
Il Consigliere estensore VI LA
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Il Presidente IU DE AR
AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: VI LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 176e8dc0b1699le Firmato Da: IU