Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
È inammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento di natura non decisoria, ma regolamentare dello svolgimento del processo, ed emesso da un organo giudiziario sprovvisto di potestas decidendi della controversia (nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un'ordinanza del giudice istruttore di rigetto dell'istanza di sospensione di una causa di scioglimento di comunione in attesa della decisione sulla impugnazione della sentenza non definitiva di primo grado e di prosecuzione del giudizio, emessa prima dell' entrata in vigore del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 51, e cioè allorché spettava al Tribunale in sede collegiale la decisione sulla predetta causa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7140 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
TI BI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. R. PEREIRA 202, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI CK EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO U. CHIOCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 01/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo VELARDI il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari il ricorso inammissibile, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I. del Tribunale di Roma, nella causa per scioglimento della comunione su di un appartamento e relative pertinenze instaurata, con atto di citazione notificato il 9 agosto 1988, da ME KA JA BO nei confronti di BI RI, con ordinanza resa in data 1^ febbraio 2000 ha disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita dell'appartamento e pertinenze. Il G.I. ha osservato, per quel che rileva in questa sede, che l'eccezione di "improtraibilità del giudizio in primo grado" sollevata dalla RI all'udienza del 17 dicembre 1999, riproponeva la questione, già esaminata e risolta negativamente dal Tribunale con ordinanza del 20 gennaio 1998, della incidenza sul giudizio di primo grado dell'impugnazione avverso una sentenza non definitiva.
Avverso tale ordinanza la RI ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidandosi a tre motivi. Resiste con memoria scritta la JA BO, che insta per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.. Il P.M. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. V'è memoria illustrativa della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, sostenendo che il provvedimento reso in data 1^ febbraio 2000 dal G.I. del Tribunale di Roma avrebbe contenuto di sentenza, decidendo implicitamente il problema della competenza (3^ motivo), lamenta che, in sostanza, con tale provvedimento, sia stato "risolto il problema della competenza a conoscere dell'intera materia del contendere devoluta alla Corte d'Appello e quindi alla Suprema Corte" con le impugnazioni da lei precedentemente proposte, con le quali si rappresentava l'impossibilità che il Tribunale di Roma, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, trattenesse la causa presso di sè, tale possibilità essendo impedita dall'effetto devolutivo di dette impugnazioni (1^ motivo) ed, inoltre, che con l'ordinanza del 1^ febbraio 2000 sia stata affermata la competenza del tribunale a decidere delle questioni di merito "come impostate con i detti suoi ancorché impugnati provvedimenti e, conseguentemente, delle stesse impugnazioni proposte contro i di lui provvedimenti decisori, con effetto di anticipata vanificazione non solo delle pronunzie (diverse od anche conformi) del giudice superiore, ma dello stesso potere di giudicare del Supremo Collegio". Il ricorso è inammissibile.
L'istanza per regolamento di competenza non poteva essere proposta, in primo luogo, per ragioni che attengono alla provenienza del provvedimento impugnato, perché, come osserva correttamente il P.M., anche se è indubitabile che il regolamento di competenza possa essere richiesto in presenza di provvedimenti che, pur non rivestendo forma di sentenza, abbiano deciso questioni di competenza, è necessario, tuttavia, che tali provvedimenti siano stati resi dall'organo investito del potere di pronunciare sentenze. E, nel caso in esame, non v'è dubbio che il G.I. non potesse definire il giudizio con sentenza, poiché le controversie relative allo scioglimento della comunione, prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 51 del 1998, erano devolute al tribunale in composizione collegiale.
Sotto un profilo oggettivo, poi, il regolamento invocato non è ammissibile, essendo evidente che, dolendosi della disposta prosecuzione del giudizio nonostante l'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva, la RI non pone un problema di competenza, bensì solo un problema attinente al rapporto tra impugnazione della sentenza non definitiva e prosecuzione del giudizio di primo grado.
Tale problema è risolto dall'art. 279, co. 3^, cod. proc. civ., che affida al G.I. il potere di valutare l'opportunità di sospendere il processo sino alla definizione del giudizio di appello e di decidere al riguardo con provvedimento, non impugnabile, che ha forma e contenuto di ordinanza.
Le ragione poste a fondamento della declaratoria d'inammissibilità del ricorso mettono in luce, a motivo della loro assoluta evidenza, quantomeno la colpa grave della ricorrente nel proporre l'istanza di regolamento di competenza. Sicché, ove anche si volesse dubitare del carattere strumentale di tale iniziativa giudiziaria al fine di ritardare ulteriormente il compimento delle disposte operazioni divisionali, non si potrebbe dubitare dell'esistenza della responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1^, cod. proc. civ., per avere, la RI, agito quanto meno con colpa grave. La sospensione del giudizio di merito, imposta dall'art. 48, co. 1^, cod. proc. civ., costituisce fonte di danno per la resistente, JA
BO, per il ritardo che le disposte operazioni divisionali hanno dovuto subire a causa della iniziativa della ricorrente. A tale danno si aggiunga il pregiudizio, non interamente risarcibile mediante il rimborso delle spese di lite, che la resistente ha dovuto subire per essere stata costretta a resistere ad una ingiustificata e gravemente imprudente iniziativa dell'avversaria; sicché, considerato che "l'espressa previsione, da parte dell'art. 96 co. proc. civ., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e quindi deve poter essere liquidato equitativamente dal giudice "(Cass., 10 ottobre 1996, n. 8857), stimasi, nella specie, determinare in L.
5.000.000 il danno complessivo sofferto dalla resistente.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla resistente, la ricorrente va condannata a versare alla resistente la somma di L.
5.000.000 a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 96, co. 1^, cod. proc. civ..
Alla soccombenza segue, secondo l'ordinario criterio, la condanna della ricorrente al rimborso, a favore della resistente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed accoglie la domanda di risarcimento danni ex art. 96, co. 1^, cod. proc. civ., proposta della resistente, condannando la ricorrente a versare, a tale titolo, alla resistente la somma di L. 5.000.000.
Condanna, inoltre, la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 5.114.400=, di cui L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 24 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001