Sentenza 14 agosto 1999
Massime • 1
In ipotesi di contitolarità tra pensione diretta e pensione di reversibilità a carico della medesima gestione, a norma dell'art. 6 D.L. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983, l'integrazione al minimo spetta su quella delle due pensioni che risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, a nulla rilevando che la pensione di reversibilità rispondente a tali requisiti derivi però da una pensione diretta originariamente superiore al trattamento minimo, giacché la pensione ai superstiti è un diritto proprio del familiare del defunto e, come tale, è integrabile al minimo sulla base della sua misura e delle condizioni reddituali del beneficiario, indipendentemente dalla eventuale integrazione spettante al defunto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8647 |
| Data del deposito : | 14 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato OTTAVIO D'OTTAVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 100/96 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 28/9/96 r.g.n. 2377/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito l'Avvocato Gianni ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Pordenone in data 12 gennaio 1994 la signora NI TR, titolare dal 1 gennaio 1976 di pensione di invalidità (cat. IO) integrata al minimo e di pensione di reversibilità (cat. SO) con decorrenza successiva, lamentava che l'INPS aveva riconosciuto l'integrazione al minimo su quest'ultima pensione, riportando al calcolo quella diretta.
Assumeva la ricorrente che la pensione di vecchiaia del coniuge, dalla quale derivava la pensione di reversibilità, era superiore al minimo;
che, per determinare la pensione da integrare in caso di concorso di due pensioni, doveva aversi riguardo all'entità della pensione originaria e non già all'importo, eventualmente inferiore al minimo, derivante dalla applicazione della aliquota di reversibilità. Di conseguenza chiedeva la condanna dell'INPS ad integrare al minimo la pensione diretta e a corrispondere la pensione di reversibilità non integrata.
L'INPS, costituitosi, sosteneva la correttezza del proprio operato, deducendo che la pensione di reversibilità deve considerarsi un diritto autonomo del coniuge superstite, come tale integrabile se inferiore al trattamento minimo, e che era stata integrata la pensione costituita con il versamento di oltre 780 contributi settimanali.
Con sentenza del 10 luglio 1995 il Pretore di Pordenone accoglieva la domanda.
Riteneva il primo giudice che per stabilire se la pensione di reversibilità dovesse essere o meno integrata al trattamento minimo doveva farsi riferimento alla pensione "a monte", così come corrisposta al de cuius, e non già a quella erogata ai superstiti e risultante dalla applicazione delle percentuali di legge (nel caso del coniuge il 60%).
L'appello dell'INPS, cui resisteva la pensionata, veniva rigettato dal Tribunale di Pordenone con sentenza del 19/28 settembre 1996. Il giudice di secondo grado, confermando la motivazione della sentenza del Pretore, riteneva che la scelta della integrazione della pensione costituita per effetto di oltre 780 contributi settimanali presuppone una ipotesi di contestuale titolarità di due pensioni le quali devono risultare autonomamente e fin dall'origine integrabili al minimo;
e che, per verificare tale requisito nei confronti della pensione di reversibilità, occorre guardare alla pensione dalla quale essa trae origine.
Ritenere che la pensione di reversibilità viva "di vita propria" significherebbe, per il giudice di appello, compromettere l'imprescindibile rapporto tra entità della pensione e consistenza dei contributi versati, in quanto ai fini della quantificazione della pensione verrebbero in rilievo elementi assolutamente indipendenti dalla consistenza dei contributi, quali, ad esempio, "natura e numero degli eredi aventi titolo per la pensione di reversibilità".
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di annullamento, l'INPS. La signora TR resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, nonché vizio di motivazione, l'INPS sostiene che l'integrazione al minimo deve essere considerata in relazione alla persona che fruisce della pensione e con riferimento al momento in cui questa viene corrisposta;
quindi, nel caso della pensione di reversibilità della signora TR, con riguardo alla situazione della pensionata di reversibilità. Assume di aver correttamente applicato il disposto del terzo comma dell'art. 6 della legge 638/83, nella parte in cui prevede che "... nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa ... non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione".
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Pordenone, nella sentenza impugnata, ritiene che delle due pensioni di cui è titolare la signora TR una sola è da integrare perché una sola, quella diretta di invalidità, è fin dall'origine inferiore al trattamento minimo. Quella di reversibilità, invece, deriva da una pensione diretta che era all'origine superiore al trattamento minimo;
ed è alla misura della pensione diretta originariamente liquidata che bisogna guardare per stabilire l'integrabilità della pensione di reversibilità corrisposta ai superstiti, altrimenti verrebbe trascurato il rapporto tra entità della pensione e consistenza dei contributi, venendo in rilievo elementi diversi, quali "natura e numero degli eredi aventi titolo per la pensione di reversibilità". Questo assunto non può essere condiviso.
Il trattamento di pensione per i familiari superstiti del lavoratore assicurato o pensionato nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia fu introdotto solo con il R.D.L. 14 aprile 1939 n.636. Successivamente tale tutela è stata prevista anche nei regimi speciali dei lavoratori autonomi.
Prima del 1939 il trattamento per i superstiti era un "privilegio" dei familiari dei soli dipendenti pubblici, cui era stato riconosciuto con la prima legge di organizzazione amministrativa del nuovo Stato italiano del 14 febbraio 1861 n.173.
La pensione prende il nome di pensione di reversibilità quando la morte colpisce il pensionato, mentre viene definita pensione indiretta quando la morte abbia colpito il lavoratore che abbia già maturato i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva per il conseguimento del diritto a pensione. Si tratta di una distinzione terminologica meramente formale, atteso che i due tipi di pensione sono del tutto identici.
Il diritto a pensione spetta ai familiari superstiti non "iure successionis" ma "iure proprio"; i soggetti protetti vengono infatti definiti superstiti e non eredi, proprio a sottolineare l'autonomia del loro diritto.
Assicurati, ai fini della prestazione in esame, sono quindi i familiari del lavoratore. L'evento protetto è costituito dalla morte del pensionato o del lavoratore (che abbia maturato i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva per il conseguimento del diritto a pensione) che provvedano o debbano provvedere, per legge, a mantenere (o a contribuire a mantenere) l'assicurato. La situazione di bisogno dei superstiti è presunta per il coniuge e per i figli minori di 18 anni, mentre per gli altri beneficiari occorre la vivenza a carico, che la legge ricollega a particolari requisiti di età, di salute e di reddito.
Atteso che la pensione ai superstiti è un diritto proprio del familiare defunto e che, come tale, è integrabile al minimo sulla base della sua misura e delle condizioni reddituali del beneficiario - indipendentemente dalla eventuale integrazione spettante al defunto (cfr. Corte Cost., sent n.495 del 31 dicembre 1993) - ecco che allora, se costui si trova ad essere titolare di altra pensione diretta, si pone il problema della pensione da integrare, applicando i criteri dettati dall'art. 6, terzo comma, del D.L. n.463 del 1983, conv. con legge n.638 dello stesso anno.
E correttamente l'INPS ha interpretato ed applicato tale legge, scegliendo, tra le due pensioni a carico della stessa gestione (A.G.O.), quella di reversibilità, costituita, a differenza dell'altra, per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa non inferiore a 781. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla signora TR nei confronti dell'INPS (art. 384 c.p.c.). La pensionata soccombente non è tenuta a rimborsare all'INPS le spese dell'intero giudizio, non ricorrendo gli estremi della lite manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla signora NI TR nei confronti dell'INPS con ricorso al Pretore di Pordenone depositato il 12 gennaio 1994. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma il 24 marzo 1999.