Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
N R I A R D T S E . I REPUBBLICA ITALIANA C L G I E 9 D R 3 U A E I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIÓN 02 6 G E 4 T E . N T N E T . CORTE SU EMA DI CASSAZION S R T E Oggetto S A I RESP ( SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 12975/99 Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Cron. 2582 - Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 04/07/01 SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARISONE GIANFRANCO, titolare della Stazione di servizio 28, sita in Via Ronchi 40 Genova, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA P PAOLI 3, presso lo studio dell'avvocato BUCCIANTE ALFREDO, che lo difende unitamente all'avvocato SPINELLI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI NA IA, CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA NV;
2001 intimati 1463 avversO la sentenza n. 36/99 del Giudice di pace di 1 VOLTRI, Sezione Civile emessa il 4/2/99, depositata il 25/02/99; RG.42/4; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i concluso per Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha inammissibilità e in subordine il rigetto del la ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OR AN AR esponeva di essersi recata, 纺 con la propria vettura, il 12 luglio 1995, nella sta- zione di servizio di Barisone Gianfranco, in Genova Pe- gli, per effettuare il rifornimento del carburante. L'operatore della stazione, ultimato il rifornimento, aveva chiuso male il cofano dell'auto e l'attrice, sen- za accorgersene, era ripartita. Percorso circa un chi- lometro, il coperchio del cofano, a causa della difet- tosa chiusura, si era improvvisamente sollevato, sicchè la parte anteriore del veicolo aveva riportato un danno di lire 742.210. La OR conveniva perciò, davanti al giudice di pace di Voltri, per il risarcimento, il Barisone, il quale chiedeva e otteneva di chiamare in manleva la propria Compagnia di assicurazioni, la Cigna Insurance, 2 per essere da questa tenuto indenne dalle pretese dell'attrice. La Compagnia contestava, gradatamente, la stessa materialità storica del sinistro, la riconducibilità del danno alla sfera di responsabilità del convenuto Barisone o del personale addetto alla stazione di ser- vizio e infine l'esistenza e l'entità dei danni lamen- tati dall'attrice. Con sentenza del 25 febbraio 1999, il giudice adito ha condannato il Barisone а un risarcimento di lire 500.000, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
e la Compagnia assicuratrice a manlevare il Barisone di quanto dovrà pagare all'attrice. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Ba- risone, formulando un unico motivo. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, denunciando la violazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 2697 C.C., rileva che l'attrice non ha provato, anzitutto, la difettosa chiusura del cofano, non meritando alcun credito la de- posizione resa dalla teste Agostini, perché attiene a circostanze (come la insufficiente pressione che sareb- be stata esercitata dal garzone del distributore sul coperchio del cofano) che, data la posizione in cui si 3 trovava, non possono essere state da lei direttamente percepite. Il giudicante inoltre non motiva affatto in merito alla successiva apertura del cofano e nulla dice sul rapporto di causalità, limitandosi а dare per scontato che l'evento dannoso si sia verificato nell'ora, nel giorno e con le modalità indicate dall'attrice. All'esame del merito del ricorso è preliminare il rilievo della sua inammissibilità. Invero, nella citazione l'attrice chiese "il risar- cimento di tutti i danni procurati alla vettura (...) nella somma che si indica in lire 724.210 o in diversa ritenuta di giustizia, oltre fermo tecnico, rivaluta- M zione e interessi, il tutto nell'ambito della adita competenza per valore". Analogamente concluse nell'udienza del 4 febbraio 1999, confermando l'importo in lire 724.210 o nella di- versa somma ritenuta di giustizia, oltre alle surricor- date voci, sempre "nei limiti dell'adita competenza per valore". La OR pertanto, pur indicando un importo di lire 724.210, manifestò una ragionevole incertezza sull'ammontare effettivo del danno stesso e non pose un limite preciso al "quantum" richiesto, all'evidente scopo di consentire al giudice di provvedere alla giu- 4 sta liquidazione, senza essere vincolato alla somma predeterminata (anche per la necessità di liquidare, in aggiunta, il danno per il mancato uso del veicolo), e di discostarsene se del caso, tanto in difetto quanto, so- prattutto, in eccesso. La giurisprudenza di legittimità concorde nell'affermare che espressioni del tipo di quella usata dall'attrice ("ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia"; "ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia", e simili) non possono considerate meramente di stile, ma corrispondono essere کا un effettivo contenuto di volontà, nel senso più so- а pra esposto (Cass. 11 dicembre 1984 n. 6507; 30 agosto 1984 n. 4727; 22 ottobre 1981 n. 5549). Occorre altresì sottolineare che, nell'ipotesi in cui venga richiesta una somma di denaro non determinata in quanto, pur specificandosene una meramente indicati- va, sia richiesta effettivamente "quella diversa che risulterà di giustizia", la domanda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 c.p.c., rimane contenuta nel limite della competenza per valore del giudice adi- to, ed entro lo stesso, così segnato dalla domanda, dev'essere contenuta la pronuncia di condanna per non incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 25 ottobre 1982 n. 5580). 5 Se questo è vero in generale, anche quando manchino altre utili indicazioni, per la naturale forza espansi- Va di una domanda concepita nei termini suddetti;
tanto più vero nel caso di specie, avendo la OR manifestato espressamente la volontà di estendere CO- munque la sua domanda fino al limite massimo della com- petenza generale del giudice di pace (art. 7 1° comma giurisdizione c.p.c.) e quindi ben oltre quello della giurisprudenza di equità fissato dall'art. 113, 2° comma c.p.c. Consegue da quanto esposto che la sentenza impugna- ta, pronunciata in una causa di valore eccedente i due milioni (non è mai il contenuto concreto della decisio- propelle maa determinare il mezzo d'impugnazione apponibi ne unicamente il valore della domanda proposta: Cass. S.U. 20 novembre 1999 n. 803), era appellabile, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., e non ricorribile ai sensi degli artt. 339 u.c. e 360 1° C. c.p.c. Non va adottato alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio, assenza diattesa la già rilevata difese delle controparti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla O 4 L 7 L 3 ) . O E B N per le spese del giudizio di Cassazione. , E C 1 E A 9 N P 9 1 O I - I 1 Z D Così deciso a Roma, addì 4 luglio 2001. 1 A - E R 1 T C 2 S I IL CONSIGLIERE EST.14. Ficaly I . D L G IL PRESIDENTE E U 9 I R 3 Niñon's tours G A E D E 6 E 4 N T . . T N T IL CANCELLERE C1 E T S S I R ( IN CA E A