Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di patrocinio a spese dello Stato, al difensore della persona ammessa al patrocinio non spetta la liquidazione delle spese per l'attività prestata in sede di opposizione al decreto di pagamento del compenso (cfr. articoli 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115). (La Corte in proposito ha osservato che lo Stato è tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa dell'imputato o dell'altra parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questi - considerate le loro precarie condizioni economiche- per garantirne un diritto primario previsto dall'art. 24, comma terzo, della Costituzione. L'obbligo dello Stato, invece, non si estende alla tutela di diritti estranei a quelli propri della persona interessata, e cioè quelli del professionista difensore, il quale, nel momento in cui contesta l'entità del compenso liquidatogli, non agisce proponendo un diritto del rappresentato, ma un diritto proprio, che non avrebbe mai potuto esercitare verso il difeso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 11978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11978 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 9
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 004701/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RUSSO GIAMPIERO, N. IL 13/07/1952;
contro
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 28/06/2004 TRIBUNALE di GELA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, di annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente tassa/parere ed alle spese del procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 29, con rinvio al Giudice di merito per nuovo esame. Rigetto nel resto.
FATTO E DIRITTO
L'avv. Giampiero RUSSO ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice unico del Tribunale di Gela, con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta dal ricorrente nel procedimento penale a carico di IN PE, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, si osserva che le liquidazioni relative alle informative con i clienti, e alle sessioni in studio (capi a), b) e c)), discostandosi peraltro in entità molto lieve rispetto a quanto richiesto dal ricorrente, sono state eseguite, tenuto conto della disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, secondo la quale "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Per quel che riguarda la liquidazione di sette voci di esame e studio per la partecipazione alle udienze (capo d)), il ricorrente assume di avere partecipato a dieci udienze, ma il motivo di ricorso è del tutto generico, così come era quello di opposizione per non essere state indicate specificamente le udienze, e spettando al Giudice di merito di accertare se si sia trattato di udienze con effettiva attività difensiva ovvero di udienze di mero rinvio. Come esattamente rilevato dal P.G. di legittimità, l'omessa liquidazione per la partecipazione alle prove (capo e)) non risulta richiesta in sede di opposizione, e non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. In ordine alla liquidazione di Euro 300,00 per la partecipazione ad una udienza dibattimentale (capo f)), il valore è inferiore a quello medio di Euro 402,84, ma il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, dispone che la somma non deve essere superiore al valore medio, ma ben può esserle inferiore, purché non ecceda il minimo di legge, che non si verifica nella specie. La definizione del quantum, se contenuto tra il valore minimo e medio, è affidato al potere discrezionale del Giudice di merito, e non è sindacabile in sede di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso, l'avv. RUSSO ha censurato l'ordinanza impugnata per non avere riconosciuto la spesa sostenere per il visto di congruità, necessario all'epoca dei fatti, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, e la cui obbligatorietà è stata soppressa con la Legge Finanziaria del 2005.
Il motivo di ricorso è fondato.
La disciplina nell'ambito della quale si colloca la dedotta questione prevede che la liquidazione delle competenze dovute al professionista che abbia esercitato la propria attività nei confronti di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia sottoposta alla condizione dell'esistenza di un provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine professionale competente dichiari la congruità degli onorari professionali richiesti a fronte della attività svolta (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1). Si configura dunque un onere della parte di allegare anche il detto parere dell'Ordine professionale.
Tale onere, sia connesso alla integrazione di ogni presupposto di legge (ivi compreso il citato parere di congruità), sia connesso ad una più tempestiva procedura liquidatoria (ove si ritenga - ma è fortemente dubbio, senza rischio di esito di rigetto dell'istanza - che detto parere possa essere richiesto dall'Autorità Giudiziaria), in ogni caso costituisce presupposto per il riconoscimento del diritto soggettivo del difensore alla corresponsione, o anche alla più tempestiva corresponsione (ove il parere si ritenga richiedibile dalla A.G.), delle maturate competenze professionali che alla produzione di tale parere sono subordinate.
La necessarietà di tale presupposto, costituita dalla legge all'epoca dei fatti (ottobre 2002), quanto al relativo esborso, non può conseguentemente far carico al difensore che così verrebbe a subire una ingiusta decurtazione delle proprie competenze professionali, ove le spese indispensabili per la produzione della documentazione atta alla proposizione della istanza di liquidazione (quali sono quelle connesse al rilascio di detto parere) dovessero rimanere, in quanto non ripetibili, a carico di costui, quale difensore o della parte beneficiaria del servizio.
Altra interpretazione non può esse data tenuto conto della circostanza che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, vincola l'emissione del decreto di liquidazione al "previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona fisica".
La c.d. "tassa di parere" deve ritenersi ripetibile nei confronti dell'Erario anche per gli effetti della norma generale di cui all'art. 1196 c.c., secondo la quale "le spese del pagamento sono a carico del debitore", non apparendo peraltro rilevante la precisazione (esatta) del ricorrente secondo la quale non si tratta di un tributo, ma di una spesa, in quanto il già citato art. 82 comprende tra i compensi dovuti al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio sia gli onorari che le spese.
Nella specie, il ricorrente ha provato, tramite la produzione della ricevuta del 30.10.2002, un versamento di Euro 30,00, e quindi l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, potendo questa Corte di legittimità disporre il rimborso della spesa per il parere di congruità ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l). Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il difetto di motivazione per non essergli state liquidate le spese della procedura incidentale attivata per il riconoscimento dei maggiori compensi. Si osserva, in primo luogo, che il tenore letterale dell'art. 84 non contiene alcuna espressa previsione del diritto del difensore a percepire spese od onorari per l'attività prestata in sede di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore. Va, pertanto, valutato, se tale diritto si possa dedurre da una interpretazione ermeneutica che tenga conto della natura e delle finalità dell'istituto del patrocinio gratuito, e del correlativo obbligo dello Stato di sostituirsi all'imputato o ad altra parte del procedimento per sostenere le spese e gli onorari difensivi. Come ricordato, anche se incidentalmente nella recente sentenza a sezioni unite n. 30181 del 24.5.2004, il procedimento di ammissione è "un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria".
In tale ottica, il procedimento di liquidazione degli onorari al difensore della persona ammessa al patrocinio si pone in una prospettiva di doveroso controllo dei diritti dell'avvocato, ma finalizzato non alla tutela della persona ammessa al beneficio, bensì al riconoscimento di un diritto, proprio ed autonomo, e soprattutto esclusivo, del difensore. A tale procedimento non è affatto interessata la persona ammessa al patrocinio, che, ai sensi dell'art. 85, nulla dovrà, in ogni caso, versare al difensore. Ne consegue, con tutta evidenza, che lo Stato è tenuto a corrispondere le spese necessarie alla difesa dell'imputato o di altra parte, in quanto si sostituisce a questi ultimi - considerate le loro precarie condizioni economiche - per garantirne un diritto primario previsto dall'art. 24 Cost., comma 3, il quale dispone che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".
L'obbligo dello Stato non si estende, però, alla tutela di diritti estranei a quelli propri della persona interessata, e cioè il professionista difensore, il quale, nel momento in cui contesta l'entità del compenso liquidatogli, non agisce proponendo un diritto del rappresentato, ma un diritto proprio, che non avrebbe mai potuto esercitare verso il difeso (art. 85). Ne consegue che nessun obbligo di sostituzione spetta alo Stato, sia perché a nessun onere è tenuto la persona ammessa al beneficio, sia perché razione esercitata è estranea alla necessità di garantire la difesa della stessa persona nel giudizio penale.
Tale interpretazione è, peraltro, avallata da analoga decisione giurisprudenziale, pur se adottata vigendo la L. n. 217/1990, art. 12, in tema di liquidazione degli onorari spettanti al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio (Cass. 20.11.2002 n. 23131). Va, peraltro, sul punto ricordato che il D.P.R. n. 115 del 2002 è legge di armonizzazione delle norme preesistenti in tema di spese di giustizia, e al quale è quindi inibito di apportare modifiche alterino il contenuto delle leggi previgenti.
Il ricorso va, quindi, rigettato, limitatamente al primo e al terzo motivo di ricorso, mentre viene accolto in ordine al secondo, con relativa declaratoria di annullamento ex art. 620 per le ragioni già precisate.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omesso riconoscimento del rimborso della spesa sostenuta per il parere di congruità, rimborso che si determina in Euro 300,00. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2006