Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 11978
CASS
Sentenza 12 gennaio 2006

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In materia di patrocinio a spese dello Stato, al difensore della persona ammessa al patrocinio non spetta la liquidazione delle spese per l'attività prestata in sede di opposizione al decreto di pagamento del compenso (cfr. articoli 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115). (La Corte in proposito ha osservato che lo Stato è tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa dell'imputato o dell'altra parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questi - considerate le loro precarie condizioni economiche- per garantirne un diritto primario previsto dall'art. 24, comma terzo, della Costituzione. L'obbligo dello Stato, invece, non si estende alla tutela di diritti estranei a quelli propri della persona interessata, e cioè quelli del professionista difensore, il quale, nel momento in cui contesta l'entità del compenso liquidatogli, non agisce proponendo un diritto del rappresentato, ma un diritto proprio, che non avrebbe mai potuto esercitare verso il difeso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 11978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11978
    Data del deposito : 12 gennaio 2006

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