Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9974 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SURRE10 9 9 7 4/0 2 - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 2273/00 Consigliere Cron. 27.078 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep.CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Natale Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 22/04/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo. rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LI GI, quale erede di TO MA, elettivamente. domiciliato in ROMA LUNG.RE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato STUDIO MARUCCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA FISCO OLDRINI, MANTILIO FRANCHI, giusta delega in atti;
2002 *1734 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 402/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 20/01/99 R.G.N. 1095/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. -2- MINISTERO DEL TESORO
CONTRO
LI GI nella qualità SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI OR con ricorso in data 27 ottobre 1995 conveniva in giudizio davanti al Pretore di Voghera I il Ministero del Tesoro chiedendo che venisse riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, sussistendone i requisiti di legge. In data 2 marzo 1997 la interessata decedeva. Si costituiva in giudizio, quale erede di RI OR, IG Quartiroli. Con sentenza in data 18 luglio 1997 il Pretore adito rigettava la domanda per carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto. Con sentenza in data 16 dicembre 1998/20 gennaio 1999 il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza pretorile appellata dal Quartiroli, dichiarava che RI OR a decorrere dal 1° giugno 1996 sino al momento del decesso aveva avuto necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Il giudice del gravame, a sostegno della decisione, affermava che avendo riguardo alla concreta situazione di autonomia della OR per compiere gli atti quotidiani della vita e alle infermità di cui essa era portatrice con riferimento alla grave insufficienza respiratoria e alla grave forma di deformazione della colonna dorsale, comportante ulteriori limitazioni alla funzione respiratoria, doveva essere riconosciuto sussistente - dal ricovero in ospedale avvenuto nel maggio del 1996 - il diritto della medesima al chiesto beneficio. La OR, infatti, aveva avuto bisogno di assistenza continua nel corso della giornata non soltanto per compiere gli atti quotidiani della vita ma anche per quelli necessari alla sua sopravvivenza. Il Ministero del Tesoro ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste il Quartiroli con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ricorrente con l'articolato motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 dlgs. n. 509 del 1988 nonché dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su tale punto decisivo della controversia, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento sulla base del dato certo dell'avvenuto decesso di RI OR, anziché attraverso un giudizio prognostico di invalidità che comportasse un danno permanente funzionale. Secondo il Ministero ricorrente, infatti, le infermità accertate integravano una situazione di invalidità a carattere temporaneo. Il ricorso è infondato. A norma dell'art. 1 della legge 11-2-1980 n. 18 ha diritto all'indennità di accompagnamento l'invalido civile che si trovi nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore in modo permanente o, in via alternativa, che abbia bisogno di assistenza continua in quanto non sia in condizioni di compiere gli atti quotidiani della vita. Per atti quotidiani della vita, poi, sono da intendersi quegli atti interdipendenti o complementari necessari nell'ambito esistenziale della vita quotidiana, quali la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, lo spostamento nell'ambiente domestico e in quello esterno, la possibilità di attuare condizioni di autosoccorso o di chiedere autonomamente soccorso. Sotto tale punto di vista la sentenza impugnata non appare pronunciata né con violazione delle norme denunciate né con vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Il Tribunale, infatti, muovendo dall'accertamento delle gravi infermità riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio nominato, con motivazione adeguata e immune da vizi logici aveva rilevato che la grave insufficienza respiratoria e la grave cifoscoliosi della OR rendevano come necessaria per la medesima l'assistenza continua non solo per i normali atti della vita quotidiana ma anche per la di lei sopravvivenza e ancor più di “quelle funzioni elementari e comuni della preparazione dei pasti o della cura dell'igiene personale previste dall'elenco non tassativo di cui alla circolare del Ministero del Tesoro n. 14/92". Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente alle spese del giudizio in euro...
P.Q.M.
oltre euro millecinquecento/00 per onorari. Così deciso in Roma il 22 aprile 2002 Il Consigliere estensore Motele Capitumis Il Presidente CELLIERE in Cancelleria 9 LUG. 2007 IL CA LA Deposita IL CANCELLERE