Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE RE0 37 64 03- Oggetto Reintegrazione nel possesso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20311/99 Dott. GA FIDUCCIA - Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN 1 Cron..7280 Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 868 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 16/12/02 Dott. Fabio MAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEG DI EP OL & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore IU MO, elettivamente domiciliata in ROMA VLE LIBIA 25, presso OL, che la lo studio dell'avvocato FRANCA difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA DE GAETANO EP, PIAZZA DELL UNITA' 24, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO ROMANO, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 2547 avverso la sentenza n. 8347/99 del Tribunale di ROMA, 1 Sezione III Civile, emessa il 09/02/99 e depositata il 12/05/99 (R.G. 74315/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO R Con ricorso al Pretore di Roma la S.n.c. MEG di IU MO & C. chiedeva di essere reintegrata, ai sensi dell' art. 1168 c.c., nella detenzione di lo- cali siti in Roma, Via Mario de' Fiori n. 114, dai qua- li era stata estromessa a seguito di convalida di fini- ta locazione alla quale il locatore IU De GA aveva dato esecuzione mediante ufficiale giudiziario con procedimento irregolare, sia in relazione all'omessa determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, sia per nullità delle notificazioni degli atti del procedimento esecutivo al legale rappre- sentante della società. Il pretore, con sentenza del 9.7.1993, rigettava la domanda. Pronunciando sull'appello della MEG, al quale ave- va resistito il De GA, il Tribunale di Roma, con 2 sentenza del 12.5.1999, lo rigettava. Avverso la sentenza la S.n.c. MEG di IU Mon- tiroli & C. ha proposto ricorso per cassazione, affida- to a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, il De GA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il quarto e quinto motivo, denunciando vio- lazione dell'art. 1168 c.c., il ricorrente assume che. nel caso in esame sarebbe configurabile spoglio median- te ufficiale giudiziario.
1.1. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in ragione della loro connessione, e vanno dichiarati infondati. Ha considerato il tribunale che, secondo la giuri- sprudenza della S.C. (sent. n. 1040/98), perché ricorra lo spoglio mediante ufficiale giudiziario è necessario che il titolo a mezzo del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che 1'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato dolosamente provo- cato da colui che ha richiesto l'esecuzione, il quale, conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta abbia in mala fede sollecitato l'intervento dell'ufficiale giu- diziario;
che nella specie non ricorrevano i suindicati presupposti, poiché il titolo in forza del quale si era agito per il rilascio era stato regolarmente ottenuto 3 nei confronti della MEG, a seguito di convalida di fi- nita locazione. La decisione è conforme alla giurisprudenza di que- sta S.C., richiamata dal tribunale, e non merita quindi censura.
2. Con il primo motivo é denunciata violazione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, per avere il tribunale ritenuto ultronea la determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commer- ciale. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 1208 e 1209 c.c., per avere il tribunale ritenuto valida e rituale l'offerta reale della somma dovuta per l'indennità di avviamento commerciale. Con il terzo motivo denunciata violazione dell'art. 145 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto valida la procedura esecutiva nonostante gli atti di precetto e di preavviso fossero stati irritualmente no- tificati.
3.1. I tre motivi, che possono essere congiuntamen- te esaminati perché intimamente connessi, sono infonda- ti. Si verteva in tema di domanda di reintegrazione nel possesso per asserito spoglio mediante ufficiale giudi- ziario, ed il giudice del merito era tenuto a valutare 4 о meno dei relativi presuppo- soltanto la sussistenza sti. Correttamente, quindi, il tribunale ha ritenuto ir- rilevanti le ulteriori questioni sollevate dall'appellante, osservando che le contestazioni circa la regolarità della notificazione degli atti preordina- ti al rilascio ed alla procedibilità dell'azione esecu- tiva in relazione alla previa corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento avrebbero dovuto essere rispettivamente proposte mediante i rime- di dell'opposizione agli atti esecutivi e dell'opposizione all'esecuzione.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma il 16.12.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Garden K ucin IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Dott.ssa Maria Atelle 4.03.03 IL CARRELLIE 1 Dott.ssa Marja Avenio 5