Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2015, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 22/01/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 126
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 36665/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET IO N. IL 01/07/1955;
avverso l'ordinanza n. 66/2014 TRIBUNALE di ROMA, del 21/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21-27 maggio 2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza con la quale ET AB ha proposto incidente di esecuzione ex artt. 666 e 670 c.p.p., lamentando la mancanza di esecutività della sentenza n. 10761 del 26 maggio 2011, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma, e chiedendo in subordine la rimessione nel termine per proporre appello ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 3 e art. 175 c.p.p.. 2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ET AB, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 157, 161 e 163 c.p.p., poiché la notificazione del decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto essere correttamente eseguita presso il difensore: il mancato reperimento dell'imputata presso il domicilio dichiarato - nel caso di specie, in occasione della notifica di due diversi atti - e la mancanza di esito positivo delle informazioni raccolte nel vicinato - a maggior ragione, nel caso in cui esse non siano state assunte, ovvero non sia stato possibile assumerle - producono una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione di domicilio dalla stessa effettuata presso la sua abitazione, rendendo in tal modo legittima la notifica dell'atto mediante la sua consegna al difensore. L'impugnata ordinanza, pertanto, avrebbe dovuto ravvisare un'ipotesi di impossibilità della notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto per una delle cause previste dall'art. 157 c.p.p., comma 7, con la logica conseguenza che la relativa notificazione doveva eseguirsi ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, rimanendo preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall'art. 157 c.p.p., comma 8. 2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 175 c.p.p., sul rilievo che il mancato recapito all'istante della raccomandata con la comunicazione del deposito dell'estratto contumaciale presso la casa comunale costituiva un dato di fatto pacifico, come pure il mancato ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale, con la conseguente mancata dimostrazione di un'effettiva conoscenza degli avvisi, che ben avrebbero potuto andare perduti per caso fortuito. Nel caso di specie, in particolare, non risulta essere stata compiuta ogni necessaria verifica ai fini dell'accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento penale e della volontaria rinunzia a comparire, erroneamente parificandosi nell'impugnata ordinanza, ai fini della restituzione in termini, la consapevolezza in ordine alla sussistenza del procedimento penale con la diversa nozione di consapevolezza in ordine alla sussistenza della sentenza che lo ha definito.
3. Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Suprema Corte il 16 gennaio 2015 il difensore di fiducia ha illustrato una serie di argomentazioni in replica alle conclusioni di segno contrario espresse nella requisitoria del P.G., insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Infondata deve ritenersi la prima doglianza, poiché dall'esame degli atti processuali risulta che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritualmente notificato a mani dell'imputata detenuta in data 13 novembre 2009 e che il decreto di citazione a giudizio è stato anch'esso correttamente notificato all'imputata il 19 novembre 2010, in seguito ad avviso di ricevimento spedito con raccomandata postale dopo due accessi negativi rispettivamente effettuati il 2 novembre 2010 e il 4 novembre 2010. 3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, non essendo stato ritualmente notificato alla persona interessata l'estratto contumaciale della su indicata sentenza di condanna (v., supra, il par. 1 della narrativa in fatto), atteso che la relata di notifica non da conto dell'espletamento degli accessi previsti dall'art. 157 c.p.p., comma 7, ne' del rispetto delle correlative formalità, con la conseguenza che l'atto, pur essendo stato depositato presso la Casa comunale ed infine rinviato al mittente per compiuta giacenza, non risulta esser stato oggetto di effettiva conoscenza.
La notificazione dell'estratto contumaciale, infatti, ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore.
Al riguardo, è noto che il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157 c.p.p., comma 8, è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale, ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa (Sez. 1, n. 40204 del 29/09/2010, dep. 15/11/2010, Rv. 248462; Sez. 6, n. 9183 del 28/01/2004, dep. 01/03/2004, Rv. 229445). Ne discende che l'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171 c.p.p., lett. d), la quale, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", riveste carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p.. V'è, inoltre, da osservare che i termini per la proposizione dell'impugnazione non decorrono per l'imputato contumace nei cui confronti sia stata omessa la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 253917).
4. L'accoglimento della questione principale in ricorso prospettata riveste carattere logicamente assorbente rispetto all'ulteriore profilo critico involgente i presupposti del meccanismo restitutorio delineato dall'art. 175 c.p.p., la cui configurabilità evidentemente presuppone, di contro, un titolo esecutivo illegittimamente formato.
5. Alla declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della su indicata sentenza conseguono, conclusivamente, gli adempimenti materiali in dispositivo meglio indicati.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Roma in data 26 maggio 2011 e ordina trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015