Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica ex art. 171 lett. d) cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2004, n. 9183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9183 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato Presidente del 28/01/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. DERIU Luciano Consigliere N. 190
Dott. SERPICO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere N. 21050/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET OL;
avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Firenze in data 7- 3-2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per:
Dichiararsi inammissibile il ricorso;
Letta la memoria di replica alla requisitoria del PG, proposta dalla difesa del ricorrente;
OSSERVA
Con ordinanza" del 7-3-2003 il GIP presso il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna n. 1857/02 del 27-11-02 alla pena di E. 516= di multa per il reato di cui all'art. 348 c.p., proposta da CA OL, in quanto tardiva perché proposta oltre il termine di quindici giorni dalla data di notifica del decreto penale (31-01-03 all'imputato e 29-01-03 al difensore d'uff.), " dovendosi considerare quale data di notifica del decreto penale il giorno di ricezione della relativa raccomandata e non quello del ritiro dell'atto dalla Casa Comunale ex art. 157 co. 8 c.p.p.. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il CA, deducendo, a motivi del gravame, l'inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali preposte alla notificazione ed effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, posto che il ricorse alla procedura di cui al co. 8 dell'art. 157 c.p.p. può essere correttamente adottata solo dopo aver percorso inutilmente tutte le vie indicate dai precedenti commi, non solo quindi, nella casa di abitazione, maniche "nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa", indicazione dei luoghi di cui al co. 1 dell'art. 157 cit. non da considerarsi alternativa ma cumulativa.
Nel caso di specie, secondo quanto precisato dal ricorrente anche con la memoria difensiva in atti, è mancato il tentativo di notifica raggiungendo l'imputato nel luogo ove egli abitualmente lavora, nonostante tele luogo fosse non solo conoscibile ma "addirittura conosciuto da parte dell'Autorità procedente: costituendo anzi il luogo da cui e promanato l'intero procedimento", risultando, infatti, "a chiare lettere" dallo stesso decreto penale di condanna. Tale omissione, inficiante il ricorso al co. 8 dell'art. 157 c.p.p., ai rifletteva sulla reale conoscenza dell'atto che l'imputato aveva diritto di acquisire per poter utilmente e tempestivamente esercitare il diritto all'opposizione, come espressione del suo diritto di difesa, altrimenti incostituzionalmente compresso specie nella proceduta prevista ex artt. 459 ss. gg. c.p.p., stante, peraltro, il ristretto termine per proporre opposizione.
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per quanto di competenza.
Ed invero, l'errore in cui è incorso il GIP nell'ordinanza impugnata non è quello di aver fatto correttamente richiamo ai termini, peraltro espressi letteralmente dal legislatore, secondo il disposto del co. 8 dell'art. 157 c.p.p., relativi agli effetti decorrenza della notificazione, bensì nell'aver trascurato la risolvente circostanza che il ricorso alla procedura di cui al co. 8 dell'art. cit. è possibile solo e se siano state percorse in via cumulativa e non già alternativa le vie indicate nei precedenti commi, ossia, come esattamente rilevato dal ricorrente, non solo, ove non sia stata possibile la consegna personale, con tentativo, di notifica eseguita nella casa di abitazione, ma anche "nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa", il che, nella specie, non risulta operato, nonostante tale ultimo luogo fosse palesemente conoscibile), come puntualmente sottolineato nella memoria difensiva in atti.
In sostanza, giova riaffermare il principio di diritto, già espres- so da questo giudice di legittimità (cfr, in termini Cass. pen. Sez. 6^, 15-12-1997 n. 11478, Nardelli), secondo cui il ricorso alla procedura di cui all'ultimo co. dell'art. 157 c.p.p.. In tanto è possibile e corretto in quanto siano state percorse inutilmente tutte le vie indicate dai precedenti commi, sicché l'indicazione di queste non si propone in via meramente alternativa bensì cumulativa e quindi, l'omissione di tali adempimenti prima del ricordo al co. 8 dell'art. ci. determina una nullità assoluta della notifica ex art. 171 lett. d) c.p.p., inficiando la stessa "vocatio in ius" e, come tale, assumendo carattere di nullità ex art. 179 c.p.p., insanabile e rilevabile anche di ufficio.
Nella specie, l'omessa ricerca dell'imputato nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa, inequivocamente risultante dagli atti, determina la denunciata nullità, con l'irrituale ricorso alla procedura di cui al c. 8 dell'art. 157 c.p.p.. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, articolata sulla base di una palese violazione di legge in tema di ritualità della notificazione all'imputato non detenuto.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'ordinanza impugnata e DISPONE trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004