Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2004, n. 9183
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Sentenza 28 gennaio 2004

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Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica ex art. 171 lett. d) cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2004, n. 9183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9183
    Data del deposito : 28 gennaio 2004

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