Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 1
Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 40204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40204 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/09/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2168
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 43913/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \M QU, N. IL *30/07/1971*;
avverso l'ordinanza n. 606/2006 GIP TRIBUNALE di BARI, del 07/07/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza in data 7/7/2008 il GIP del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da AR QU volta ad ottenere la declaratoria di nullità del decreto penale n. 1499/04 nonché la correlata istanza di restituzione in termini, osservando: che la notifica del predetto decreto penale era stata effettuata ritualmente ex art. 157 c.p.p. con i prescritti depositi anche presso la casa di abitazione dell'imputata, ove ella aveva la residenza, che siffatto luogo di residenza emergeva anche dagli atti del processo e che nessuna diversa indicazione (e tampoco alcuna elezione di domicilio) risultava dagli atti stessi. Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore della AR\ ha proposto ricorso denunziando violazione di legge processuale, posto che la modalità di deposito presso la Casa Comunale, previo avviso presso il luogo di residenza, era modalità adottabile soltanto all'esito dell'infruttuoso esperimento della notifica a mani proprie o presso l'abitazione abituale o presso l'abituale luogo di lavoro, come imposto inderogabilmente dall'art. 157 c.p.p., comma 8. OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso meriti condivisione, avendo l'impugnata ordinanza rigettato la istanza della AR\, volta a dichiarare nullo il decreto penale 1499/04 ed ammissibile la richiesta di rimessione nel termine ad opponendum, erroneamente applicando il disposto dell'art. 157 c.p.p., comma 8, nel senso di ritenere consentito il ricorso alla notifica mediante deposito presso la Casa Comunale (ed invio delle comunicazioni d'obbligo) all'esito di inutile esperimento di tentativi di notifica presso la residenza anagrafica della destinataria e pertanto omettendo le ulteriori ricerche presso il domicilio della medesima.
Al proposito non può che richiamarsi l'indirizzo di questa Corte, esplicitato dalla sentenza n. 9183 del 2004 e per il quale il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157 c.p.p., comma 8, è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. Poiché l'omissione di siffatti adempimenti determina la nullità della notifica ex art. 171 c.p.p., lett. d). che, inficiando la correttezza della vocatio in ius, ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p., consegue in accoglimento del ricorso, l'annullamento della ordinanza ed il rinvio allo stesso Giudice per nuovo esame dell'istanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010